DECRETO-LEGGE 24 giugno 2014, n. 91
Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonche' per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea. (Estratto)
Pubblicato in GU, n. 144 del 24/06/2014
Vigente al 25/06/2014
urn:nir:stato:decreto.legge:2014-06-24;91
ART. 6
(Rete del lavoro agricolo di qualita')
1.
E' istituita presso l'INPS la Rete del lavoro agricolo di qualita' alla quale possono partecipare le imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile in possesso dei seguenti requisiti:
a)
non avere riportato condanne penali
e non avere procedimenti penali in corso
[2]
per violazioni della normativa in materia di lavoro e legislazione sociale e in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto;
[1]
b) non essere stati destinatari, negli ultimi tre anni, di sanzioni amministrative definitive per le violazioni di cui alla lettera a);
[4]
c) essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi;
2.
Alla Rete del lavoro agricolo di qualita' sovraintende una cabina di regia composta da un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del
Ministero delle politiche agricole e forestali
[9]
, del Ministero dell'economia e delle finanze
dell'INPS e della Conferenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano designati entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Fanno parte della cabina di regia anche tre rappresentanti dei lavoratori subordinati
e tre rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi dell'agricoltura
nominati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su designazione delle organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative. La cabina di regia e' presieduta dal rappresentante dell'INPS.
3.
Ai fini della partecipazione alla Rete del lavoro agricolo di qualita', le imprese di cui al comma 1 presentano istanza in via telematica. Entro trenta giorni dall'insediamento la cabina di regia definisce con apposita determinazione gli elementi essenziali dell'istanza.
4.
La cabina di regia ha i seguenti compiti:
a) delibera sulle istanze di partecipazione alla Rete del lavoro agricolo di qualita' entro 30 giorni dalla presentazione;
b) esclude dalla Rete del lavoro agricolo di qualita' le imprese agricole che perdono i requisiti di cui al comma 1;
c) redige e aggiorna l'elenco delle imprese agricole che partecipano alla Rete del lavoro agricolo di qualita' e ne cura la pubblicazione sul sito internet dell'INPS;
d)
formula proposte al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al
Ministero delle politiche agricole e forestali
[16]
in materia di lavoro e di legislazione sociale nel settore agricolo.
5.
La partecipazione alla cabina di regia e' a titolo gratuito e ai componenti non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. La cabina di regia si avvale per il suo funzionamento delle risorse umane e strumentali messe a disposizione dall'INPS, nel rispetto delle disposizioni di cui al comma 8.
6.
Al fine di realizzare un piu' efficace utilizzo delle risorse ispettive disponibili, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l'INPS, fermi restando gli ordinari controlli in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, orientano l'attivita' di vigilanza nei confronti delle imprese non appartenenti alla Rete del lavoro agricolo di qualita' salvi i casi di richiesta intervento proveniente dal lavoratore, dalle organizzazioni sindacali, dall'Autorita' giudiziaria o da autorita' amministrative
.
7.
E' fatta salva comunque la possibilita' per le amministrazioni di cui al comma 6 di effettuare controlli sulla veridicita' delle dichiarazioni in base alla disciplina vigente.
8.
Per le attivita' di cui al presente articolo l'INPS provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.
[23]
Dato a Roma, addi' 24 giugno 2014
NAPOLITANO
Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri
Martina, Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
Galletti, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
Guidi, Ministro dello sviluppo economico
Lanzetta, Ministro per gli affari regionali e le autonomie
Madia, Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione
Poletti, Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Orlando, Ministro della giustizia
Alfano, Ministro dell'interno
Lorenzin, Ministro della salute
Padoan, Ministro dell'economia e delle finanze
Giannini, Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
Visto, il Guardasigilli: Orlando
Note sulla vigenza
[1] -
Sostituzione
(testo eliminato) da: articolo8, comma1, letteraa, numero1, legge 29 ottobre 2016, n. 199.
