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ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1 ottobre 2002, n. 3244
  Nuove disposizioni urgenti per fronteggiare l'eccezionale afflusso di stranieri extracomunitari giunti irregolarmente sul territorio nazionale.  
  Pubblicato in GU, n. 238 del 10/10/2002



Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343  , convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401  ;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286  ;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 20 marzo 2002  , con il quale e' stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2002, lo stato di emergenza nel territorio nazionale per fronteggiare l'eccezionale afflusso di cittadini stranieri extracomunitari giunti irregolarmente in Italia;

Vista la legge n. 189 del 30 luglio 2002  di "Modifica alla normativa in materia di immigrazione e asilo";

Tenuto conto che le strutture esistenti non risultano piu' sufficienti a garantire la prima accoglienza, l'accertamento, l'identificazione, l'assistenza e la permanenza temporanea degli stranieri giunti irregolarmente in Italia;

Ravvisata la necessita' di porre in essere, in termini di assoluta urgenza, misure idonee per affrontare la grave situazione determinatasi a seguito dell'improvviso incremento dell'afflusso di cittadini stranieri irregolari in Italia;

Considerato quindi che occorre adottare con la massima urgenza tutte le iniziative di carattere straordinario per il superamento dello stato di emergenza;

Acquisita l'intesa del Ministero dell'interno;

Sentito il Ministero dell'economia e delle finanze;

Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:


   
 
[Art. 1.    
  1.  Il capo del Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, anche avvalendosi della collaborazione dei prefetti territorialmente competenti, adotta tutte le misure necessarie per allestire le strutture destinate alla gestione della emergenza ed indicate ai successivi commi 2  e 4  , provvedendo anche all'esecuzione di tutte le opere accessorie indispensabili per la loro funzionalita'.
 
  2.  Per l'allestimento dei centri di identificazione e primo soccorso, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed i competenti uffici del Ministero della difesa possono essere chiamati a concorrere per tutti gli interventi che si rendano necessari per l'assolvimento delle finalita' di cui al presente articolo, nonche' per la fornitura, anche mediante nuove acquisizioni, di idonee attrezzature e di beni mobili, garantendone la movimentazione, il trasporto, il posizionamento ed il loro eventuale recupero.
 
  3.  Gli interventi di cui al comma 2  possono altresi' essere attuati per l'ampliamento ed il miglioramento dei centri di identificazione e primo soccorso gia' in attivita' sul territorio nazionale ivi compresi quelli, non statali, utilizzati dagli uffici territoriali del Governo a seguito di apposite convenzioni.
 
  4.  Per l'ampliamento delle disponibilita' ricettive dei centri di permanenza temporanea e assistenza previsti dall' art. 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286  , il capo del Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, direttamente o avvalendosi della collaborazione dei prefetti, adotta tutti gli interventi necessari provvedendo, ove possibile, alla realizzazione di nuove strutture. A tali fini e' autorizzata la deroga alla procedura di individuazione e costituzione prevista dal comma l dell' art. 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286  .
 
  5.  Il capo del Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno e' altresi' autorizzato, nella gestione dell'emergenza, ad effettuare interventi, anche di carattere strutturale, per il risanamento, riadattamento ed allestimento di locali da adibire a strutture di supporto al coordinamento, alla comunicazione e alla informatizzazione nonche' all'acquisto o noleggio di automezzi.
] [1]  
 
 
 
Art.1   
  1.  Il capo del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, anche avvalendosi dei Prefetti territorialmente competenti, adotta tutti gli interventi necessari all'allestimento, all'ampliamento della disponibilità ricettiva, al miglioramento ed alla manutenzione dei centri di identificazione ed espulsione di cui all' art. 14  del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dei centri di accoglienza per richiedenti asilo di cui all' art. 5  del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 2004, n. 303, dei centri di prima assistenza e soccorso di cui al decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 451  , convertito, con modificazioni dalla l egge 29 dicembre 1995, n. 563  , ed all' art. 23   del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, nonché dei servizi di accoglienza alle frontiere di cui all' art. 11, comma 6  , del predetto decreto legislativo n. 286/1998. Il capo del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, in particolare provvede: alla realizzazione delle necessarie opere strutturali, infrastrutturali ed accessorie indispensabili alla funzionalità dei centri ed all'approvazione dei relativi progetti, anche avvalendosi di strutture tecniche statali; all'acquisizione della disponibilità di aree, edifici o locali, compresi quelli da adibire a strutture di supporto al coordinamento, alla comunicazione ed alla informatizzazione; all'acquisto od al noleggio di beni e servizi, compresi quelli strumentali al funzionamento degli Uffici o delle strutture di supporto al coordinamento, alla comunicazione ed alla informatizzazione; all'implementazione dei sistemi informatici dipartimentali a supporto della gestione dei processi in materia di immigrazione.
 
