Regione Toscana
Visto per vacanze-lavoro (V.N.)

Il visto per vacanze-lavoro consente l'ingresso, per un soggiorno di lunga durata, ai cittadini dei Paesi con cui l'Italia abbia stipulato degli specifici accordi in materia, ai sensi dell' art. 27, comma 1, lettera r) del testo unico n. 286/1998 e successive modifiche ed integrazioni, e dell' art. 40, comma 20 del D.P.R. n. 394/1999 e successive modifiche ed integrazioni.

La durata massima del visto e' di un anno, ferme restando le limitazioni dell'attivita' lavorativa disposte dall' art. 40, comma 20 del D.P.R. n. 394/1999 , cosi' come modificato dal D.P.R. 18 ottobre 2004 n. 334 e successive modifiche ed integrazioni.

I requisiti e le condizioni per l'ottenimento del visto sono previsti dagli specifici accordi internazionali in materia, tenendo conto dei parametri stabiliti dal Ministero dell'interno agli articoli 2 e 4 della Direttiva di cui all' art. 4, comma 3 del testo unico n. 286/1998 e successive modifiche ed integrazioni.

(fonte: Decreto Ministero degli Affari Esteri n. 850 dell' 11 maggio 2011 "Definizione delle tipologie dei visti d'ingresso e dei requisiti per il loro ottenimento")