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MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 8 febbraio 2013, n. 34

Regolamento in materia di società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico, ai sensi dell'articolo 10, comma 10, della legge 12 novembre 2011, n. 183. (13G00073)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 21/04/2013
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  • Articoli

  • Disposizioni generali
  • 1
  • 2

  • Conferimento ed esecuzione
    dell'incarico professionale
  • 3
  • 4
  • 5

  • Partecipazione alla società tra professionisti
  • 6
  • 7

  • Iscrizione all'albo professionale e regime disciplinare
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
Testo in vigore dal:  21-4-2013

Art. 4

Obblighi di informazione
1. La società professionale, al momento del primo contatto con il cliente, gli deve fornire, anche tramite il socio professionista, le seguenti informazioni:
a) sul diritto del cliente di chiedere che l'esecuzione dell'incarico conferito alla società sia affidata ad uno o più professionisti da lui scelti;
b) sulla possibilità che l'incarico professionale conferito alla società sia eseguito da ciascun socio in possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività professionale;
c) sulla esistenza di situazioni di conflitto d'interesse tra cliente e società, che siano anche determinate dalla presenza di soci con finalità d'investimento.
2. Al fine di consentire la scelta prevista al comma 1, lettera a), la società professionale deve consegnare al cliente l'elenco scritto dei singoli soci professionisti, con l'indicazione dei titoli o delle qualifiche professionali di ciascuno di essi, nonché l'elenco dei soci con finalità d'investimento.
3. La prova dell'adempimento degli obblighi di informazione prescritti dai commi 1 e 2 ed il nominativo del professionista o dei professionisti eventualmente indicati dal cliente devono risultare da atto scritto.