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DECRETO-LEGGE 9 ottobre 2008, n. 155

Misure urgenti per garantire la stabilità del sistema creditizio e la continuità nell'erogazione del credito alle imprese e ai consumatori, nell'attuale situazione di crisi dei mercati finanziari internazionali.

note: Entrata in vigore del decreto: 9-10-2008.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 4 dicembre 2008, n. 190 (in G.U. 06/12/2008, n.286).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/04/2011)
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Testo in vigore dal:  7-12-2008
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Art. 5

1. Con decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, da adottarsi entro
((sessanta giorni))
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti criteri, condizioni e modalità di sottoscrizione degli aumenti di capitale
((di concessione della garanzia statale, di effettuazione delle operazioni di cui all'articolo 1-bis, comma 2,))
e di attuazione del presente decreto.
((
1-bis. Gli schemi dei decreti di cui al comma 1 sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni competenti. I pareri sono espressi entro dieci giorni dalla data di trasmissione. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate, ritrasmette alle Camere gli schemi di decreto, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti, da esprimere entro dieci giorni dalla data di trasmissione. Decorsi inutilmente i termini per l'espressione dei pareri, i decreti possono essere comunque adottati.
1-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette ogni tre mesi alle Camere una relazione sull'attuazione degli interventi effettuati ai sensi del presente decreto.
))
2. La garanzia dello Stato di cui agli articoli
((1-bis, commi 1 e 3,))
3, comma 2, e 4 sarà elencata nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 13 della legge 5 agosto 1978, n. 468. Ai relativi eventuali oneri si provvede ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, con imputazione nell'ambito dell'unità previsionale di base 8.1.7.
((
2-bis. Le maggiori entrate nette derivanti dall'applicazione dell'articolo 1-bis sono riassegnate all'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 1, comma 7, del presente decreto.
2-ter. Le operazioni di cui agli articoli 1, comma 1, e 1-bis, comma 2, sono effettuate in deroga alle norme di contabilità generale dello Stato. Per le operazioni di cui all'articolo 1-bis, comma 2, è autorizzata l'apertura di appositi conti presso la Tesoreria statale.
))