Regione Toscana
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MINISTERO DELL'INTERNO  
DECRETO 19 gennaio 2012, n. 32
  Nuovo regolamento di gestione dell'Indice nazionale delle anagrafi.  
  Pubblicato in GU, n. 76 del 30/03/2012


  Vigente dal: 14/04/2012
  urn:nir:ministero.interno:decreto:2012-01-19;32

IL MINISTRO DELL'INTERNO

di concerto con

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA

AMMINISTRAZIONE E LA SEMPLIFICAZIONE

e

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE,

DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Visto l' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400  ;

Visto l' articolo 50, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78  , convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122  , recante «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica», che prevede l'emanazione di disposizioni di armonizzazione del regolamento di gestione dell'INA, emanato con decreto del Ministro dell'interno 13 ottobre 2005, n. 240;

Vista la legge 24 dicembre 1954, n. 1228  , recante «Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente», ed in particolare l' articolo 1, comma 5  , come modificato dall' articolo 1-novies del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 44  , convertito con modificazioni in legge 31 maggio 2005, n. 88  , e l'articolo 1, comma 6, come modificato dall' articolo 50, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78  , convertito con la legge 30 luglio 2010, n. 122  ;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223  , recante l'approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322  , recante «Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica» e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241  e successive modificazioni, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Visto il decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6  , convertito in legge 17 marzo 1993, n. 63  , recante «Disposizioni urgenti per il recupero degli introiti contributivi in materia previdenziale», e, in particolare, l' articolo 2  che disciplina lo scambio dei dati nei rapporti tra le pubbliche amministrazioni e tra queste e altri soggetti pubblici o privati, sulla base del codice fiscale quale elemento identificativo di ogni soggetto;

Visto l' articolo 2, comma 5, della legge 15 maggio 1997, n. 127  e successive modificazioni, recante «Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 ottobre 1999, n. 437  , recante «Regolamento recante caratteristiche e modalità per il rilascio della carta d'identità elettronica e del documento d'identità elettronico»;

Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 8 novembre 2007 recante «Regole tecniche della carta di identità elettronica»;

Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 6 ottobre 2000, recante «Specifiche tecniche per l'allineamento dei dati contenuti nelle anagrafi comunali con quelli contenuti nell'archivio dell'Agenzia delle entrate»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396  , recante «Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell' articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127  ;

Visto l' articolo 25 della legge 24 novembre 2000, n. 340  , recante «Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi - Legge di semplificazione 1999»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445  , recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;

Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 18 dicembre 2000  , recante «Modalità di comunicazione dei dati relativi ai cittadini stranieri extracomunitari fra gli uffici anagrafici dei comuni, gli archivi dei lavoratori extracomunitari e gli archivi dei competenti organi centrali e periferici del Ministero dell'interno, nonchè le modalità tecniche ed il termine per l'aggiornamento e la verifica delle posizioni anagrafiche dei cittadini stranieri già iscritti nei registri della popolazione residente;

Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 23 aprile 2002 con il quale viene costituito presso il Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali - Direzione Centrale per i Servizi Demografici il Centro Nazionale per i Servizi Demografici;

Visto il decreto-legge 31 marzo 2003, n. 52  , articolo 2 comma 1  , convertito in legge 30 maggio 2003, n. 122  , che, per il completamento dell'informatizzazione e l'aggiornamento dell'AIRE, prevede l'utilizzo dell'infrastruttura informatica di base dell'Indice Nazionale delle Anagrafi (INA);

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196  , recante «Codice in materia di protezione dei dati personali» e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82  , recante «Codice dell'amministrazione digitale», e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 2 agosto 2005, recante «Regole tecniche e di sicurezza per la redazione dei piani di sicurezza comunali per la gestione delle postazioni di emissione CIE, in attuazione del comma 2 dell'articolo 7-viciester della legge 31 marzo 2005, n. 43  »;

Visto l' articolo 16-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185  , convertito in legge 28 gennaio 2009, n. 2  , recante «Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anticrisi il quadro strategico nazionale»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 7 settembre 2010, n. 166  , recante il «Regolamento recante il riordino dell'Istituto nazionale di statistica»;

Visto il Regolamento (CE) 763/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 relativo ai censimenti della popolazione e delle abitazioni;

Visto il Regolamento (CE) 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2009 relativo alle statistiche europee e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1101/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla trasmissione all'Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto, il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie, e la decisione 89/382/CEE , Euratom del Consiglio , che istituisce un comitato del programma statistico delle Comunità europee;

Sentito l'Istituto Nazionale di Statistica, che si è espresso con parere n. SP/559.2011 del 20 maggio 2011;

Sentito il DigitPA - Ente nazionale per la digitalizzazione della pubblica amministrazione - che si è espresso con parere del 24 maggio 2011;

Sentito il Garante per la protezione dei dati personali, che si è espresso con parere n. 250 del 24 giugno 2011;

Vista la nota del 20 luglio 2011 con cui il Ministero per la pubblica amministrazione e l'innovazione ha espresso il proprio concerto sullo schema di decreto;

Udito il parere n. 3703/2011 emesso dalla Sezione Consultiva per gli Atti Normativi del Consiglio di Stato nell'adunanza 27 settembre 2011;

Adotta

il seguente regolamento:


   
  Art. 1 

Definizioni

 
  1.  Ai fini del presente decreto verranno utilizzate le seguenti definizioni: ISTAT: Istituto Nazionale di Statistica; CNSD: Centro Nazionale per i Servizi Demografici; INA: Indice Nazionale delle Anagrafi; Backbone CNSD: Infrastruttura informatica di base dell'Indice Nazionale delle Anagrafi; APR: Anagrafe della popolazione residente; AIRE: Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero.
 
