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DECRETO LEGISLATIVO 7 settembre 2010, n. 161

Disposizioni per conformare il diritto interno alla Decisione quadro 2008/909/GAI relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell'Unione europea. (10G0185)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 16/10/2010 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/03/2016)
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Testo in vigore dal:  16-10-2010

Art. 3

Autorità competenti
1. In relazione alle disposizioni dell'articolo 2 della decisione quadro, l'Italia designa come autorità competenti il Ministero della giustizia e le autorità giudiziarie, secondo le attribuzioni di cui al presente decreto.
2. Il Ministero della giustizia provvede alla trasmissione e alla ricezione delle sentenze e del certificato, nonché della corrispondenza ufficiale ad esse relativa. Il Ministero della giustizia cura altresì la trasmissione e la ricezione delle informazioni ai sensi dell'articolo 20.
3. Nei limiti indicati dal presente decreto, è consentita la corrispondenza diretta tra le autorità giudiziarie. In tale caso, l'autorità giudiziaria italiana competente informa immediatamente il Ministero della giustizia della trasmissione o della ricezione di una sentenza di condanna.