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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1972, n. 641

Disciplina delle tasse sulle concessioni governative.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/03/2019)
Testo in vigore dal:  1-1-1973

Art. 2

Riscossione delle tasse


La tassa di rilascio è dovuta in occasione dell'emanazione dell'atto e va corrisposta non oltre la consegna di esso all'interessato.
La tassa di rinnovo va corrisposta allorquando gli atti, venuti a scadenza, vengono di nuovo posti in essere.
La tassa per il visto e quella per la vidimazione vanno corrisposte al momento dell'espletamento di tali formalità.
Nei casi espressamente indicati nella tariffa, gli atti la cui validità superi l'anno sono soggetti ad una tassa annuale da corrispondersi nel termine stabilito nella tariffa stessa, per ogni anno successivo a quello nel quale l'atto è stato emesso.