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LEGGE 21 novembre 2000, n. 342

Misure in materia fiscale.

note: Entrata in vigore della legge: 10-12-2000 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/2018)
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Testo in vigore dal:  10-12-2000

Art. 57

(Soppressione della tassa sui ricorsi straordinari al Presidente
della Repubblica)
1. Le tasse per il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per il ricorso principale e per la domanda incidentale di sospensione al Consiglio di Stato di cui all'articolo 7, primo e terzo comma, della legge 21 dicembre 1950, n.1018, sono soppresse.
Note all'art. 57:
Si riporta il testo dell'art. 7 della legge 21 dicembre 1950, n. 1018, recante "Modificazioni al testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato":
"Art. 7. Per il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica e per il ricorso principale o la domanda incidentale di sospensione al Consiglio di Stato è istituita una tassa fissa di lire 3000.
La tassa è introitata dall'ufficio del registro unitamente alle tasse di bollo dovute in modo virtuale per gli atti predetti a norma delle disposizioni di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, numero 3268, e successive modificazioni.
Il deposito per il ricorso per revocazione di decisioni del Consiglio di Stato, previsto dall'art. 84 del Regolamento 17 agosto 1907, n. 642, è elevato a lire 6000.
Le disposizioni di questo articolo entrano in vigore il sessantesimo giorno dalla data della pubblicazione della presente legge.".