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DECRETO LEGISLATIVO 7 settembre 2010, n. 161

Disposizioni per conformare il diritto interno alla Decisione quadro 2008/909/GAI relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell'Unione europea. (10G0185)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 16/10/2010 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/03/2016)
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Testo in vigore dal:  16-10-2010

Art. 9

Competenza
1. La trasmissione dall'estero non può essere autorizzata senza la decisione favorevole della corte di appello.
2. La competenza a decidere sul riconoscimento e sull'esecuzione appartiene, nell'ordine, alla corte di appello nel cui distretto la persona condannata ha la residenza, la dimora o il domicilio nel momento in cui il provvedimento è trasmesso all'autorità giudiziaria ai sensi dell'articolo 12, comma 1.
3. Se la competenza non può essere determinata ai sensi del comma 2, è competente la corte di appello di Roma.
4. Quando la richiesta di trasmissione dall'estero ha per oggetto una sentenza di condanna che deve essere eseguita in Italia nei riguardi di più persone e non è possibile determinare la competenza ai sensi del comma 2, è competente la corte di appello del distretto in cui hanno la residenza, la dimora o il domicilio il maggior numero delle persone ovvero, se anche in tale modo non è possibile determinare la competenza, la corte di appello di Roma.
5. In caso di arresto della persona condannata ai sensi dell'articolo 15, la competenza appartiene alla corte di appello del distretto in cui è avvenuto l'arresto.