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MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 26 gennaio 1996, n. 95

Regolamento recante norme per l'esenzione dei diritti doganali per merci importate a seguito viaggiatori.

note: Entrata in vigore del decreto: 16/3/1996
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Testo in vigore dal:  16-3-1996

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 14 delle disposizioni preliminari alla tariffa dei dazi doganali d'importazione, così come sostituito dalla legge 26 novembre 1992, n. 479, che attribuisce al Ministro delle finanze la competenza ad emanare regolamenti per stabilire, in conformità delle disposizioni adottate dai competenti organi comunitari, condizioni, modalità e formalità per l'ammissione alle franchigie dai diritti doganali previste dalla predetta legge e dal regolamento CEE n. 918/83 del Consiglio (del 28 marzo 1983);
Vista la direttiva del Consiglio CEE n. 91/680 del 16 dicembre 1991 che all'art. 2, paragrafo 3, ha stabilito che le disposizioni relative all'imposta sul valore aggiunto previste dalla direttiva 69/169/CEE cessano di avere effetto il 31 dicembre 1992 per quanto riguarda le relazioni tra Stati membri;
Vista la direttiva del Consiglio CEE n. 94/4 del 14 febbraio 1994 che modifica la direttiva 69/169/CEE relativa all'armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti la franchigia dalle imposte sulla cifra d'affari e dalle altre imposizioni indirette interne riscosse all'importazione nel traffico internazionale di viaggiatori;
Visto l'art. 12 delle disposizioni preliminari alla tariffa dei dazi doganali, così come sostituito dalla legge 26 novembre 1992, n. 479, che dispone l'esenzione del pagamento dei diritti doganali diversi da quelli contemplati dal citato regolamento n. 918/83/CEE del 28 marzo 1983 e il non assoggettamento all'imposta sul valore aggiunto all'importazione delle merci a seguito viaggiatori;
Visto il decreto ministeriale del 16 ottobre 1990, n. 440, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del 26 gennaio 1991, concernente l'esenzione dai diritti doganali per merci importate a seguito viaggiatori;
Ritenuta la necessità di adeguare il predetto decreto ministeriale alle disposizioni contenute nella direttiva comunitaria n. 94/4/CEE nonché di quelle adottate in relazione alla soppressione delle frontiere fiscali dalla direttiva n. 91/680/CEE del Consiglio;
Visto il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 17 novembre 1994;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri in data 4 agosto 1995;

ADOTTA

il presente regolamento:

