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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 maggio 2009, n. 83

Regolamento recante modalità di ripartizione e di erogazione del fondo relativo agli incentivi per la formazione professionale nel settore dell'autotrasporto, di cui all'articolo 83-bis, comma 28, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. (09G0094)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/7/2009
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Testo in vigore dal:  24-7-2009

Art. 2

Azioni formative
1. Le azioni di formazione, specifica o generale, secondo le definizioni date dall'articolo 38 del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, incentivabili ai sensi del presente regolamento, sono realizzate nel corso del biennio 2009-2010 e consistono in piani formativi aziendali, interaziendali, territoriali o strutturati per filiere.
2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono stabilite modalità e termini per la realizzazione delle attività formative proposte.
Nota all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'art. 38, del Regolamento della Commissione n. 800 del 6 agosto 2008:
Art. 38.

Ai fini della presente sezione, si applicano le seguenti definizioni:
1) «formazione specifica»; la formazione che comporti insegnamenti direttamente e prevalentemente applicabili alla posizione, attuale o futura, occupata dal dipendente presso l'impresa beneficiaria e che fornisca qualifiche che non siano trasferibili ad altre imprese o settori di occupazione, o lo siano solo limitatamente;
2) «formazione generale»: la formazione che comporti insegnamenti non applicabili esclusivamente o prevalentemente alla posizione, attuale o futura, occupata dal dipendente presso l'impresa beneficiaria, ma che fornisca qualifiche ampiamente trasferibili ad altre imprese o settori di occupazione. La formazione è «generale» se, ad esempio:
a) è organizzata congiuntamente da diverse imprese indipendenti ovvero ne possono beneficiare i dipendenti di diverse imprese, oppure;
b) è riconosciuta, certificata e convalidata da autorità o enti pubblici o da altri enti o istituzioni ai quali gli Stati membri o la Comunità abbiano attribuito competenza in materia.