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DECRETO LEGISLATIVO 31 maggio 2011, n. 91

Disposizioni recanti attuazione dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di adeguamento ed armonizzazione dei sistemi contabili. (11G0134)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/09/2011 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/06/2016)
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Testo in vigore dal:  13-7-2013
aggiornamenti all'articolo

Art. 12

Classificazione delle spese del bilancio degli organismi qualificati come unità locali di amministrazioni pubbliche
1. Per le unità locali delle amministrazioni pubbliche, le amministrazioni vigilanti assicurano il raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 9, con modalità stabilite con proprio decreto di natura non regolamentare, adottato di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Gli schemi di decreto, da adottare entro il 31 dicembre 2012, sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, da rendere entro trenta giorni dalla trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere adottati.(3)
((5))
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AGGIORNAMENTO (3)

La L. 24 dicembre 2012, n. 228, ha disposto (con l'art. 1, comma 388) che è fissato al 30 giugno 2013 il termine di scadenza dei termini e dei regimi giuridici di cui al presente articolo.
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AGGIORNAMENTO (5)

Il D.P.C.M. 26 giugno 2013 (in G.U. 28/06/2013, n. 150) ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera f)) che il termine di cui al presente articolo è prorogato al 31 dicembre 2013.
Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 3) che la presente modifica ha effetto a decorrere dal 1 lulgio 2013.