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DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 1999, n. 112

Riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla legge 28 settembre 1998, n. 337.

note: Entrata in vigore del decreto: 1-7-1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/2021)
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Testo in vigore dal:  1-7-1999

Art. 24

Quietanze
1. I concessionari possono compilare le quietanze da rilasciare ai sensi dell'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, anche con mezzi informatici, in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze.
Nota all'art. 24:
- Si riporta il testo dell'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito):
"Art. 29 (Rilascio della quietanza). - Per ogni pagamento di imposte iscritte a ruolo l'esattore deve rilasciare quietanza al contribuente e deve farne annotazione nella scheda intestata al contribuente.
L'esattore può rilasciare la quietanza sulla cartella di pagamento. In tale caso la quietanza, oltre ad essere annotata nel ruolo o nella scheda, deve essere trascritta in apposito registro, numerato, timbrato e siglato in ogni foglio, prima dell'uso, dall'ufficio delle imposte.
Le quietanze possono essere firmate anche dai dipendenti dell'esattoria espressamente autorizzati dal titolare".