Ai Sigg. Prefetti della Repubblica - Loro Sedi
Al Sig. Commissario del Governo per la Provincia di Trento
Al Sig. Commissario del Governo per la Provincia di Bolzano
Al Sig. Presidente della Regione Autonoma Valle d'Aosta - Aosta
e, per conoscenza: Al Commissario dello Stato per la Regione siciliana - Palermo
e, p.c.: Al Gabinetto del Ministro - Sede
Al rappresentante del Governo per la Regione Sardegna - Cagliari
Al Dipartimento di Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale dell'Immigrazione e della Polizia delle Frontiere - via Tuscolana 1558 - 00173 Roma
Al Ministero degli Affari Esteri Direzione Generale italiani all'Estero e Politiche Migratorie - Roma
Al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale dell'Immigrazione - Roma
Al Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca - Dipartimento per l'Istruzione - Roma
In data 9 dicembre p.v. entrerà in vigore il decreto ministeriale in oggetto indicato che disciplina le modalità di svolgimento del test di conoscenza della lingua italiana, al cui superamento è subordinato, ai sensi del comma 2-bis dell'art. 9 del Testo Unico sull'Immigrazione , il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.
Non è necessario effettuare il test della lingua italiana, così come previsto dall' art. 4 - comma 1 nel caso in cui lo straniero sia in possesso di:
- attestati o titoli che certifichino la conoscenza della lingua italiana ad un livello non inferiore al livello A2 del Quadro comune di riferimento europeo per la conoscenza delle lingue approvato dal Consiglio d'Europa, rilasciato dagli Enti certificatori riconosciuti dal Ministero degli Affari Esteri e da quello dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca: Università degli Studi Roma Tre, Università per Stranieri di Perugia, Università per Stranieri di Siena, Società Dante Alighieri;
- titoli di studio o titoli professionali (diploma di scuola secondaria italiana di primo o secondo grado, oppure certificati di frequenza relativi a corsi universitari, master o dottorati);
- riconoscimento del livello di conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello A2 nell'ambito dei crediti maturati per l'accordo di integrazione;
- attestazione che l'ingresso in Italia è avvenuto ai sensi dell' art. 27, co. 1, lett. a) , c) , d) , q) del TU sull'Immigrazione ;
- certificazione, rilasciata da una struttura sanitaria pubblica, nella quale sia dichiarato che lo straniero è affetto da gravi limitazioni alla capacità di apprendimento liguistico derivanti dall'età, da patologie o da handicap.
Come noto, il predetto decreto attribuisce alle Prefetture U.T.G. le competenze relative alla ricezione delle richieste di svolgimento del test, alla convocazione dello straniero presso le sedi individuate ai sensi dell'art. 6, all'identificazione dello stesso ed all'acquisizione dell'esito ai fini della comunicazione alla Questura.
LA PROCEDURA INFORMATIZZATA
E' stato predisposto da questo Dipartimento un sistema informativo di supporto alle Prefetture che consentirà di ricevere le richieste degli stranieri, di organizzare lo svolgimento del test e di acquisirne gli esiti.
L'inoltro delle domande e la gestione del procedimento
A partire dal 9 dicembre p.v., lo straniero che intende richiedere il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo dovrà inoltrare l'istanza di svolgimento del test in via informatica, collegandosi al sito internet www.testitaliano.interno.it e compilare, in ogni sua parte, il modulo di domanda di cui si allega fac simile.
Durante la fase di inoltro della domanda, sarà fornita assistenza agli stranieri, attraverso un servizio di help desk tramite e-mail ad un indirizzo di posta elettronica dedicato e disponibile sulla home page del sito sopra indicato.
Il sistema acquisirà le richieste di partecipazione al test presentate on line e le trasferirà alle Prefetture territorialmente competenti in base al domicilio dei richiedenti.
Automaticamente il sistema effettuerà i controlli per verificare:
- che sussista il permesso di soggiorno indicato;
- che il richiedente sia maggiore di 14 anni;
- che non risulti una richiesta precedente ancora in attesa di convocazione;
che il test non sia stato già superato.
Se l'istanza risulterà regolare si passerà alla fase successiva della convocazione dello straniero che dovrà avvenire entro sessanta giorni dalla richiesta; in caso contrario verrà generata in via automatizzata una comunicazione da spedire al richiedente riguardo ai requisiti mancanti, per consentire, laddove possibile, la rettifica delle informazioni e l'inoltro di una nuova istanza corretta.
Per la gestione della procedura le Prefetture dovranno, attraverso una semplice funzionalità del sistema, inserire le sedi dei Centri di istruzione per adulti, individuate con le modalità descritte nel successivo paragrafo "Il test di italiano - modalità di svolgimento", presso le quali lo straniero dovrà sostenere il test, ed i calendari per lo svolgimento del test concordati con i medesimi Centri di istruzione per adulti.
Inoltre, per ogni sede inserita, mediante un'analoga funzionalità, dovranno essere associati i codici di avviamento postale della città che convergono su quella sede.
Tali informazioni costituiscono il presupposto, sulla base del domicilio indicato dal richiedente, per consentire al sistema di associare, automaticamente ad una sede, ed alle relative date, le richieste pervenute in base alla disponibilità delle sedi e delle sessioni di esame inserite.
Sono, comunque, previstefunzionalità che consentono di consultare, modificare e validare quanto associato automaticamente.
