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DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 61

Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonchè raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107. (17G00069)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 31/05/2017 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 17/11/2022)
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Testo in vigore dal:  31-5-2017

Art. 7

Raccordo con il sistema di istruzione e formazione professionale e Rete Nazionale delle scuole professionali
1. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, adottato di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri generali per favorire il raccordo tra il sistema dell'istruzione professionale e il sistema di istruzione e formazione professionale e per la realizzazione dei percorsi di cui all'articolo 4, comma 4.
2. Nel rispetto dei criteri di cui al comma 1, le modalità realizzative dei percorsi di cui all'articolo 4 sono definite a livello regionale attraverso appositi accordi tra la regione e l'Ufficio scolastico regionale, nel rispetto dell'esercizio delle competenze esclusive delle regioni in materia di istruzione e formazione professionale.
3. Allo scopo di promuovere l'innovazione, il permanente raccordo con il mondo del lavoro, l'aggiornamento periodico, nel limite fissato dall'articolo 3, comma 1, degli indirizzi di studio e dei profili di uscita di cui all'articolo 3, nonché allo scopo di rafforzare gli interventi di supporto alla transizione dalla scuola al lavoro, diffondere e sostenere il sistema duale realizzato in alternanza scuola-lavoro e in apprendistato, è istituita la «Rete nazionale delle scuole professionali», di seguito denominata Rete, di cui fanno parte, nel rispetto della loro diversa identità e pari dignità, le istituzioni scolastiche statali o paritarie che offrono percorsi di istruzione professionale e le istituzioni formative accreditate sulla base dei livelli essenziali delle prestazioni di cui al Capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226.
4. Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, adottato di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri e le modalità per l'organizzazione e il funzionamento della Rete.
5. Per le finalità di cui al comma 3, la Rete si raccorda con la «Rete nazionale dei servizi per le politiche del lavoro» di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.
Note all'art. 7:
- Per l'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si veda nelle note all'art. 3.
- Per il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, si veda nelle note alle premesse.
- Per l'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si vedano note alle premesse.
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 2, del citato decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150:
«Art. 1 (Rete Nazionale dei servizi per le politiche del lavoro). - (Omissis).
2. La rete dei servizi per le politiche del lavoro è costituita dai seguenti soggetti, pubblici o privati:
a) l'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro, di cui all'articolo 4 del presente decreto, di seguito denominata «ANPAL»;
b) le strutture regionali per le Politiche Attive del Lavoro di cui all'articolo 11 del presente decreto;
c) l'INPS, in relazione alle competenze in materia di incentivi e strumenti a sostegno del reddito;
d) l'INAIL, in relazione alle competenze in materia di reinserimento e di integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro;
e) le Agenzie per il lavoro di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, i soggetti autorizzati allo svolgimento delle attività di intermediazione ai sensi dell'articolo 6 del medesimo decreto legislativo e i soggetti accreditati ai servizi per il lavoro ai sensi dell'articolo 12;
f) i fondi interprofessionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
g) i fondi bilaterali di cui all'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo n. 276 del 2003;
h) l'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL) e Italia Lavoro S.p.A.;
i) il sistema delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le università e gli istituti di scuola secondaria di secondo grado.
(Omissis)».