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LEGGE 24 giugno 1929, n. 1159

Disposizioni sull'esercizio dei culti ammessi nello Stato e sul matrimonio celebrato davanti ai ministri dei culti medesimi. (029U1159)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 31/07/1929, ad eccezione degli articoli 7, 8, 9, 10, 11 e 12 che entreranno in vigore il 14/9/1929. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/01/2022)
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Testo in vigore dal:  31-7-1929

Art. 3



Le nomine dei ministri dei culti diversi dalla religione dello Stato debbono essere notificate al Ministero della giustizia e degli affari di culto per l'approvazione.

Nessun effetto civile può essere riconosciuto agli atti del proprio ministero compiuti da tali ministri di culto, se la loro nomina non abbia ottenuto l'approvazione governativa.