La lettera di convocazione dello straniero per lo svolgimento della prova sarà generata e stampata in via automatizzata e conterrà l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo presso cui il richiedente dovrà recarsi per sostenere il test.
Analogamente verrà elaborata dal sistema la lista delle prenotazioni da fornire agli incaricati dell'identificazione degli stranieri.
Una volta effettuato il test, gli esiti dovranno essere inseriti nel sistema a cura della Prefettura e, attraverso web service, messi a disposizione delle Questure che verificheranno il risultato, ai fini del rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.
Lo straniero potrà consultare l'esito della prova, accedendo al sito internet www.testitaliano.interno.it .
L'utilizzo dell'applicativo
Per facilitare l'utilizzo della procedura informatica da parte degli operatori, saranno disponibili il manuale utente, scaricabile dalla pagina iniziale dell'applicazione, corsi di formazione on line nonchè un servizio di help desk dedicato agli operatori della Prefettura, sia con assistenza telefonica, sia attraverso un indirizzo di posta elettronica.
Le modalità di accesso all'applicazione, l'indirizzo di posta elettronica e il numero telefonico del servizio di help desk per le Prefetture sarà comunicato successivamente in prossimità dell'entrata in vigore del decreto ministeriale.
Gli utenti della Prefettura che accederanno all'applicazione saranno di due tipologie con differenti possibilità di operare sul sistema: dirigente e operatore.
In base alla classificazione delle Prefetture in tre gruppi, determinata attraverso una distribuzione geografica dei potenziali richiedenti il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, nel corso del 2011, gli utenti delle Prefetture del I gruppo dovranno essere un numero massimo di 2 dirigenti e 2 operatori; gli utenti delle Prefetture del II gruppo, di 2 dirigenti e 3 operatori e gli utenti delle Prefetture del III gruppo di 3 dirigenti e 5 operatori.
Al fine di predisporre le utenze che dovranno avere l'accesso al sistema informativo, le SS.LL., individuato l'ufficio al quale saranno attribuite dette competenze, comunicheranno all'indirizzo di posta elettronica testitaliano.dlci@interno.it, entro e non oltre il 30 novembre 2010, le seguenti informazioni relative agli utenti che dovranno essere definiti nel sistema: nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, ruolo, indirizzo e-mail.
Le credenziali di accesso all'applicazione, ovvero l'identificativo dell'utente e la password, verranno inviate tramite e-mail entro il 7 dicembre all'indirizzo di posta elettronica dell'utente. Per ragioni di sicurezza, al primo accesso all'applicazione sarà richiesta all'utente la modifica della propria password.
IL TEST DI ITALIANO - MODALITA' DI SVOLGIMENTO
Sono state raggiunte specifiche intese con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, cofirmatario del provvedimento normativo, per individuare le modalità operative per lo svolgimento del test di lingua e sono stati definiti in un accordo gli impegni reciproci.
In particolare, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca fornirà ai dirigenti degli Uffici scolastici regionali le linee di indirizzo riguardanti il contenuto delle prove che compongono il test di lingua italiana, i criteri di assegnazione del punteggio e la durata della prova definiti, ai sensi dell'art. 3 del decreto, dagli Enti certificatori (Università degli Studi Roma Tre, Università per Stranieri di Perugia, Università per Stranieri di Pisa, Società Dante Alighieri).
A cura dell'Ufficio scolastico regionale, dette linee d'indirizzo verranno distribuite alle sedi dei Centri provinciali per l'istruzione degli adulti che, diffusi capillarmente sul territorio e già specializzati in tal senso, provvederanno alla somministrazione del test, alla valutazione della prova ed alla comunicazione dei risultati alla Prefettura.
Al riguardo, le SS.LL., ai sensi dell' art. 6, comma 1 del decreto , dovranno stipulare apposite convenzioni con il dirigente del locale Ufficio scolastico regionale al fine di individuare, in via preliminare, i Centri d'istruzione per adulti, presso cui dovrà essere svolto il test, sulla base dei criteri stabiliti nell'art. 4 del citato accordo-quadro, e di definire il calendario delle sessioni d'esame, le modalità di identificazione dello straniero, nonchè i costi delle attività da svolgere.
A tale ultimo proposito, questa Direzione centrale accrediterà i fondi in contabilità speciale, su richiesta di codeste Prefetture per la successiva liquidazione delle somme dovute agli Uffici scolastici regionali.
Le SS.LL. vorranno dare massima diffusione al contenuto della presente, anche attraverso i Consigli Territoriali per l'Immigrazione affinchè, ai sensi del comma 2 dell'art. 6 del decreto ministeriale in oggetto, vengano promossi, anche attraverso accordi con enti pubblici e privati e con associazioni attive nel campo di assistenza agli immigrati, attività di informazione per illustrare le modalità di attestazione della conoscenza della lingua italiana e per la preparazione al test di cui si tratta. Si trasmette per posta elettronica una presentazione illustrativa della procedura, in formato power point, per le immediate esigenze di diffusione delle informazioni.
Si ringrazia per la consueta collaborazione e si resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e notizia.
Il Direttore Centrale Malandrino
Modulo TI Test italiano:
Classificazione delle Prefetture in gruppi:
Accordo Quadro Ministero dell'Interno - Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca
Il test di lingua italiana - Procedimento e soggetti coinvolti:
Il sistema di inoltro della richiesta:
Il sistema di gestione del test di lingua italiana: