Regione Toscana
norma
Vedi atto su NORMATTIVA


 
LEGGE 13 ottobre 1975, n. 654
  Pubblicato in GU, n. 337 del 23/12/1975


Indice

  Allegato  

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:


   
  Art. 1   
  1.  Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, aperta alla firma a New York il 7 marzo 1966.
 
 
  Art. 2   
  1.  Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 19 della convenzione stessa.
 
 
 
[Art. 3   
  1.  Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, ai fini dell'attuazione della disposizione dell'articolo 4 della convenzione e' punito con la reclusione da uno a quattro anni:
   a) chi diffonde in qualsiasi modo idee fondate sulla superiorita' o sull'odio razziale;
   b) chi incita in qualsiasi modo alla discriminazione, o incita a commettere o commette atti di violenza o di provocazione alla violenza, nei confronti di persone perche' appartenenti ad un gruppo nazionale, etnico o razziale. E' vietata ogni organizzazione o associazione avente tra i suoi scopi di incitare all'odio o alla discriminazione razziale. Chi partecipi ad organizzazioni o associazioni di tal genere, o presti assistenza alla loro attivita', e' punito per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da uno a cinque anni. Le pene sono aumentate per i capi e i promotori di tali organizzazioni o associazioni.
] [1]  
 
 
 
Art. 3   
 
[1.  Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, ai fini dell'attuazione della disposizione dell'articolo 4 della convenzione, e' punito con la reclusione da uno a quattro anni:
   a) chi diffonde in qualsiasi modo idee fondate sulla superiorita' o sull'odio razziale o etnico;
   b) chi, in qualsiasi modo, incita alla discriminazione o all'odio, o incita a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza, per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.
] [3]  
 
 
1.  Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, anche ai fini dell'attuazione della disposizione dell'articolo 4 della convenzione, e' punito:
   
[a) con la reclusione sino a tre anni chi diffonde in qualsiasi modo idee fondate sulla superiorita' o sull'odio razziale o etnico, ovvero incita a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;] [5]  
   
a) con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaganda idee fondate sulla superiorita' o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;[6]  
   b)  con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo,  
 
[incita] [7]  
   
 
istiga[8]  
  a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.
[4]  
 
 
[2.  La pena di cui al comma 1 e' aumentata se il fatto e' commesso col mezzo della stampa o con altro mezzo di propaganda, ovvero in pubbliche riunioni.] [9]  
 
 
[3.  E' vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione, all'odio o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attivita', e' punito, per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da uno a cinque anni o, se l'organizzazione, associazione, movimento o gruppo ha tra i propri scopi l'incitamento alla violenza, con la reclusione da due a sette anni. Le pene sono aumentate per i capi e i promotori di tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi.] [10]  
 
 
3.  E' vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attivita', e' punito, per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per cio' solo, con la reclusione da uno a sei anni.[11]  
[2]  
 
 
  Art. 4   
  1.  All'onere annuo, derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in L. 2.050.000, si provvede per gli anni finanziari 1974 e 1975 mediante riduzione, rispettivamente, degli stanziamenti del fondo speciale di cui ai capitoli 3523 e 6856 degli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni medesimi.
 
  2.  Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 

La presente legge, munita del sigillo dello Stato sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

 

Data a Roma, addì 13 ottobre 1975

LEONE

MORO, Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: REALE



ALLEGATI:  
- Allegato   -

 

Convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, aperta alla firma a New York il 7 marzo 1966:

http://www.admin.ch/ch/i/rs/i1/0.104.it.pdf

 

Note sulla vigenza

[1] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 1 Comma 1 decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122. In vigore dal 07/01/1976 al 26/04/1993

[2] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 1 Comma 1 decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122.  In vigore dal 27/04/1993

[3] - Sostituzione (testo eliminato) da: legge 25 giugno 1993, n. 205. In vigore dal 07/01/1976 al 26/06/1993

[4] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 25 giugno 1993, n. 205.  In vigore dal 27/06/1993

[5] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 13 Comma 1 Lettera a legge 24 febbraio 2006, n. 85. In vigore dal 07/01/1976 al 27/03/2006

[6] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 13 Comma 1 Lettera a legge 24 febbraio 2006, n. 85.  In vigore dal 28/03/2006

[7] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 13 Comma 1 Lettera b legge 24 febbraio 2006, n. 85. In vigore dal 07/01/1976 al 27/03/2006

[8] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 13 Comma 1 Lettera b legge 24 febbraio 2006, n. 85.  In vigore dal 28/03/2006

[9] - Sostituzione (testo eliminato) da: legge 25 giugno 1993, n. 205. In vigore dal 07/01/1976 al 26/06/1993

[10] - Sostituzione (testo eliminato) da: legge 25 giugno 1993, n. 205. In vigore dal 07/01/1976 al 26/06/1993

[11] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 25 giugno 1993, n. 205.  In vigore dal 27/06/1993