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DECRETO LEGISLATIVO 26 ottobre 1995, n. 504

Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative.

note: Entrata in vigore del decreto: 14-12-1995 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2023)
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Testo in vigore dal:  14-12-1995

Art. 66

(Art. 2 D.L. n. 282/1986 (*) - Art. 32, comma 2, D.L. n. 331/1993) Regime di vigilanza per gli alcoli metilico, propilico ed isopropilico
1. Il regime di vigilanza fiscale previsto per gli alcoli metilico, propilico ed isopropilico, di cui all'art. 2 del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462, si applica anche ai prodotti di provenienza comunitaria che sono, a tal fine, assimilati ai prodotti nazionali; l'assunzione in carico, nei prescritti registri, è effettuata con riferimento alla documentazione commerciale emessa per la scorta o per la fornitura delle singole partite di prodotti.
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(*)Il riferimento al D.L. n. 282/1986 riguarda il decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462.
Nota all'art. 66:
- Il testo dell'art. 2 del D.L. 18 giugno 1986, n. 282
(Misure urgenti in materia di prevenzione e repressione
delle sofisticazioni alimentari), convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462, è il
seguente:
"Art. 2. - Gli alcoli metilico. propilico ed
isopropilico sono soggetti alla disciplina fiscale
prescritta per i benzoli, toluoli, xiloli e per gli
idrocarburi paraffinici, olefinici e naftenici, cosi come
previsto dal decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre
1976, n. 786, nonché dal decreto-legge 30 settembre 1982,
n. 688, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
novembre 1982, n. 873.
Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le
norme per il controllo della produzione, del deposito,
della circolazione, e dell'impiego dei prodotti di cui al
comma uno.
È vietato l'impiego di alcole metilico, propilico,
isopropilico nella produzione di alimenti e bevande, sia da
soli che in miscela tra loro.
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, i
trasgressori sono puniti con la pena da uno a cinque anni
di reclusione. Le stesse pene si applicano al responsabile
del trasporto dei prodotti indicati nel conuna tre senza il
documento di accompagnamento prescritto, o con documento
falso, alterato o contenente false indicazioni".