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LEGGE 23 dicembre 1993, n. 559

Disciplina della soppressione delle gestioni fuori bilancio nell'ambito delle Amministrazioni dello Stato.

note: Entrata in vigore della legge: 15-1-1994 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal:  15-1-1994

Art. 9

(Riserva Fondo Lire UNRRA)
1. I proventi derivanti dall'utilizzazione dei beni facenti parte del patrimonio della Riserva Fondo Lire UNRRA di cui all'accordo approvato con decreto legislativo 10 aprile 1948, n. 1019, ed ogni altra somma destinata alla Riserva medesima affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreti del Ministro del tesoro, ad appositi capitoli, anche di nuova istituzione, dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, in misura non superiore a 500 milioni di lire per ciascun anno, e del Ministero dell'interno, rispettivamente, per il funzionamento del Centro nazionale per la tutela dell'infanzia e per il conseguimento degli ulteriori fini della Riserva.
2. Le eventuali disponibilità della soppressa gestione di cui al comma 1 sono versate al bilancio dello Stato per essere riassegnate agli appositi capitoli di spesa
3. Con decreto del Presidente dei Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri per gli affari sociali e del tesoro, sono stabiliti le modalità per il perseguimento dei fini della Riserva di cui al comma 1, nonché i criteri per la gestione del relativo patrimonio in modo da garantirne la coerenza con i fini predetti
Nota all'art. 9:
- Il D.Lgs. n. 1019/1948 reca: "Approvazione dell'Accordo tra il Governo italiano e l'amministrazione delle Nazioni Unite, concluso a Roma il 12 novembre 1947, per l'assistenza e la riabilitazione sull'uso del fondo lire supplementare agli accordi dell'8 marzo 1945 e del 19 gennaio 1946".