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LEGGE 9 marzo 1989, n. 88

Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/05/2022)
Testo in vigore dal:  18-7-2012
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Art. 46

(Contenzioso in materia di prestazioni).
1. Il comitato provinciale decide in via definitiva i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Istituto concernenti:
a) le prestazioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e le prestazioni del Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto;
b) le prestazioni delle gestioni dei lavoratori autonomi, ivi comprese quelle relative ai trattamenti familiari di loro competenza;
c) le prestazioni della gestione speciale di previdenza a favore dei dipendenti da imprese esercenti miniere, cave e torbiere con lavorazione, ancorché parziale, in sotteraneo;
d) le prestazioni dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria;
((d-bis) le prestazioni dell'Assicurazione sociale per l'impiego))
;
e) la pensione sociale;
f) le prestazioni economiche di malattia, ivi comprese quelle dell'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi, e per la maternità;
g) i trattamenti familiari;
h) l'assegno per congedo matrimoniale;
i) il trattamento di richiamo alle armi degli impiegati ed operai privati.
2. I ricorsi concernenti le prestazioni indicate nel comma 1, ad eccezione di quelle di cui alle lettere b ) ed e), sono decisi da una speciale commissione del comitato provinciale composta dai membri di cui ai numeri 1, 2, 4, 5 e 6 del primo comma dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639. come sostituito dall'articolo 44 della presente legge.
3. I ricorsi concernenti le prestazioni di cui alla lettera b) e, limitatamente alle prestazioni di maternità dei lavoratori autonomi, alla lettera f) del comma 1, sono decisi da speciali commissioni del comitato provinciale presiedute rispettivamente dal rappresentante dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, dal rappresentante degli artigiani e del rappresentante degli esercenti attività commerciali in seno al comitato stesso e composte dai membri di cui ai numeri 4, 5 e 6 del primo comma dell'articolo 34 del decreto del presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, come sostituito dall'articolo 44 della presente legge, e da quattro rappresentanti delle categorie nominati con decreto del direttore dell'ufficio provinciale del lavoro.
4. I ricorsi concernenti la lettera e) del comma 1 sono decisi dal comitato provinciale.
5. Il termine per ricorrere al comitato provinciale e di novanta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento impugnato.
6. Trascorsi inutilmente novanta giorni dalla data della presentazione del ricorso, gli interessati hanno facoltà di adire l'autorità giudiziaria.
7. I ricorsi avverso i provvedimenti concernenti le prestazioni di cui ai precedenti commi, pendenti dinanzi ai comitati regionali ed agli altri organi centrali dell'Istituto alla data di entrata in vigore della presente legge, sono decisi dai corrispondenti nuovi organi sencondo le procedure e le competenze previgenti.
8. La proposizione dei gravami di cui al presente articolo non sospende il provvedimento emanato dall'Istituto.
9. Il direttore della competente sede dell'Istituto può sospendere l'esecuzione della decisione del comitato qualora si evidenziano profili di illeggittimità. In tal caso il provvedimento di sospensione deve essere adottato dal direttore entro cinque giorni ed essere sottoposto al comitato amministratore competente per materia, il quale, entro novanta giorni, decide o l'esecuzione della decisione o il suo annullamento. Trascorso tale termine la decisione diviene comunque esecutiva.