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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 dicembre 1992, n. 495

Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada.

note: Entrata in vigore del decreto: 1-1-1993 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/03/2023)
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Testo in vigore dal:  1-1-1993

Art. 73


(Competenze)
1. Il coordinamento degli enti proprietari delle strade per il perseguimento dei fini indicati all'articolo 35, comma 1, del codice, e nei casi richiamati è promosso e gestito dall'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale del Ministero dei lavori pubblici nei termini e con le modalità previsti dall'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. L'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale cura e svolge, in piena autonomia funzionale e operativa, le attribuzioni di competenza del Ministero dei lavori pubblici nel settore della circolazione e quelle previste comunque dal presente regolamento e dalla legislazione vigente in materia.
3. All'Ispettorato generale spetta il coordinamento dell'attività di raccolta dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del rapporto annuale sui problemi della circolazione stradale sotto i profili sociale, ambientale, economico e culturale da presentare al Parlamento nei termini e con le modalità indicate nell'articolo 1.
4. L'Ispettorato generale coordina, d'intesa con il Ministero dell'interno, l'attività del Centro di coordinamento delle informazioni sul traffico, sulla viabilità e sulla sicurezza stradale (CCISS) istituito con decreto interministeriale 8 maggio 1990, n. 154 presso il Ministero dei lavori pubblici, Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale e diretto dal dirigente ad esso preposto.
5. Il dirigente preposto all'Ispettorato generale, nel rispetto anche delle direttive formulate dal Ministro o dal Sottosegretario di Stato all'uopo delegato, informa entrambi tali organi delle soluzioni adottate.
6. L'Ispettorato generale provvede alla autonoma gestione del proprio Centro di elaborazione automatica dei dati. Alle informazioni contenute nel sistema informativo nazionale, gestito dal Centro di elaborazione automatica dei dati, si può accedere ai sensi e per gli effetti della legge 7 agosto 1990, n. 241.
7. Presso l'Ispettorato generale è costituito il Centro di documentazione sui problemi della circolazione e della sicurezza stradale, che è articolato in due sezioni e in una medioteca. La prima sezione raccoglie documenti in lingua italiana; nella seconda sezione sono raccolti documenti prodotti in lingua diversa da quella italiana.
8. L'Ispettorato generale è dotato di un ufficio che si occupa della gestione amministrativo-contabile dei capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici destinati al supporto finanziario delle attività indicate nel codice della strada. All'Ispettorato generale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.
9. L'Ispettorato generale è preposto alla gestione dell'archivio nazionale delle strade di cui all'articolo 226 del codice con le modalità indicate dall'articolo 401.
10. Le attività dell'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale non comportano oneri aggiuntivi, dovendo svolgersi nei limiti di spesa fissati dal codice. La quota annuale dei proventi delle maggiorazioni di cui all'articolo 101, comma 1 del codice, destinati all'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, è utilizzata per le finalità di cui all'articolo 208, comma 2, del codice e agli oneri ad essi conseguenti.
Note all'art. 73:
- Il testo dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso ai documenti amministrativi) è il seguente:
"Art. 14. - 1. Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, l'amministrazione procedente indice di regola una conferenza di servizi.
2. La conferenza stessa può essere indetta anche quando l'amministrazione procedente debba acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche. In tal caso le determinazioni concordate nella conferenza tra tutte le amministrazioni intervenute tengono luogo degli atti predetti.
3. Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione la quale, regolarmente convocata, non abbia partecipato alla conferenza o vi abbia partecipato tramite rappresentanti privi della competenza ad esprimerne definitivamente la volontà, salvo che essa non comunichi all'amministrazione procedente il proprio motivato dissenso entro venti giorni dalla conferenza stessa ovvero dalla data di ricevimento della comunicazione delle determinazioni adottate, qualora queste ultime abbiano contenuto sostanzialmente diverso da quelle originariamente previste.
4. Le disposizioni di cui al comma 3 non si applicano alle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e della salute dei cittadini".
- Il decreto ministeriale 8 maggio 1990, n. 154 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 141 del 19 giugno 1990) reca: "Regolamento concernente la istituzione e il funzionamento del Centro di coordinamento delle informazioni sul traffico, sulla viabilità e sulla sicurezza stradale".
- Il testo dell'art. 8, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 (Disciplina delle funzioni dirigenziali nelle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo) è il seguente:
Art. 8 (Attribuzioni particolari dei dirigenti superiori). - Ai dirigenti superiori preposti ai servizi dipendenti organicamente dal Ministro spettano, nell'ambito della competenza del proprio ufficio, le attribuzioni stabilite nel primo comma del precedente art. 7".