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MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 8 febbraio 2013, n. 34

Regolamento in materia di società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico, ai sensi dell'articolo 10, comma 10, della legge 12 novembre 2011, n. 183. (13G00073)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 21/04/2013
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  • Articoli

  • Disposizioni generali
  • 1
  • 2

  • Conferimento ed esecuzione
    dell'incarico professionale
  • 3
  • 4
  • 5

  • Partecipazione alla società tra professionisti
  • 6
  • 7

  • Iscrizione all'albo professionale e regime disciplinare
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
Testo in vigore dal:  21-4-2013

Art. 11

Cancellazione dall'albo
per difetto sopravvenuto di un requisito
1. Il consiglio dell'ordine o collegio professionale presso cui è iscritta la società procede, nel rispetto del principio del contraddittorio, alla cancellazione della stessa dall'albo qualora, venuto meno uno dei requisiti previsti dalla legge o dal presente regolamento, la società non abbia provveduto alla regolarizzazione nel termine perentorio di tre mesi, decorrente dal momento in cui si è verificata la situazione di irregolarità, fermo restando il diverso termine previsto dall'articolo 10, comma 4, lettera b), della legge 12 novembre 2011, n. 183.
Note all'art. 11:
Per il testo dell'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, si veda nelle note alle premesse.