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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 novembre 2002, n. 313

Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, ((di casellario giudiziale europeo,)) di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti. (Testo A).

note: Entrata in vigore del decreto: 28-2-2003 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/04/2024)
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Testo in vigore dal:  1-5-2024
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Art. 28


(Certificati richiesti dalle amministrazioni pubbliche e gestori di pubblici servizi).

1. Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi, quando è necessario per l'esercizio delle loro funzioni, hanno diritto di ottenere, con le modalità di cui all'articolo 39, in relazione a persone maggiori di età, il certificato selettivo di cui al comma 2 o il certificato generale del casellario giudiziale di cui al comma 3, nonché i certificati di cui agli articoli 27 e 28-bis.
2. Il certificato selettivo contiene le sole iscrizioni esistenti nel casellario giudiziale a carico di un determinato soggetto pertinenti e rilevanti rispetto alle finalità istituzionali dell'amministrazione o del gestore. Ciascuna iscrizione riportata è conforme all'estratto di cui all'articolo 4.
3. Il certificato generale riporta tutte le iscrizioni esistenti nel casellario giudiziale a carico di un determinato soggetto ed è rilasciato quando non può procedersi, sulla base delle disposizioni che regolano i singoli procedimenti amministrativi, alla selezione delle iscrizioni pertinenti e rilevanti.
4. I dati acquisiti dalle amministrazioni pubbliche e dai gestori di pubblici servizi sono trattati nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali e solo ai fini del procedimento amministrativo cui si riferisce la richiesta.
5. Il certificato selettivo è rilasciato dall'ufficio locale del casellario di cui all'articolo 18 quando motivi tecnici ne impediscono temporaneamente il rilascio secondo le modalità di cui all'articolo 39.
6. Il certificato generale è rilasciato dall'ufficio locale del casellario di cui all'articolo 18:
a) quando motivi tecnici ne impediscono temporaneamente il rilascio secondo le modalità di cui all'articolo 39;
b) nelle more
((dell'accreditamento alla PDND,))
della stipula o della modifica della convenzione di cui all'articolo 39 e della realizzazione delle procedure informatiche finalizzate all'accesso selettivo;
c) nel caso di motivate richieste relative a procedimenti amministrativi ulteriori rispetto a quelli indicati in convenzione.
7.
((Fuori dei casi di cui al comma 7-bis, nei certificati))
di cui ai commi 2 e 3 non sono, in ogni caso, riportate le iscrizioni relative:
a) alle condanne per contravvenzioni punibili con la sola ammenda e alle condanne per reati estinti a norma dell'articolo 167, primo comma, del codice penale;
b) ai provvedimenti che ai sensi dell'articolo 464-quater del codice di procedura penale, dispongono la sospensione del procedimento con messa alla prova, nonché alle sentenze che ai sensi dell'articolo 464-septies del codice di procedura penale dichiarano estinto il reato per esito positivo della messa alla prova;
c) ai provvedimenti giudiziari che hanno dichiarato la non punibilità ai sensi dell'articolo 131-bis del codice penale.
((
7-bis. Per le richieste relative a procedimenti amministrativi finalizzati al rilascio del passaporto o di altro documento valido per l'espatrio, il certificato generale riporta, oltre a tutte le iscrizioni di cui al comma 3, anche le condanne di cui al comma 7, lettera a), limitatamente alle contravvenzioni punibili con la sola ammenda. Per le richieste relative ai procedimenti amministrativi riguardanti autorizzazioni in materia di armi, munizioni ed esplosivi il certificato generale contiene tutte le iscrizioni a carico di un determinato soggetto, comprese quelle indicate al comma 7
))
8. L'interessato che, a norma degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rende dichiarazioni sostitutive relative all'esistenza nel casellario giudiziale di iscrizioni a suo carico, non è tenuto a indicare la presenza di quelle di cui al comma 7, nonché di cui all'articolo 24, comma 1.
9. I certificati di cui ai commi 2 e 3 riguardanti un cittadino italiano contengono anche l'attestazione relativa alla sussistenza o non di iscrizioni nel casellario giudiziale europeo;
10. In caso di comunicazione prevista dall'articolo 20, comma 3, i certificati contengono il riferimento alla data del decesso.
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AGGIORNAMENTO (11)

Il D.Lgs. 2 ottobre 2018, n. 122 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che la presente modifica acquista efficacia decorso un anno dalla data della pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale.