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MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 14 novembre 2001, n. 471

Regolamento recante norme circa l'iscrizione e la cancellazione delle associazioni a carattere nazionale nel Registro nazionale delle associazioni di promozione sociale, a norma dell'articolo 8, comma 1, della legge 7 dicembre 2000, n. 383.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/08/2017)
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Testo in vigore dal:  3-8-2017
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Art. 2

Requisiti e procedure di iscrizione
1. Le associazioni costituite e operanti da almeno un anno, che svolgano attività di utilità sociale ai sensi dell'articolo 2 della legge e il cui atto costitutivo e statuto corrispondano ai requisiti indicati nell'articolo 3 della legge, possono chiedere l'iscrizione al Registro nazionale delle associazioni di promozione sociale, presentando domanda al Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Dipartimento delle politiche sociali e previdenziali - Direzione generale per il volontariato, l'associazionismo sociale e le politiche giovanili - corredata da:
a) atto costitutivo, con l'indicazione della sede legale, e statuto dell'associazione, corredato, se necessario, da un documento a carattere transitorio di integrazione del medesimo con le previsioni statutarie di cui all'articolo 3 della legge. Tale documento deve essere deliberato dall'organismo nazionale competente che recepisca come vincolanti dette previsioni, impegnando l'associazione a procedere alla modifica dello statuto tempestivamente e comunque non oltre un anno dalla data di presentazione della domanda di iscrizione;
b) indicazione dell'ambito di diffusione territoriale dell'associazione comprovante la presenza in almeno cinque regioni e in almeno venti province del territorio nazionale;
c) nominativo del legale rappresentante e di eventuali altri soggetti che ricoprano cariche di rappresentanza istituzionale;
d) sintetica relazione descrittiva della fisionomia istituzionale dell'associazione contenente dati relativi a:
modello organizzativo e livelli di responsabilità degli organismi nazionali e di quelli delle eventuali articolazioni periferiche;
numero totale degli iscritti, criteri e mezzi di informazione e/o di comunicazione al fine di consentire la loro piena partecipazione;
indicazione degli ambiti prevalenti di attività, delle iniziative più significative realizzate e dei principali programmi di intervento posti in essere.
2. La domanda è inoltrata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Dipartimento delle politiche sociali e previdenziali - Direzione generale per il volontariato, l'associazionismo sociale e le politiche giovanili - esclusivamente per posta, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.
3. In merito all'iscrizione al Registro nazionale provvede il dirigente preposto alla Direzione generale per il volontariato, l'associazionismo sociale e le politiche giovanili, entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda. A tal fine fa fede il timbro a data apposto dall'ufficio postale accettante. Ove la domanda non venga rigettata entro tale termine, l'iscrizione deve intendersi perfezionata.
((1))
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AGGIORNAMENTO (1)

Il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 ha disposto (con l'art. 102, comma 4) che "Le disposizioni di cui all'articolo 6, della legge 11 agosto 1991, n. 266, agli articoli 7, 8, 9 e 10 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, nonché il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 14 novembre 2001, n. 471, sono abrogate a decorrere dalla data di operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore, ai sensi dell'articolo 53".