Regione Toscana
Visto per volontariato (V.S.U o V.N.)

Il visto per volontariato consente l'ingresso in Italia, ai fini di un soggiorno di breve o lunga durata, e comunque per un periodo non superiore ad un anno, allo straniero, di età compresa tra i 20 ed i 30 anni, autorizzato a partecipare ad un programma di volontariato, ai sensi dell' art. 27-bis del testo unico 286/1998 e successive modifiche ed integrazioni, sulla base di una apposita convenzione stipulata tra lo straniero stesso ed una organizzazione promotrice ricompresa tra quelle indicate nell' art. 27-bis, comma 2 lettera a) del predetto testo unico.

Il visto e' concesso allo straniero titolare di nulla osta rilasciato e trasmesso telematicamente dallo Sportello unico per l'immigrazione che ne ha valutato le condizioni e i requisiti, secondo quanto previsto dal citato art. 27-bis del testo unico 286/1998 e nell'ambito del contingente numerico stabilito nel Decreto annuale emanato dal Ministero del lavoro, di concerto con il Ministero dell'interno e degli affari esteri.

Il nullaosta per "volontariato" rilasciato dallo Sportello Unico per l'Immigrazione ai sensi di quanto previsto dall' articolo 27-bis del testo unico 286/1998 e successive modifiche ed integrazioni e trasmesso per via telematica direttamente agli Uffici Consolari, deve essere utilizzato, ai fini del rilascio del visto, entro sei mesi dalla data di emissione.

Il visto per volontariato, in presenza di una specifica segnalazione dell'Agenzia nazionale per i giovani, è concesso anche ai cittadini stranieri che debbano prestare la loro attivita' in Italia nell'ambito del Servizio Volontario Europeo.

(fonte: Decreto Ministero degli Affari Esteri n. 850 dell' 11 maggio 2011 "Definizione delle tipologie dei visti d'ingresso e dei requisiti per il loro ottenimento")