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LEGGE 17 luglio 1890, n. 6972

Sulle Opere Pie. (090U6972)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 06/08/1890 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/11/2000)
Testo in vigore dal:  16-7-1926
aggiornamenti all'articolo

Art. 62

((Le riforme degli statuti organici e delle Amministrazioni, le fusioni e le mutazioni del fine delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza possono essere proposte:

a) dall'Amministrazione interessata, o dalla Congregazione di carità o dal Consiglio comunale, se l'istituzione interessi un solo Comune;

b) dall'Amministrazione, o da una delle Congregazioni di carità, o da uno dei Consigli comunali o provinciali interessati, se l'istituzione interessi due o più Comuni della stessa diverse o Provincie;

c) dall'Amministrazione, se si tratti di istituzione che estenda l'assistenza e la beneficenza al territorio dell'intero Stato.

Nell'ipotesi di cui alla lettera a), assunta da uno dei capi locali suindicati l'iniziativa della riforma, la relativa posta deve essere comunicata per il parere agli altri corpi.

Nell'ipotesi di cui alla lettera b) è sufficiente promuovere sulle proposte dell'Amministrazione, il parere del Consiglio dei Consigli provinciali interessati; sulle proposte delle congregazioni di carità o dei Consigli comunali i pareri del consiglio o dei Consigli provinciali e quello dell'Amministrazione; sulle proposte del Consiglio o di uno dei Consigli provinciali, il parere degli altri Consigli provinciali, quando non è il caso, e quello dell'Amministrazione.

I pareri devono essere emessi nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della proposta. Trascorso tale termine le Amministrazioni e i Consigli che siano invitati a pronunciarsi e non abbiano adottato alcuna deliberazione, sono senz'altro reputati assenzienti.

Nell'ipotesi di cui alla lettera c) non è necessario sempre sulla proposta dell'Amministrazione il parere di altri corpi))
.

Le riforme predette possono anche essere promosse d'ufficio dal Sottoprefetto, quando l'istituzione svolga la sua attività a vantaggio di comuni di un solo circondario, e in ogni altro caso dal Prefetto della Provincia, dove ha sede l'istituzione.

Il provvedimento è adottato con decreto Reale, sentiti, per quanto riguarda le fusioni e le mutazioni del fine, i pareri della Giunta provinciale amministrativa competente a norma dell'art. 22 del presente decreto, e del Consiglio di Stato.
(3) (4)

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AGGIORNAMENTO (1)

Il Decreto Luogotenenziale 2 dicembre 1915, n. 1847 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che la presente modifica avrà effetto dal giorno 10 gennaio 1916.
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AGGIORNAMENTO (3)

Il Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2841 ha disposto (con l'art. 44, comma 2 e 3) che "Il presente decreto avrà completa esecuzione a decorrere dal 1° luglio 1924.
Il Ministro dell'interno ha facoltà di dare parziale esecuzione al decreto stesso anche prima, a misura che vengano compiuti gli atti preparatori per l'esecuzione di esso".
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AGGIORNAMENTO (4)

Il Decreto 11 febbraio 1924 (in G.U. 19/02/19, n. 42), nel modificare l'art. 44 del Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che "È data esecuzione, a decorrere dal 1° marzo 1924, alle disposizioni contenute negli articoli 1, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 (ultimo comma), 19, 20, 21, 22, 23, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 39, 40, 41, 43, 44 del predetto R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, fatta eccezione per quelle di cui nei due ultimi capoversi dell'art. 5, alle lettere c) e d) dell'art. 19, negli ultimi dieci capoversi dell'art. 30 e nel penultimo comma dell'art. 31".