Regione Toscana
Visto per ricerca (V.S.U. o V.N.)

Il visto per ricerca consente l'ingresso, ai fini di un soggiorno di breve o di lunga durata, allo straniero, in possesso di un titolo di studio superiore che nel Paese in cui e' stato conseguito dia accesso a programmi di dottorato, il quale sia chiamato in Italia per lo svolgimento di un'attivita' di ricerca da parte di un'universita' o di un istituto di ricerca aventi i requisiti previsti dall' art. 27-ter , comma 1 e 2 del testo unico n. 286/98 e successive modifiche ed integrazioni.

L'attivita' di ricerca cui e' chiamato lo straniero puo' essere svolta, a seconda dell'apposita convenzione di accoglienza stipulata con l'universita' o l'istituto di ricerca, nelle forme di lavoro subordinato, lavoro autonomo, o nell'ambito di una borsa di addestramento alla ricerca.

I requisiti e le condizioni per l'ottenimento del visto sono stabiliti dall' art. 27-ter del testo unico n. 286/98 e successive modifiche ed integrazioni.

Ai fini del rilascio del visto d'ingresso di lunga durata, lo Sportello Unico per l'Immigrazione provvedera' a comunicare per via telematica alla competente rappresentanza diplomatico-consolare il proprio nulla osta per ricerca. Il relativo visto e' rilasciato prioritariamente rispetto a quello delle altre tipologie.

Il nullaosta per "ricerca" rilasciato dallo Sportello Unico per l'Immigrazione ai sensi di quanto previsto dall' articolo 27-ter del testo unico 286/1998 e successive modifiche ed integrazioni e trasmesso per via telematica direttamente agli Uffici Consolari, deve essere utilizzato, ai fini del rilascio del visto, entro sei mesi dalla data di emissione.

Il visto d'ingresso per lo svolgimento in Italia di un'attivita' di ricerca nel campo delle professioni sanitarie e' subordinato, oltre che al possesso di tutti i requisiti di norma previsti, anche al preventivo riconoscimento del titolo di studio da parte del Ministero della salute. Nei casi in cui non sia previsto lo svolgimento di attivita' di tipo sanitario, il responsabile legale della struttura sanitaria ove verra' svolta l'attivita' di ricerca dovra' rilasciare una specifica dichiarazione in tal senso ad uso delle Rappresentanze diplomatico-consolari.

(fonte: Decreto Ministero degli Affari Esteri n. 850 dell' 11 maggio 2011 "Definizione delle tipologie dei visti d'ingresso e dei requisiti per il loro ottenimento")