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DECRETO-LEGGE 1 settembre 2008, n. 137

Disposizioni urgenti in materia di istruzione e università.

note: Entrata in vigore del decreto: 1-9-2008.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 30 ottobre 2008, n. 169 (in G.U. 31/10/2008, n.256).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/08/2019)
Testo in vigore dal:  1-11-2008
aggiornamenti all'articolo

Art. 7

(( Modifica del comma 433 dell'articolo 2 della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, in materia di accesso alle scuole
universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia ))
1. Il comma 433 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è sostituito dal seguente:
"433. Al concorso per l'accesso alle
(( scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia ))
, di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e successive modificazioni, possono partecipare tutti i laureati in medicina e chirurgia. I laureati di cui al primo periodo, che
(( superano ))
il concorso ivi previsto, sono ammessi alle scuole di specializzazione a condizione che conseguano l'abilitazione per l'esercizio dell'attività professionale, ove non ancora posseduta, entro la data di inizio delle attività didattiche di dette scuole immediatamente successiva al concorso espletato.".