stai visualizzando l'atto

LEGGE 3 febbraio 1963, n. 69

Ordinamento della professione di giornalista.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/05/2017)
nascondi
Testo in vigore dal:  6-10-2011
aggiornamenti all'articolo

Art. 63

Azione giudiziaria
((Le deliberazioni indicate nell'articolo precedente possono essere impugnate dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria.))
((8))
((Le controversie previste dal presente articolo sono disciplinate dall'articolo 27 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.))
((8))
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150))
.
((8))

Possono proporre il reclamo all'Autorità giudiziaria sia l'interessato sia il procuratore della Repubblica e il procuratore generale competenti per territorio.
--------------
AGGIORNAMENTO (3)

La Corte costituzionale, con sentenza 21 - 23 marzo 1968, n. 11 (in G.U. 1a s.s 30/3/1968, n. 84), ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 63, comma terzo" della legge 3 febbraio 1963, n. 69.
--------------
AGGIORNAMENTO (8)

Il D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150 ha disposto (con l'art. 36, commi 1 e 2) che "1. Le norme del presente decreto si applicano ai procedimenti instaurati successivamente alla data di entrata in vigore dello stesso.
2. Le norme abrogate o modificate dal presente decreto continuano ad applicarsi alle controversie pendenti alla data di entrata in vigore dello stesso."