Regione Toscana
Visto per motivi religiosi (V.S.U. o V.N.)

Il visto per motivi religiosi consente l'ingresso, ai fini di un soggiorno di breve o lunga durata, ai religiosi ed ai ministri di culto stranieri appartenenti ad organizzazioni confessionali, che intendono partecipare a manifestazioni di culto o esercitare attivita' ecclesiastica, religiosa o pastorale.
I requisiti e le condizioni per l'ottenimento del viso sono:

a) l'effettiva condizione di "religioso", o di ministro di culto nell'ambito della propria organizzazione di appartenenza

b) documentate garanzie circa il carattere religioso della manifestazione o delle attivita' addotte a motivo del soggiorno in Italia

c) nei casi in cui le spese di soggiorno dello straniero non siano a carico di Enti religiosi, l'interessato deve disporre di mezzi di sussistenza non inferiori all'importo stabilito dal Ministero dell'Interno con la Direttiva di cui all'art. 4, comma 3 del T.U. 286/1998 e successive modifiche ed integrazioni

d) assicurazione sanitaria, di cui alla Decisione del Consiglio del 22 dicembre 2003 , nei termini ed alle condizioni stabilite dalle relative Linee Guida.

Nel caso di invito da parte di una associazione di culto, operante di fatto in Italia e non riferibile a confessioni che hanno stipulato intese con lo Stato italiano o ad enti di culto riconosciuti giuridicamente, il visto verra' rilasciato solo previa verifica da parte del Ministero dell'Interno della natura di culto dell'ente e della conformita' del suo statuto ai principi dell'ordinamento italiano.

(fonte: Decreto Ministero degli Affari Esteri n. 850 dell' 11 maggio 2011 "Definizione delle tipologie dei visti d'ingresso e dei requisiti per il loro ottenimento")