In vigore
dal 25/06/2014
al 03/11/2016
[2] -
Sostituzione
(testo eliminato) da: legge 11 agosto 2014, n. 116.
In vigore
dal 25/06/2014
al 20/08/2014
[3] -
Sostituzione
(testo inserito) da: articolo8, comma1, letteraa, numero1, legge 29 ottobre 2016, n. 199.
In vigore dal 04/11/2016
[4] -
Sostituzione
(testo eliminato) da: articolo8, comma1, letteraa, numero2, legge 29 ottobre 2016, n. 199.
In vigore
dal 25/06/2014
al 03/11/2016
[5] -
Sostituzione
(testo inserito) da: articolo8, comma1, letteraa, numero2, legge 29 ottobre 2016, n. 199.
In vigore dal 04/11/2016
[6] -
Sostituzione
(testo inserito) da: articolo8, comma1, letteraa, numero3, legge 29 ottobre 2016, n. 199.
In vigore dal 04/11/2016
[7] -
Sostituzione
(testo inserito) da: articolo8, comma1, letteraa, numero3, legge 29 ottobre 2016, n. 199.
In vigore dal 04/11/2016
[8] -
Sostituzione
(testo inserito) da: articolo8, comma1, letterab, legge 29 ottobre 2016, n. 199.
In vigore dal 04/11/2016
[9] -
Sostituzione
(testo eliminato) da: legge 11 agosto 2014, n. 116.
In vigore
dal 25/06/2014
al 20/08/2014
[10] -
Sostituzione
(testo inserito) da: legge 11 agosto 2014, n. 116.
In vigore dal 21/08/2014
[11] -
Sostituzione
(testo inserito) da: articolo8, comma1, letterac, numero1, legge 29 ottobre 2016, n. 199.
In vigore dal 04/11/2016
[12] -
Sostituzione
(testo inserito) da: articolo8, comma1, letterac, numero2, legge 29 ottobre 2016, n. 199.
In vigore dal 04/11/2016
[13] -
Sostituzione
(testo inserito) da: articolo8, comma1, letterac, numero2, legge 29 ottobre 2016, n. 199.
In vigore dal 04/11/2016
[14] -
Sostituzione
(testo inserito) da: articolo8, comma1, letterad, legge 29 ottobre 2016, n. 199.
In vigore dal 04/11/2016
[15] -
Sostituzione
(testo inserito) da: articolo8, comma1, letterad, legge 29 ottobre 2016, n. 199.
In vigore dal 04/11/2016
[16] -
Sostituzione
(testo eliminato) da: legge 11 agosto 2014, n. 116.
In vigore
dal 25/06/2014
al 20/08/2014
[17] -
Sostituzione
(testo inserito) da: legge 11 agosto 2014, n. 116.
In vigore dal 21/08/2014
[18] -
Sostituzione
(testo inserito) da: articolo8, comma1, letterae, legge 29 ottobre 2016, n. 199.
In vigore dal 04/11/2016
[19] -
Sostituzione
(testo inserito) da: articolo8, comma1, letterae, legge 29 ottobre 2016, n. 199.
In vigore dal 04/11/2016
[20] -
Sostituzione
(testo inserito) da: articolo8, comma1, letterae, legge 29 ottobre 2016, n. 199.
In vigore dal 04/11/2016
[21] -
Sostituzione
(testo inserito) da: legge 11 agosto 2014, n. 116.
In vigore dal 21/08/2014
[22] -
Sostituzione
(testo inserito) da: articolo8, comma1, letteraf, legge 29 ottobre 2016, n. 199.
In vigore dal 04/11/2016
[23] -
Sostituzione
(testo eliminato) da: articolo8, comma1, letterag, legge 29 ottobre 2016, n. 199.
In vigore
dal 25/06/2014
al 03/11/2016
[24] -
Sostituzione
(testo inserito) da: articolo8, comma1, letterag, legge 29 ottobre 2016, n. 199.
In vigore dal 04/11/2016