stai visualizzando l'atto

DECRETO-LEGGE 21 settembre 2019, n. 105

Disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica ((e di disciplina dei poteri speciali nei settori di rilevanza strategica)). (19G00111)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 22/09/2019
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 18 novembre 2019, n. 133 (in G.U. 20/11/2019, n. 272).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/10/2023)
Testo in vigore dal:  21-5-2022
aggiornamenti all'articolo

Art. 5

Determinazioni del Presidente del Consiglio dei ministri in caso di crisi di natura cibernetica
1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, in presenza di un rischio grave e imminente per la sicurezza nazionale connesso alla vulnerabilità di reti, sistemi informativi e servizi informatici, su deliberazione del Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica, può comunque disporre, ove indispensabile e per il tempo strettamente necessario alla eliminazione dello specifico fattore di rischio o alla sua mitigazione, in deroga ad ogni disposizione vigente, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e secondo un criterio di proporzionalità, la disattivazione, totale o parziale, di uno o più apparati o prodotti impiegati nelle reti, nei sistemi o per l'espletamento dei servizi interessati. Laddove nelle determinazioni di cui al presente comma sia recata deroga alle leggi vigenti anche ai fini delle ulteriori necessarie misure correlate alla disattivazione o all'interruzione, le stesse determinazioni devono contenere l'indicazione delle principali norme a cui si intende derogare e tali deroghe devono essere specificamente motivate. Le determinazioni di cui al presente comma
((non sono soggette))
al controllo preventivo di legittimità di cui all'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.
1-bis. Il Presidente del Consiglio dei ministri informa entro trenta giorni il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica delle misure disposte ai sensi del comma 1.