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REGIO DECRETO 28 febbraio 1930, n. 289

Norme per l'attuazione della legge 24 giugno 1929, n. 1159, sui culti ammessi nello Stato e per il coordinamento di essa con le altre leggi dello Stato. (030U0289)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 27/04/1930 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 03/03/1982)
Testo in vigore dal:  27-4-1930

Art. 20



L'approvazione delle nomine dei ministri di culto, di cui all'art. 3 della legge, è chiesta con domanda diretta al Ministro per la giustizia e gli affari di culto dal ministro di culto interessato.

La domanda è presentata all'Ufficio per gli affari di culto presso la Procura generale del Re delle Corti d'appello e deve essere corredata dell'atto, in originale od in copia autentica, di nomina, dei documenti atti a provare che la nomina stessa è avvenuta secondo le norme che regolano il culto cui il ministro appartiene.

Qualora il culto non sia, o per erezione dei suoi istituti in ente morale od altrimenti, già noto al Governo, debbono essere fornite anche notizie circa la denominazione di esso, i suoi scopi, i suoi riti, i mezzi finanziari dei quali dispone, i nomi degli amministratori, l'autorità ecclesiastica superiore da cui dipende.