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LEGGE 13 marzo 1980, n. 70

Determinazione degli onorari dei componenti gli uffici elettorali e delle caratteristiche delle schede e delle urne per la votazione.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/04/2002)
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Testo in vigore dal:  4-5-1999
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Art. 3

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1. A ciascun componente ed al segretario dell'ufficio elettorale centrale nazionale e degli uffici centrali circoscrizionali di cui agli articoli 12 e 13 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, degli uffici elettorali circoscrizionali e degli uffici elettorali regionali di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, dell'ufficio elettorale nazionale, degli uffici elettorali circoscrizionali e degli uffici elettorali provinciali di cui agli articoli 8, 9 e 10 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, dell'ufficio centrale per il referendum e degli uffici provinciali per il referendum di cui agli articoli 12 e 21 della legge 25 maggio 1970, n. 352, degli uffici centrali circoscrizionali e degli uffici centrali regionali di cui all'articolo 8 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, nonché degli uffici elettorali circoscrizionali e degli uffici elettorali centrali di cui agli articoli 12 e 13 della legge 8 marzo 1951, n. 122, a titolo di retribuzione per ogni giorno di effettiva partecipazione ai lavori dei rispettivi consessi è corrisposto un onorario giornaliero, al lordo delle ritenute di legge, di lire 80.000.
2. Ai componenti ed ai segretari dei predetti consessi è inoltre corrisposto, se dovuto, il trattamento di missione inerente alla qualifica rivestita ovvero, se estranei all'Amministrazione dello Stato, nella misura corrispondente a quella che spetta ai direttori di sezione dell'Amministrazione predetta.
3. Ai presidenti degli uffici elettorali di cui al comma 1, a titolo di retribuzione per ogni giorno di effettiva partecipazione ai lavori dei rispettivi consessi, è corrisposto un onorario giornaliero, al lordo delle ritenute di legge, di lire 120.000 nonché, se dovuto, il trattamento di missione inerente alla qualifica rivestita
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