stai visualizzando l'atto

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 marzo 2001, n. 55

Regolamento di organizzazione del Ministero della giustizia.

nascondi
Testo in vigore dal:  1-4-2001

Art. 4

Dipartimento per gli Affari di giustizia
1. Il Dipartimento per gli affari di giustizia esercita le funzioni e i compiti inerenti le aree funzionali individuate dall'articolo 16, comma 3, lettera a), del decreto legislativo.
2. Per l'espletamento delle funzioni del Dipartimento per gli Affari di giustizia sono istituiti i seguenti uffici dirigenziali generali, con le competenze per ciascuno di seguito indicate:
a) Direzione generale della giustizia civile: acquisizione ed elaborazione di materiale nel settore civile; questioni concernenti l'applicazione delle leggi e dei regolamenti in materia civile e relative alla cittadinanza; relazioni internazionali in materia civile e in particolare attività preparatoria all'elaborazione di convenzioni internazionali; adempimenti relativi alla esecuzione delle convenzioni di collaborazione giudiziaria internazionale; gratuito patrocinio, notificazioni e rogatorie civili da e per l'estero; proroga dei termini in caso di irregolare funzionamento degli uffici giudiziari; vigilanza e controllo sul recupero delle pene pecuniarie e delle spese di giustizia e sulla gestione dei depositi giudiziari, vigilanza e controllo sui corpi di reato; servizi di cancelleria e relativi quesiti; vigilanza ed indirizzo amministrativo sui servizi relativi alla giustizia civile, esame delle istanze e dei ricorsi e rapporti con l'Ispettorato generale del Ministero; spese di giustizia straordinarie; servizio elettorale; procedimenti per il recupero di somme dovute da funzionari dell'ordine giudiziario; libri tavolari; proventi di cancelleria, tasse di bollo e registri; riconoscimento ed esecuzione di sentenze straniere ed altri atti formati all'estero in materia civile; vigilanza sull'Istituto Internazionale di Studi Giuridici, vigilanza sugli ordini professionali; segreteria del Consiglio Nazionale Forense e degli altri consigli nazionali; vigilanza sui notai, sui Consigli notarili, sulla Cassa nazionale del notariato e sulla relativa commissione amministratrice; questioni concernenti l'applicazione delle leggi e dei regolamenti sul notariato, sull'avvocatura e sugli altri ordini professionali, ivi compresi i concorsi e gli esami; vigilanza e controllo sulle conservatorie dei registri immobiliari, sul Pubblico Registro Automobilistico e sugli istituti vendite giudiziarie;
b) Direzione generale della giustizia penale: acquisizione ed elaborazione di materiale nel settore penale e criminologico; vigilanza sui servizi relativi alla giustizia penale, esame delle istanze e dei ricorsi e rapporti con l'Ispettorato generale del Ministero, preparazione di rapporti e relazioni per incontri nazionali ed internazionali nel settore penale; attività di cooperazione internazionale attiva e passiva in materia penale; istruzione delle pratiche concernenti i provvedimenti in materia penale di competenza del Ministro; relazioni internazionali in materia penale e in particolare studio preparatorio ed elaborazione delle convenzioni internazionali; rapporti con l'Unione europea e con l'Organizzazione delle Nazioni Unite e le altre sedi internazionali per la prevenzione ed il controllo del delitto; procedura istruttoria delle domande di grazia; gestione, organizzazione generale, coordinamento, vigilanza e controllo sul funzionamento del casellario centrale e dei casellari giudiziali;
c) Direzione generale del contenzioso e dei diritti umani: contenzioso nel quale è interessato il Ministero, salvo quello riguardante le materie di specifica competenza di altri dipartimenti; contenzioso relativo ai diritti umani in materia civile e penale; ricorsi individuali proposti contro lo Stato avanti la Corte europea dei diritti dell'uomo; procedure relative all'osservanza di obblighi internazionali aventi ad oggetto la protezione dei diritti dell'uomo; adeguamento del diritto interno alle previsioni degli strumenti internazionali in materia di diritti umani; contenzioso in materia di responsabilità civile dei magistrati; traduzione di leggi e atti stranieri.
3. Il Capo del Dipartimento provvede altresì alle funzioni connesse alla formazione del bilancio di previsione, della legge finanziaria e della legge di assestamento di bilancio, alla direzione della Biblioteca centrale giuridica e della Biblioteca del Ministero, alla pubblicazione delle leggi e degli altri provvedimenti normativi e non normativi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed all'inserzione nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica. Il Capo del Dipartimento provvede anche alla vigilanza sull'amministrazione degli archivi notarili che&,62;, ai sensi dell'articolo 1 della legge 17 maggio 1952, n. 629, ha ordinamento e gestione finanziaria separati.
Note all'art. 4:
- Per il testo dell'art. 16, comma 3, lettera a), del citato decreto legislativo n. 300/1999, si veda nelle note alle premesse.
- Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 17 maggio 1952, n. 629 (Riodinamento degli archivi notarili):
"Art. 1. - L'amministrazione degli archivi notarili dipende genericamente ed amministrativamente dal Ministero di grazia e giustizia, ma ha ordinamento e gestione finanziaria separati.
Il Ministero di grazia e giustizia, esercita la vigilanza sugli archivi notariali, anche a mezzo dei procuratori generali presso le Corti d'appello e dei procuratori della Repubblica presso i tribunali e può ordinare le ispezioni che ritiene opportune".