Il visto per studio consente l'ingresso in Italia, ai fini di un soggiorno di lunga durata ma a tempo determinato, allo straniero che - nell'ambito della quota stabilita dal decreto di cui all' articolo 39, comma 4 del testo unico 286/1998 e successive modifiche ed integrazioni, ed alle condizioni stabilite dal provvedimento di cui all' articolo 46, comma 2 del D.P.R. 394/1999 e successive modifiche ed integrazioni - intenda seguire corsi universitari.
Il visto per studio e' concesso anche, alle medesime condizioni ed in presenza di analoghi requisiti, in favore degli studenti stranieri ammessi a frequentare corsi universitari presso universita' vaticane, universita' straniere presenti in territorio nazionale, ovvero universita' private comunque diverse da quelle indicate dal provvedimento di cui all' articolo 46, comma 2 del d.P.R. 394/1999 e successive modifiche ed integrazioni, in favore dei quali sia stato espresso esplicito nulla osta da parte del Ministero degli Affari Esteri, Direzione Generale per la Promozione del Sistema Paese.
II. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 39-bis del testo unico 286/1998 e successive modifiche ed integrazioni e dall' articolo 44-bis del D.P.R. 394/1999 e successive modifiche ed integrazioni, il visto per studio, di breve o lunga durata, e' concesso anche in favore di studenti stranieri:
A) maggiori di eta', che intendano seguire corsi superiori di studio diversi da quelli di cui ai successivi punti C), D), E) e F), ma coerenti con la precedente formazione della quale si dimostri l'avvenuta acquisizione nel Paese di provenienza;
B) maggiori di eta' ammessi a frequentare corsi di studio negli istituti di istruzione secondaria superiore e corsi di istruzione e formazione tecnica superiore;
C) minori di eta', comunque maggiori di anni 14, che partecipino a programmi di scambio o ad iniziative culturali che abbiano ricevuto la preventiva ed esplicita autorizzazione da parte del Ministero degli Affari Esteri, Direzione Generale per Promozione del Sistema Paese, e del Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca (o, in luogo di quest'ultimo, dal Ministero per i Beni e le Attivita' Culturali) nonche' nelle ipotesi ed alle condizioni previste dall' articolo 39-bis lettera c) del testo unico 286/199 8 e successive modifiche ed integrazioni e dall' articolo 44-bis, comma 2 lettera b) del D.P.R. 394/1999 e successive modifiche ed integrazioni;
D) stranieri chiamati a partecipare ad attivita' previste nel quadro di programmi di assistenza e cooperazione del Governo italiano, nell'ambito di quanto previsto dalle leggi nn. 49/1987, legge 1992, n. 180 , 212/1992 e 84/2001;
E) stranieri che intendano fare ingresso in Italia per attivita' di ricerca avanzata o di alta cultura, non ricompresi tra le categorie di cui all'art. 27-ter del TU 286/98 e successive modifiche ed integrazioni;
F) maggiori di eta' che, in possesso dei requisiti previsti per il rilascio del visto per studio, intendano frequentare tirocini formativi di cui all'articolo 39-bis del testo unico 286/1998 e successive modifiche ed integrazioni, ed all'articolo 40, comma 9 lettera a) e comma 10 del D.P.R. 394/1999 e successive modifiche ed integrazioni, nell'ambito del contingente annuale stabilito dal decreto di cui all'articolo 44-bis, comma 6 del citato decreto. In tali casi, per il rilascio del visto per studio, le Regioni provvederanno a rilasciare al cittadino straniero una specifica autorizzazione;
G) maggiori di eta' che, in possesso dei requisiti previsti per il rilascio del visto per studio, intendano frequentare corsi di formazione professionale di cui all' articolo 39-bis del testo unico 286/1998 e successive modifiche ed integrazioni e all' articolo 44-bis, comma 5 del D.P.R. 394/1999 e successive modifiche ed integrazioni, nell'ambito del contingente annuale stabilito dallo stesso articolo.
I requisiti e le condizioni per l'ottenimento del visto sono:
a) documentate garanzie circa il corso superiore di studio, il corso di formazione professionale o il corso finanziato dal governo italiano da seguire, ovvero l'attivita' di ricerca da svolgere;
b) adeguate garanzie circa i mezzi di sostentamento, comunque non inferiori all'importo stabilito dal Ministero dell'interno con la direttiva di cui all' art. 4, comma 3 del testo unico n. 286/1998 e successive modifiche ed integrazioni, ovvero uno specifico provvedimento di assegnazione di borsa di studio, di entita' non inferiore al suddetto importo, da parte dell'Ente erogatore;
c) polizza assicurativa per cure mediche e ricoveri ospedalieri, laddove lo straniero non abbia diritto all'assistenza sanitaria in Italia in virtu' di accordi o convenzioni in vigore con il suo Paese;
d) disponibilita' di un alloggio: prenotazione alberghiera o dichiarazione di ospitalita', prestata da cittadino italiano o straniero regolarmente residente in Italia.
Il visto d'ingresso per la partecipazione ad attivita' di studio ovvero a corsi di studio o di formazione professionale di argomento medico-sanitario che comportino l'esercizio di attivita' sanitaria, e' subordinato, oltre al possesso di tutti i requisiti di norma previsti, anche al preventivo riconoscimento del titolo di studio da parte del Ministero della salute. Nei casi in cui non sia previsto lo svolgimento di attivita' di tipo sanitario, il responsabile legale della struttura sanitaria ove verra' svolta l'attivita' di studio dovra' rilasciare una specifica dichiarazione in tal senso ad uso delle Rappresentanze diplomatico-consolari.
Il visto per studio e' altresi' rilasciato, per il periodo necessario, allo straniero che si trovi nelle condizioni previste dall' art. 47, comma 1 del D.P.R. n. 394/1999 e successive modifiche ed integrazioni.
(fonte: Decreto Ministero degli Affari Esteri n. 850 dell' 11 maggio 2011 "Definizione delle tipologie dei visti d'ingresso e dei requisiti per il loro ottenimento")