  2.  L'approvazione dei progetti relativi alle opere ed agli interventi da realizzare ai sensi del comma 1 sostituisce a tutti gli effetti pareri autorizzazioni, visti e nulla osta e comporta variante gli strumenti urbanistici dei comuni ove sono localizzate le opere e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori.
 
  3.  Per l'istituzione dei nuovi centri di identificazione ed espulsione e dei centri di accoglienza per richiedenti asilo è autorizzata la deroga alla procedure di cui agli articoli 14, comma 1  , del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e 5, comma 1   del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 2004, n. 303.
 
  4.  Al fine di assicurare piena effettività agli interventi di cui al comma 1  , il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno può chiedere l'assistenza del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei competenti uffici del Ministero della difesa per gli interventi che si rendano necessari, nonché per la fornitura, anche mediante nuove acquisizioni, di idonee attrezzature e di beni mobili, garantendone la movimentazione, il trasporto, il posizionamento ed il loro eventuale recupero. I relativi oneri sono posti a carico delle risorse di cui all' art. 6  .
 
  5.  Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche con riferimento ai centri indicati al comma 1  già attivi sul territorio nazionale, compresi quelli, non statali, utilizzati dagli Uffici territoriali del Governo a seguito di apposite convenzioni.
[2]  
 
 
  Art. 2.    
 
[1.  Per l'effettuazione degli interventi di cui alla presente ordinanza, sono autorizzate le deroghe alle seguenti disposizioni di legge:
   a)  decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367 , art. 20  ;
   b)  decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1983, n. 939 , articoli 5  e 7  ;
   c)  decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1976, n. 1076 , art. 42  ;
   d)  regio decreto 25 maggio 1895, n. 350 , articoli 5  , 8  , 9  , 10  , 27  , 28  , 68  , 69  , 70   e 71  ;
   e)  regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 , articoli 6  e 11  ;
   f)  regio decreto 25 maggio 1924, n. 827 , articoli 41  e 117  ;
   g)  decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406 , articoli 1  , 3  , 4  , 9  , 27  , 28   e 29  ;
   h) legge 11 febbraio 1994, n. 109  , e successive modifiche ed integrazioni, articoli 6, comma 5, 16, 17, 24, 25, 28, 29, 32 e 34;
   i) decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157  , e successive modifiche e integrazioni, articoli 3, 6, 7, 8, 9, 10, 22, 23 e 24;
   l)  decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 , art. 10, comma 2  .
] [3]  
 
 
1.  L'art. 2, comma 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3244 del 1° ottobre 2002, e successive modifiche ed integrazioni, è cosi sostituito: "Per la realizzazione delle iniziative necessarie al superamento del contesto emergenziale in rassegna, ove ritenuto indispensabile, e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, delle direttive comunitarie e della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004, è autorizzata la deroga alle seguenti disposizioni normative:
   a) regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440  , articoli 3, 5, 6 comma 2, 7, 8, 9, 11, comma 1, 13, 14, 15 e 19;
   b) regio decreto 23 maggio 1924, n. 827  , articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42 e 117;
   c) decreto legislativo 16 aprile 2006 n. 163  e successive modificazioni ed integrazioni, articoli 10, 12, 48, 53, 54, 55, 56, 57, 67, 80, 90, 91, 92, 93, 98, 112, 118, 121, 122, 123, 124, 125, 127, comma 3, 128, 132, comma 4, 241 e 243;
   d) decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554  , articoli 46, 47, 48, 49, 71, 78, 79, 80, 81, 119, 129, 143, commi 1 e 2, 144, commi 3 e 4, 145, 146, 147 e 148, nonché ogni altra disposizione strettamente collegata all'applicazione delle diposizioni del decreto legislativo n. 163/2006;
   e) decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001 n. 327  e successive modificazioni ed integrazioni articoli 8, 9,10,11,12,13, 14, 15, 16,17, 18, 19, 20, 21, 22,e 22 bis, 24 e 25, comma 4;
   f)  legge 3 gennaio 1978, n. 1, articoli 10  e 20  ;
   g)  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, articoli 7, comma 6,  e 24  ;
   i) legge 7 agosto 1990, n. 241  , articoli 7, 8, 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater, 16 e 17, e successive modificazioni ed integrazioni;
   l)  legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni ed integrazioni, art. 17  ;
   m)  legge 23 dicembre 1999, n. 488, art. 26, commi 1  e 3  , e successive modifiche ed integrazioni;
   n)  legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 24  ;
   o)  legge 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, commi 5  , 8   e 11  ;
   p)  legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 9  ;
   q)  legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1 commi 449   e 450  ;
   r)  decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, art. 20  ;
   s) decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 2006, n. 167  , articoli 10, comma 4, 11, 14, comma 6, ultimo periodo e 15;
   t)  decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, art. 98, comma 2  ;
   u) legge 24 dicembre 2007, n. 244  , articoli 2, commi 618, 619, 620, 621, 622 623 e 3, comma 18;
   v)  articoli 1472, comma 1, e 1655 e seguenti del codice civile  ;
   z)  decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, art. 19  ;
   x)  decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2001, n. 316, art. 20  ;
   y)  decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, art. 76  .
[4]  
 
 
  Art. 3.    
  1.  Per la gestione dei centri di identificazione e primo soccorso e per quelli di permanenza temporanea ed assistenza, i prefetti possono avvalersi della collaborazione di enti, organizzazioni di volontariato, associazioni umanitarie e del privato sociale.
 
  2.  Le disposizioni di cui all' art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194  sono estese, limitatamente al periodo di vigenza dello stato di emergenza, alle organizzazioni di volontariato ed associazioni umanitarie e del privato sociale, chiamate a fornire la propria collaborazione per le attivita' di cui alla presente ordinanza.
 
 
  Art. 4.    
  1.  Il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza e' autorizzato ad assicurare il servizio di interpretariato utilizzando personale estraneo alla pubblica amministrazione nelle fasi di emergenza degli sbarchi e per le attivita' di pubblica sicurezza finalizzate al rintraccio di stranieri in condizioni di irregolarita'.
 
  2.  Agli interpreti di cui al comma 1  , qualora venga loro richiesto di operare al di fuori del proprio luogo di residenza, puo' essere corrisposta, oltre all'ordinario compenso orario, una indennita' "a chiamata" di interpretariato pari a 50 euro lordi per ogni giornata lavorativa.
 
 
  Art. 5.    
  1.  Agli interpreti, con incarico professionale, conferito dai presidenti delle sezioni della commissione centrale per il riconoscimento dello status di rifugiato, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1990, n. 136  , oltre l'ordinario compensoorario, puo' essere corrisposta una indennita' "a chiamata" di interpretariato pari a 50 euro lordi per ogni giornata lavorativa, qualora venga loro richiesto di operare al di fuori del proprio luogo di residenza.
 
 
  Art. 6.    
  1.  Con successivo provvedimento del capo del Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, e' individuato, nel limite massimo di cento unita', il personale impegnato nelle attivita' connesse all'attuazione della presente ordinanza, da autorizzare ad effettuare prestazioni di lavoro straordinario oltre il limite previsto dalle norme vigenti, e comunque per un massimo di 70 ore mensili  
 
ovvero, qualora si tratti di personale con qualifica dirigenziale, rispetto al quale è autorizzata la corresponsione di una speciale indennità onnicomprensiva, ad eccezione del solo trattamento di missione, forfettariamente parametrata, su base mensile, fino ad un massimo di 70 ore di lavoro straordinario diurno spettante al personale delle Forze di Polizia di qualifica corrispondente[5]  
  . La corresponsione di detta retribuzione accessoria avviene in deroga alle disposizioni normative anche di carattere contrattuale, e per tutta la durata dello stato di emergenza.
 
 
  Art. 7.    
  1.  Per garantire l'assistenza ai soggetti che hanno presentato domanda di asilo ai sensi della normativa vigente, successivamente al periodo in cui la stessa e' assicurata nelle strutture di primo soccorso ed identificazione, o, comunque, nei casi in cui detta accoglienza non si renda possibile in quei centri, nonche' per assicurare una successiva limitata accoglienza agli stranieri con permesso umanitario e ai rifugiati successivamente al rilascio del relativo permesso di soggiorno, e' finanziata, limitatamente alla durata dello stato di emergenza e comunque non oltre il 31 dicembre 2002, la prosecuzione della attivita' gia' in essere nell'ambito del Programma nazionale asilo, gestito dal Ministero dell'interno in collaborazione con l'Associazione nazionale dei comuni italiani e con l'Alto commissariato delle Nazioni unite per i rifugiati.
 
  2.  Gli interventi di cui al precedente comma 1  sono finalizzati, altresi', alla promozione ed alla effettuazione, attraverso l'Organizzazione internazionale per le migrazioni, di rimpatri volontari di stranieri, cui non e' stata concessa alcuna forma di protezione.
 
 
  Art. 8.    
  1.  Alle spese relative alla attuazione della presente ordinanza si provvede a carico dei competenti capitoli del Ministero dell'interno, opportunamente integrati con le risorse finanziarie previste, per l'anno 2002, dall' art. 38 della legge n. 189 del 30 luglio 2002  .
 

La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 

Roma, 1 ottobre 2002

Il Presidente del Consiglio dei Ministri Berlusconi

 

Note sulla vigenza

[1] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 1 ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 settembre 2008, n. 3703. In vigore dal 25/10/2002 al 03/10/2008

[2] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 1 ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 settembre 2008, n. 3703.  In vigore dal 04/10/2008

[3] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 2 Comma 1 ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 settembre 2008, n. 3703. In vigore dal 25/10/2002 al 03/10/2008

[4] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 2 Comma 1 ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 settembre 2008, n. 3703.  In vigore dal 04/10/2008

[5] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 3 Comma 1 ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 settembre 2008, n. 3703.  In vigore dal 04/10/2008