Regione Toscana
Visto per turismo (V.S.U.)

Il visto per turismo consente l'ingresso, per un soggiorno di breve durata in Italia e negli altri Paesi dello spazio Schengen, al cittadino straniero che intenda viaggiare per motivi turistici.
I requisiti e le condizioni per l'ottenimento del visto sono:

a) adeguati mezzi finanziari di sostentamento, non inferiori all'importo stabilito dal Ministero dell'interno con la direttiva di cui all' art. 4, comma 3, del testo unico n. 286/1998 e successive modifiche ed integrazioni;

b) il titolo di viaggio di andata e ritorno (o prenotazione), ovvero la disponibilita' di autonomi mezzi di viaggio;

c) la disponibilita' di un alloggio: prenotazione alberghiera o dichiarazione di ospitalita', prestata da cittadino italiano o straniero regolarmente residente in Italia. Questa, che dovra' riportare la disponibilita' del dichiarante ad offrire un alloggio in territorio nazionale al richiedente il visto, riveste valore esclusivamente ai fini della dimostrazione del possesso del requisito della disponibilita' di un alloggio;

d) assicurazione sanitaria, di cui alla Decisione del Consiglio del 22 dicembre 2003.

In presenza di richiesta di visto avanzata dal cittadino italiano o di un altro Paese dell'Unione Europea residente in Italia, in favore di parenti entro il II grado, in possesso dei requisiti previsti, il visto per turismo e' rilasciato prescindendo dalla valutazione di cui all' art. 4 del presente decreto.

Il visto per turismo puo' essere concesso, in presenza dei requisiti sopra descritti e su esplicito invito di societa' sportive italiane, anche per brevi periodi di allenamento.

Agli stranieri chiamati in Italia a partecipare a manifestazioni sportive diverse da quelle di cui al visto per gara sportiva, puo' essere concesso il visto per turismo in presenza di un esplicito invito a partecipare rivolto all'atleta o al gruppo sportivo, e dei requisiti sopra descritti.

Per l'ingresso di minori stranieri, si richiama quanto previsto in proposito dall' articolo 3, comma 1 del presente Decreto.

Per i minori di eta' che partecipino a programmi di accoglienza a carattere turistico-umanitario approvati dal Comitato per i Minori stranieri di cui all' articolo 33 del testo unico n. 286/1998 e successive modifiche ed integrazioni, sono requisiti necessari:

a) l'assenso all'espatrio da parte di chi eserciti la potesta' genitoriale o da parte del tutore;

b) l'autorizzazione scritta dello stesso Comitato.

(fonte: Decreto Ministero degli Affari Esteri n. 850 dell' 11 maggio 2011 "Definizione delle tipologie dei visti d'ingresso e dei requisiti per il loro ottenimento")