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LEGGE 27 giugno 1985, n. 335

Ammodernamento e rinnovamento del servizio dei fari e del segnalamento marittimo.

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Testo in vigore dal:  25-7-1985

Art. 3


L'onere derivante dall'attuazione della presente legge è valutato complessivamente in 64 miliardi di lire.
Alla copertura dell'onere di lire 11 miliardi previsto per ciascuno degli anni 1985, 1986 e 1987, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1985-87, sul capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il 1985 all'uopo utilizzando l'apposito accantonamento.
Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La quota di spesa per ciascuno degli anni successivi al 1987 è determinata con la legge finanziaria.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 giugno 1985

PERTINI

CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri

SPADOLINI, Ministro della difesa

Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI