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DECRETO-LEGGE 31 maggio 2024, n. 71
  Disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilita', per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 e in materia di universita' e ricerca. (Estratto)  
  Pubblicato in GU, n. 126 del 31/05/2024


 
  urn:nir:stato:decreto.legge:2024-05-31;71


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 33  , 77  e 87  della Costituzione ;

Visto il testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917  e, in particolare, la lettera a), del comma 2 dell'articolo 53;

Visto il decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242  , recante «Riordino del Comitato olimpico nazionale italiano - CONI, a norma dell' articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59  » e, in particolare, l'articolo 16, in materia di regole statutarie per il funzionamento delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165  , recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e, in particolare, l'articolo 53, commi 6 e 11;

Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107  , recante «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti»;

Visto il decreto legislativo 27 febbraio 2017, n. 43  , recante «Riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, concernente il Comitato italiano paralimpico, ai sensi dell' articolo 8, comma 1, lettera f), della legge 7 agosto 2015, n. 124  » e, in particolare, l'articolo 14, in materia di regole statutarie per il funzionamento delle federazioni sportive paralimpiche e delle discipline sportive paralimpiche e l'articolo 17, in materia, tra le altre, di risorse finanziarie;

Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59  , recante «Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell'articolo 1 , commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107  »;

Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66  , recante «Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilita', a norma dell'articolo 1 , commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107  »;

Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145  , recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021» e, in particolare, l'articolo 1, comma 644;

Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160  , recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022» e, in particolare, l'articolo 1, comma 333, in materia di progetti di integrazione dei disabili attraverso lo sport;

Visto il decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16  , convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31  , recante «Disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 e delle finali ATP Torino 2021-2025, nonche' in materia di divieto di attivita' parassitarie» e, in particolare, l'articolo 3;

Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36  , recante «Attuazione dell' articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86  , recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonche' di lavoro sportivo» e, in particolare, gli articoli 13, 25, 29 e 51;

Considerati la Convenzione internazionale contro il doping nello sport, adottata il 19 ottobre 2005 a Parigi dalla XXXIII Conferenza generale UNESCO, ratificata e resa esecutiva dall'Italia con la legge 26 novembre 2007 n. 230  , le prescrizioni di cui al Codice mondiale antidoping emesso dalla World Antidoping Agency - WADA, nonche' gli impegni assunti dal Governo con la stessa agenzia, in occasione dell'aggiudicazione dei Giochi Olimpici e Paralimpici invernali «Milano Cortina 2026», riguardo l'adozione di tutte le misure necessarie allo svolgimento delle attivita' antidoping, con particolare riferimento alla necessita' di dotare l'organizzazione nazionale antidoping delle risorse, delle esperienze e delle competenze necessarie per porre in essere i programmi di controllo del doping definiti a livello nazionale e internazionale;

Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di prevedere misure in considerazione dell'approssimarsi della XXXIII edizione dei Giochi Olimpici estivi di «Parigi 2024» nonche' in vista della prossima edizione dei Giochi Olimpici e Paralimpici invernali di «Milano-Cortina 2026», sia sotto il profilo del rispetto della normativa internazionale in materia di antidoping che della gestione e organizzazione dei grandi eventi sportivi, di provvedere al necessario riordino della disciplina in materia di mandati dei componenti degli organismi sportivi, nonche' di intervenire sulla disciplina in materia di lavoro sportivo relativamente agli adempimenti in capo sia ai datori di lavoro sia ai lavoratori sportivi e, infine, di intervenire sulla disciplina in materia di controlli economico-finanziari e di contabilita' delle societa' professionistiche di calcio, anche al fine di consentirne la corretta gestione in vista della conclusione della stagione sportiva, del rinnovo delle cariche federali e a fronte della peculiare scansione temporale della relativa sessione di bilancio;

Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di prevedere disposizioni in materia di sostegno didattico agli alunni con disabilita';

Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di prevedere disposizioni per assicurare il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025;

Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di prevedere disposizioni in materia di universita' e ricerca e per il rafforzamento delle attivita' di realizzazione di alloggi universitari e per assicurare il regolare avvio dell'anno accademico 2024/2025;

Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di prevedere disposizioni finalizzate a garantire entro il 31 dicembre 2024, il completamento della formazione del personale, a vario titolo coinvolto, nelle procedure di cui al decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62  , a beneficio delle persone con disabilita', in modo da consentire l'avvio della fase sperimentale dal 1 gennaio 2025, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 32 e 33 dello stesso decreto legislativo;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 24 maggio 2024;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri per lo sport e i giovani, dell'istruzione e del merito, dell'universita' e della ricerca, delle infrastrutture e dei trasporti e per le disabilita', di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, della salute, per la pubblica amministrazione e del lavoro e delle politiche sociali;

Emana

il seguente decreto-legge:


   
  Art. 11 

Misure per l'integrazione scolastica degli alunni stranieri

 
  1.  Con il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito di cui all' articolo 1, comma 335, della legge 30 dicembre 2021, n. 234  , nei limiti delle risorse di organico disponibili a livello nazionale, puo' essere disposta l'assegnazione di un docente dedicato all'insegnamento dell'italiano per stranieri per le classi aventi un numero di studenti stranieri, che si iscrivono per la prima volta al  
 
[Sistema] [1]  
   
 
sistema[2]  
  nazionale di istruzione  
 
[e che non sono in possesso delle competenze linguistiche di base in lingua italiana] [3]  
   
 
ovvero che non sono in possesso di competenze linguistiche di base nella lingua italiana almeno pari al livello A2 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER)[4]  
  , pari o superiore al 20 per cento degli studenti della classe. Nella programmazione dei posti da assegnare alle procedure di concorso ordinario per docenti della scuola secondaria, il Ministero dell'istruzione e del merito tiene conto del fabbisogno per la classe di concorso «Lingua italiana per discenti di lingua straniera» (classe di concorso A-23) derivante dall'applicazione del presente comma. L'assegnazione dei docenti di cui al primo periodo e' disposta a decorrere dall'anno scolastico 2025/2026.
 
  2.  Ai fini dell'accertamento obbligatorio delle competenze in ingresso  
 
[in lingua italiana] [5]  
   
 
nella lingua italiana[6]  
  secondo il Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER), nonche' per la predisposizione dei Piani didattici personalizzati finalizzati al pieno inserimento scolastico degli studenti stranieri che si iscrivono, per la prima volta, al Sistema nazionale di istruzione, le istituzioni scolastiche possono stipulare accordi con i Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA), anche avvalendosi delle risorse di cui al comma 3  e, in ogni caso, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
 
  3.  A decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, le istituzioni scolastiche promuovono attivita' di potenziamento didattico in orario extracurricolare a valere sulle risorse di cui al Programma nazionale «PN Scuola e competenze 2021-2027», in attuazione del regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, e nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali, programmatici e finanziari previsti dalla programmazione 2021-2027 e dei criteri di ammissibilita' del predetto Programma. La partecipazione alle attivita' di cui al presente comma e' riservata alle istituzioni scolastiche che registrano tassi di presenza di alunni stranieri, che non sono in possesso  
 
[delle competenze linguistiche di base in lingua italiana] [7]  
   
 
di competenze linguistiche di base nella lingua italiana almeno pari al livello A2 del QCER[8]  
  , definiti con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, con il quale sono individuate, altresi', le modalita' di partecipazione al Programma nazionale «PN Scuola e competenze 2021-2027» sulla base delle risorse disponibili di cui al primo periodo.
 
  4.   
All' articolo 1, comma 335, della legge 30 dicembre 2021, n. 234  , dopo la lettera b-bis), e' aggiunta la seguente: «  
   b-ter)  sono definiti il numero delle classi con una percentuale di studenti stranieri, che si iscrivono per la prima volta al sistema nazionale di istruzione e che non sono in possesso  
 
[delle competenze linguistiche di base in lingua italiana] [9]  
   
 
di competenze linguistiche di base nella lingua italiana almeno pari al livello A2 del QCER[10]  
  , pari o superiore al 20 per cento degli studenti della classe e il relativo numero dei posti di docente.
».
 

 

Dato a Roma, addi' 31 maggio 2024

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri

Abodi, Ministro per lo sport e i giovani

Valditara, Ministro dell'istruzione e del merito

Bernini, Ministro dell'universita' e della ricerca

Salvini, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

Locatelli, Ministro per le disabilita'

Giorgetti, Ministro dell'economia e delle finanze

Schillaci, Ministro della salute

Zangrillo, Ministro per la pubblica amministrazione

Calderone, Ministro del lavoro e delle politiche sociali

Visto, il Guardasigilli: Nordio

 

Note sulla vigenza

[1] - Sostituzione (testo eliminato) da: legge 29 luglio 2024, n. 106. In vigore dal 01/06/2024 al 30/07/2024

[2] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 29 luglio 2024, n. 106.  In vigore dal 31/07/2024

[3] - Sostituzione (testo eliminato) da: legge 29 luglio 2024, n. 106. In vigore dal 01/06/2024 al 30/07/2024

[4] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 29 luglio 2024, n. 106.  In vigore dal 31/07/2024

[5] - Sostituzione (testo eliminato) da: legge 29 luglio 2024, n. 106. In vigore dal 01/06/2024 al 30/07/2024

[6] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 29 luglio 2024, n. 106.  In vigore dal 31/07/2024

[7] - Sostituzione (testo eliminato) da: legge 29 luglio 2024, n. 106. In vigore dal 01/06/2024 al 30/07/2024

[8] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 29 luglio 2024, n. 106.  In vigore dal 31/07/2024

[9] - Sostituzione (testo eliminato) da: legge 29 luglio 2024, n. 106. In vigore dal 01/06/2024 al 30/07/2024

[10] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 29 luglio 2024, n. 106.  In vigore dal 31/07/2024