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REGIO DECRETO 28 febbraio 1930, n. 289

Norme per l'attuazione della legge 24 giugno 1929, n. 1159, sui culti ammessi nello Stato e per il coordinamento di essa con le altre leggi dello Stato. (030U0289)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 27/04/1930 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 03/03/1982)
Testo in vigore dal:  27-4-1930

Art. 21



Gli Uffici per gli affari di culto, assunte le altre informazioni necessarie per completare l'istruttoria e sentito il prefetto della Provincia in cui il ministro del culto esercita il suo ufficio, trasmettono gli atti al Ministero della giustizia e degli affari di culto.

L'approvazione della nomina è data con decreto del Ministro per la giustizia e gli affari di culto.

Nel caso in cui i seguaci del culto, cui appartiene il ministro di culto che chiede l'approvazione della propria nomina, siano nella maggioranza cittadini italiani oppure nel caso in cui al ministro del culto spetti la facoltà di celebrare matrimoni religiosi dei propri fedeli con effetti civili, a termini dell'art. 7 della legge, il ministro del culto deve avere la cittadinanza italiana e saper parlare la lingua italiana.