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LEGGE 1 aprile 1981, n. 121

Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/05/2022)
Testo in vigore dal:  25-4-1981

Art. 39

(Attribuzione delle qualifiche)


Agli appartenenti al ruolo degli agenti della Polizia di Stato è attribuita la qualità di agente di pubblica sicurezza e di agente di polizia giudiziaria.
Agli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti, al ruolo degli ispettori e alla qualifica più elevata del ruolo degli assistenti è attribuita la qualità di agente di pubblica sicurezza e quella di ufficiale di polizia giudiziaria.
Agli appartenenti ai ruoli dirigenziali e direttivi del personale che esplica funzioni di polizia è attribuita la qualità di ufficiale di pubblica sicurezza.
Salvo che ai primi dirigenti che assolvono alla funzione di vice questore vicario, agli appartenenti ai ruoli direttivi e ai primi dirigenti del personale che svolge funzioni di polizia è attribuita la qualità di ufficiale di polizia giudiziaria.