Art. 1
Valore delle premesse
1.
Le premesse costituiscono parte integrante del presente Protocollo.
Art. 2
Obiettivi della collaborazione
1.
L'obiettivo del presente Protocollo è individuare le modalità di attivazione dei percorsi formativi per i beneficiari di protezione internazionale, ospiti del sistema di accoglienza nazionale, per assicurare il conseguimento delle finalità previste nell'
art. 2
dell'Accordo.
2.
In fase di prima applicazione, l'Accordo è attuato nelle seguenti 11 Province: Asti, Alessandria, Bergamo, Catania, Milano, Roma, Siracusa, Torino, Trieste, Udine, Varese.
3.
L'individuazione delle aziende avviene a livello provinciale attraverso i rappresentanti delle sedi provinciali di Confindustria.
Art. 3
Modalità di attuazione
1.
Ai fini dell'attuazione dell'Accordo e della sua applicazione in sede territoriale è costituito, presso le Prefetture delle Province di cui all'
art. 2
, un Team di coordinamento, composto dal dirigente prefettizio responsabile del progetto e da un rappresentante della rete di Confindustria, con il compito di:
-
procedere all'acquisizione dei profili individuali dei possibili beneficiari presenti nelle strutture di accoglienza nelle Province di cui all'
art. 2
;
- effettuare uno screening preliminare delle schede informative per la selezione dei possibili beneficiari - ospiti, nelle province individuate, del sistema di accoglienza nazionale - muniti di permesso di soggiorno e codice fiscale, tenendo presente il livello di conoscenza della lingua italiana e le esperienze formative risultanti dalla scheda diffusa attraverso la rete SPRAR (Allegato 1);
- acquisire dalle aziende ospitanti i nominativi dei soggetti promotori, individuati secondo le modalità stabilite dalle vigenti regolamentazioni regionali - deliberate in attuazione dell'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sul documento recante "Linee guida in materia di tirocini" del 24 gennaio 2013 - quindi dalla normativa della Regione o della Provincia autonoma nel cui territorio il tirocinio e realizzato;
-
comunicare al Comitato tecnico, di cui all'
art. 4
dell'Accordo, i nominativi dei beneficiari di protezione internazionale individuati per lo svolgimento dei percorsi formativi, e le relative aziende sul territorio provinciale nelle quali i predetti saranno inseriti in misura proporzionale alla ripartizione di cui alla scheda allegata (Allegato 2), che costituisce un riferimento non strettamente vincolante;
-
monitorare l'andamento dei percorsi formativi avviati e comunicarne l'esito, con cadenza bimestrale, al Comitato Tecnico di cui all'
art. 4
dell'Accordo.
Art. 4
Ruolo del Comitato tecnico
1.
Il Comitato tecnico di cui all'
art. 4
dell'Accordo, ricevute le comunicazioni fornite dai Team di coordinamento di cui all'
art. 3
ne prende atto e monitora lo svolgimento dei percorsi formativi attraverso le relazioni bimestrali predisposte dai predetti Team di coordinamento.
2.
Il Comitato, al termine delle attività svolte, redige un Rapporto finale riportante:
- le aziende aderenti all'iniziativa;
- i beneficiari inseriti nei percorsi formativi;
- la tipologia di esperienze lavorative avviate.
3.
Il Comitato Tecnico curerà, nel corso di un evento conclusivo, la divulgazione dei risultati conseguiti relativi alle attività svolte.
Art. 5
Attivazione dei tirocini e attuazione dei percorsi formativi
1.
Il tirocinio e il conseguente percorso formativo, della durata di mesi sei, si attiva e si svolge secondo le modalità stabilite dalle vigenti regolamentazioni regionali in materia di tirocini richiamate nel
precedente art. 3
.
2.
In assenza della predetta regolamentazione regionale si farà riferimento alle "Linee-guida in materia di tirocini", adottate il 24 gennaio 2013 in sede di Conferenza Stato-Regioni ed al progetto formativo di cui al modello allegato (Allegato 3).
3.
Il progetto formativo indica, in ogni caso, il responsabile aziendale dell'inserimento dei beneficiari di protezione internazionale (tutor) e le cause di interruzione anticipata da parte del tirocinante o dell'azienda.
4.
Le aziende ospitanti si rendono disponibili ad eventuali visite di monitoraggio da parte di rappresentanti del Ministero dell'interno.
Art. 6
Piano economico finanziario
1.
Per l'anno 2017 sono finanziate un numero massimo di 100 doti individuali, funzionali alla realizzazione e alla durata dei percorsi formativi, stabilita in sei mesi.
2.
Per ciascun mese di ciascun percorso formativo attivato il Ministero dell'Interno contribuirà con una dote individuale onnicomprensiva di E 500,00 (cinquecento/00), al lordo di eventuali ritenute di legge e di ogni altro onere accessorio, a fronte di un impegno del beneficiario di protezione internazionale non inferiore a trenta ore settimanali. Gli oneri relativi all'assicurazione Inail e a quella perla responsabilità civile, non sono comunque a carico del Ministero dell'Interno né saranno assolti con il predetto importo della dote individuale. Questi ultimi oneri, pertanto, saranno assolti secondo le modalità previste dalle singole regolamentazioni regionali e la relativa documentazione verrà acquisita dai team di coordinamento delle Prefetture.
3.
Le modalità per l'erogazione della dote individuale onnicomprensiva sono indicate nel Piano economico finanziario (Allegato 4) che forma parte integrante e sostanziale del presente Protocollo.
Art. 7
Attestati e riconoscimenti
1.
A conclusione del percorso formativo l'azienda ospitante trasmette la relazione sull'esperienza svolta dal tirocinante al soggetto promotore, così come individuato ai sensi delle singole regolamentazioni regionali, ai fini del rilascio, da parte di quest'ultimo, dell'attestazione dell'attività svolta e delle competenze eventualmente acquisite.
2.
Il Ministero dell'Interno propone all'UNHCR di assegnare un riconoscimento alle aziende che hanno consentito l'avvio dei percorsi formativi dei beneficiari di protezione internazionale, favorendone il processo di inclusione sociale. Tale riconoscimento avverrà attraverso il conferimento di logo denominato "Welcome. Working for refugee integration", che le aziende potranno utilizzare nella loro comunicazione.
Art. 8
Modifiche
1.
Tutte le modifiche al presente Protocollo saranno vincolanti per le Parti solo qualora fatte per iscritto e debitamente sottoscritte dalle Parti.
Art. 9
Efficacia e durata
1.
Il presente Protocollo entra in vigore dalla data di sottoscrizione e ha efficacia per l'anno 2017.
2.
Le Parti si impegnano a concordare, in uno spirito di reciproca collaborazione, eventuali procedure ed adempimenti non specificati nel presente Protocollo, ma necessari per un ottimale conseguimento dei reciproci obiettivi.