Art. 1

1. Sono ammesse alla franchigia dai diritti doganali, ai sensi dell'art. 12 delle disposizioni preliminari alla tariffa dei dazi doganali d'importazione, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723, e successive modificazioni, gli oggetti e generi di consumo che i viaggiatori in provenienza da Paesi terzi portano con sé nel proprio bagaglio a condizione che si tratti di importazioni prive di ogni carattere commerciale e il loro valore non superi 175 unità di conto europee.
2. Tale importo è ridotto a novanta unità di conto europee per i viaggiatori di età inferiore a 15 anni.
3. Per i seguenti prodotti la franchigia è accordata entro i limiti dei quantitativi appresso indicati:
Denominazione delle merci Quantità - -
a) Prodotti da tabacco:
sigarette 200 pezzi o
sigaretti (sigari di peso massimo 3 gr a pezzo) 100 pezzi o
sigari 50 pezzi o
tabacco da fumare 250 gr
b) alcol e bevande alcoliche:
bevande distillate e bevande alcoliche
di un grado alcolico superiore a 22% vol.:
alcol etilico non denaturato di 80 vol. e
più in tot. 1 litro oppure
bevande distillate e bevande alcoliche,
aperitivi a base di vino o di alcole, tafia,
sakè o bevande simili di un grado alcolico
pari o inferiore a 22% vol.; vini spumanti,
vini liquorosi in tot. 2 litri e
vini tranquilli in tot. 2 litri
c) profumi 50 gr
acqua di toiletta 1/4 litro
d) caffè 500 gr
o
estratti o essenze di caffè 200 gr
e) tè 100 gr
o
estratti o essenze di tè 40 gr
4. I viaggiatori di età inferiore a diciassette anni sono esclusi dalla franchigia prevista per i prodotti di cui alle lettere a) e b) e, se inferiori a quindici anni, anche dalla franchigia di cui alla lettera d).
5. Il valore dei generi compresi nei quantitativi di cui sopra non va calcolato agli effetti della determinazione del valore globale degli oggetti da ammettere in franchigia.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 14 delle disposizioni preliminari alla tariffa dei dazi doganali d'importazione, approvata con D.P.R. 26 giugno 1965, n. 723, come sostituito dall'art. 1 della legge 26 novembre 1992, n. 479, è così formulato:
"Art. 14. - 1. Con regolamenti approvati con decreti del Ministro delle finanze, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite, in conformità alle disposizioni comunitarie, condizioni, modalità e formalità per l'ammissione alle franchigie dai diritti doganali previste dall'art. 12 e dal regolamento (CEE) n. 918/83 del Consiglio, del 28 marzo 1983.
2. Con successivi regolamenti, approvati con decreti del Ministro delle finanze, sono disposti gli ulteriori adeguamenti alle disposizioni comunitarie".
- Il regolamento (CEE) n. 918/83, relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali, è pubblicato nella "Gazzetta Ufficiale" delle Comunità europee n. L 105 del 23 aprile 1983.
- La direttiva CEE n. 91/680, che completa il sistema comune di imposta sul valore aggiunto e modifica, in vista della soppressione delle frontiere fiscali, la direttiva 77/388/CEE, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 376 del 31 dicembre 1991 e ripubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 31 del 23 aprile 1992, 2a serie speciale.
- La direttiva CEE n. 69/169, relativa all'armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti la franchigia dalle imposte sulla cifra d'affari e dalle altre imposizioni indirette interne riscosse all'importazione nel traffico internazionale di viaggiatori, più volte modificata, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 133 del 4 giugno 1969.
- La direttiva CEE n. 94/4, che modifica le direttive 69/169/CEE e 77/388/CEE e aumenta il livello delle franchigie per i viaggiatori provenienti da Paesi terzi e dei limiti per gli acquisti in franchigia effettuati da viaggiatori intracomunitari, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 60 del 3 marzo 1994 e ripubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 33 del 5 maggio 1994, 2a serie speciale.
- L'art. 12 delle disposizioni preliminari alla tariffa dei dazi doganali d'importazione, approvata con D.P.R. 26 giugno 1965, n. 723, come sostituito dall'art. 1 della legge 26 novembre 1992, n. 479, è così formulato:
"Art. 12. - 1. Salvo quanto previsto dal regolamento (CEE) 918/83 del Consiglio, del 28 marzo 1983, e senza pregiudizio delle maggiori facilitazioni stabilite dagli accordi internazionali, è concessa l'importazione definitiva in esenzione dai diritti di confine, diversi da quelli contemplati dal suddetto regolamento, delle merci per le quali risultano soddisfatte le medesime condizioni prescritte, per la franchigia daziaria, dal regolamento stesso.
2. Non sono soggette all'imposta sul valore aggiunto le importazioni di merci per le quali l'esenzione dal predetto tributo è disposta, con carattere di obbligatorietà, dalle direttive del Consiglio delle Comunità europee adottate in materia di armonizzazione delle disposizioni riguardanti la franchigia dalle imposte sulla cifra di affari riscosse all'importazione nel traffico internazionale dei viaggiatori, ovvero le franchigie applicabili all'importazione delle merci oggetto di piccole spedizioni a carattere non commerciale, o quelle applicabili alle importazioni definitive di beni personali di privati provenienti da uno Stato membro, nonché dalle direttive del Consiglio delle Comunità europee adottate in materia di determinazione del campo di applicazione dell'art. 14, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977".
- Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.
Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
Nota all'art. 1:
- Per il testo dell'art. 12 delle disposizioni preliminari alla tariffa dei dazi doganali d'importazione, approvata con D.P.R. 26 giugno 1965, n. 723, si veda in nota alle premesse.