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LEGGE 27 ottobre 1988, n. 470

Anagrafe e censimento degli italiani all'estero.

note: Entrata in vigore della legge: 8/11/1988 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2023)
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Testo in vigore dal:  8-11-1988

Art. 2

1. L'iscrizione nelle anagrafi degli italiani residenti all'estero viene effettuata:
a) per trasferimento della residenza da un comune italiano all'estero, dichiarato o accertato a norma del regolamento di esecuzione della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, sull'ordinamento delle anagrafi della popolazione residente, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1958, n. 136, e successive modificazioni;
b) per trasferimento dall'AIRE di altro comune o dall'anagrafe di cui al comma 4 dell'articolo 1, quando l'interessato ne faccia domanda, avendo membri del proprio nucleo familiare iscritti nell'AIRE o nell'anagrafe della popolazione residente del comune;
c) a seguito della registrazione dell'atto di nascita pervenuto ai sensi degli articoli 51 e 52 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, e dell'articolo 73, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200;
d) per acquisizione della cittadinanza italiana da parte di persona residente all'estero;
e) per esistenza di cittadino all'estero giudizialmente dichiarata.
2. L'ufficiale di anagrafe annota sulle schede individuali l'indirizzo all'estero comunicato dall'interessato o comunque accertato.
Note all'art. 2:
- La legge n. 1228/1954 reca: "Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente".
- Il D.P.R. n. 136/1958 reca: "Regolamento di esecuzione della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, sull'ordinamento delle anagrafi della popolazione residente".
- Il testo degli articoli 51 e 52 del R.D. n. 1238/1939 (Ordinamento dello stato civile) è il seguente:
"Art. 51. - Le regie autorità diplomatiche o consolari, a norma della legge consolare, devono trasmettere copia degli atti da loro ricevuti o a loro pervenuti al Ministero degli affari esteri, il quale ai fini della trascrizione trasmette a sua volta:
gli atti di nascita all'ufficio di stato civile del domicilio del padre del bambino, o della madre se il padre non è conosciuto;
gli atti di matrimonio all'ufficio di stato civile dei comuni dell'ultimo domicilio degli sposi;
gli atti di morte all'ufficio di stato civile del comune dell'ultimo domicilio del defunto.
In mancanza di domicilio nel Regno, o se questo non è noto, gli atti sono trasmessi per la trascrizione all'ufficio di stato civile di Roma.
Art. 52. - Le autorità, che ricevono dai commissari di marina o dai comandanti di navi mercantili ovvero dagli ufficiali designati a norma della legge di guerra, approvata con regio decreto 8 luglio 1938, n. 1415, gli atti di nascita o di morte da essi formati, devono trasmettere prontamente gli atti stessi, per la trscrizione, agli uffici di stato civile competenti ai sensi dell'articolo precedente".
- Si trascrive il testo dell'intero art. 73 del D.P.R.
n. 200/1967 (Disposizioni sulle funzioni e sui poteri consolari):
"Art. 73 (Trasmissione di atti e documenti ad autorità nazionali). - L'autorità consolare trasmette direttamente, salvo diverse istruzioni del Ministero degli affari esteri, alle competenti autorità nazionali, atti e denunce di atti di stato civile, atti notarili o copie dei medesimi, nonché qualunque altro atto o documento la cui trasmissione sia richiesta dal Codice civile, dalle leggi notarili, dalle leggi sulla navigazione marittima ed aerea, o da altre leggi dello Stato.
In mancanza di altro criterio di competenza, i suddetti atti o documenti sono trasmessi all'autorità competente del luogo di ultima residenza in Italia dell'interessato o, se questi non ha mai avuto residenza in Italia, a quella di Roma".