 
  Art. 2 

Finalità

 
  1.  L'INA è il sistema incardinato nell'infrastruttura tecnologica e di sicurezza del CNSD, istituito presso il Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, che garantisce la disponibilità, in tempo reale, tramite i servizi di interscambio e di cooperazione di cui all' articolo 6  , dei dati relativi alle generalità, alla cittadinanza, alla famiglia anagrafica e all'indirizzo anagrafico delle persone iscritte in APR e in AIRE, anche per un migliore esercizio della funzione di vigilanza e di gestione dei dati anagrafici e di stato civile.
 
  2.  L'INA fornisce i servizi di interscambio e di cooperazione di cui all' articolo 6  , anche per assicurare l'allineamento e la coerenza degli archivi degli enti collegati all'INA con le anagrafi comunali.
 
  3.  Per le finalità di cui ai precedenti commi 1   e 2  , è utilizzato anche il codice fiscale, che garantisce l'univocità delle informazioni di cui al successivo articolo 3  del presente regolamento.
 
 
  Art. 3 

Caratteristiche

 
  1.  Nell'INA sono contenuti i dati che consentono la corretta ed univoca associazione tra cittadino e comune di residenza, nonché l'acquisizione delle seguenti informazioni:
   a) Cognome;
   b) Nome;
   c) Luogo e data di nascita;
   d) Codice fiscale attribuito dall'Agenzia delle Entrate;
   e) Codice ISTAT del Comune di ultima residenza e codice Istat della sezione di censimento;
   f) Cittadinanza (denominazione dello Stato);
   g) Famiglia anagrafica (componenti della famiglia, relazione di parentela o di affinità);
   h) Indirizzo anagrafico (specie e denominazione del toponimo, numero civico, data di decorrenza della residenza).
 
 
  Art. 4 

Costituzione e aggiornamento

 
  1.  L'INA è costituito ed aggiornato sulla base delle informazioni contenute nelle anagrafi di tutti i comuni italiani, con il codice fiscale validato dall'Agenzia delle Entrate.
 
  2.  A tal fine, i comuni inviano all'INA i dati di cui all' articolo 3  , attraverso i servizi telematici e di sicurezza del CNSD, entro 24 ore dalla registrazione del dato in APR, secondo le istruzioni tecniche adottate dalla Direzione Centrale per i Servizi Demografici.
 
  3.  L'Ufficiale d'anagrafe è responsabile del corretto e tempestivo invio delle informazioni anagrafiche all'INA.
 
  4.  L'interessato può esercitare il diritto di accesso ai dati personali contenuti nell'INA e gli altri diritti di cui all' articolo 7 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196  , tramite il comune di residenza, che riscontra la richiesta.
 
  5.  Qualora i dati inviati all'INA siano errati o non aggiornati competente ad effettuarne la rettificazione o l'aggiornamento è il comune di residenza del soggetto a cui i dati si riferiscono.
 
  6.  Qualora l'errore non sia imputabile al comune di residenza, quest'ultimo ne informa la Direzione Centrale per i Servizi Demografici per i conseguenti adempimenti ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196  .
 
 
  Art. 5 

Soggetti fornitori e/o fruitori dei servizi

 
  1.  Ai servizi di cui all' articolo 6  , e ai dati resi disponibili dall'INA accedono, in modalità telematica, tramite il Centro Nazionale per i Servizi Demografici, secondo quanto previsto nell'allegato tecnico di cui al successivo articolo 8  :
   a) il Ministero dell'interno - Direzione Centrale per i Servizi Demografici, ai fini del migliore espletamento della vigilanza sulla tenuta delle anagrafi comunali e del rilascio della carta di identità elettronica;
   b) le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo, le Questure e le altre strutture centrali e territoriali del Ministero dell'interno, per l'espletamento dei propri compiti istituzionali;
   c) l'ISTAT per la produzione dell'informazione statistica ufficiale e per la verifica della qualità statistica dei dati di fonte amministrativa, utile anche ai fini della vigilanza anagrafica;
   d) l'Agenzia delle Entrate per l'attribuzione, l'aggiornamento e la validazione dei codici fiscali e per la corretta individuazione dei dati anagrafici e di residenza dei cittadini;
   e)  il Ministero degli affari esteri, per l'aggiornamento dell'AIRE e dell'elenco unico aggiornato dei cittadini italiani residenti all'estero, di cui all' articolo 5, comma 1 della legge 27 dicembre 2001, n. 459  ;
   f)  i Comuni, per il popolamento e l'aggiornamento dell'INA, per verificare la coerenza, a livello nazionale, dei cittadini iscritti nella propria anagrafe, rispetto ai cittadini iscritti nelle altre anagrafi comunali, fermo restando quanto previsto dalla lettera g)  ;
   g) ogni altra amministrazione pubblica in relazione a specifiche finalità previste da legge o da regolamento;
   h)  gli organismi che esercitano attivitàdi prelievo contributivo e fiscale o erogano servizi di pubblica utilità, di cui all' articolo 2, comma 3 del decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6  , convertito nella legge 17 marzo 1993, n. 63  , ai fini della corretta individuazione della residenza anagrafica dei cittadini e della semplificazione del servizio pubblico.
 
  2.  L'autorizzazione per l'utilizzo dei servizi INA da parte dei soggetti di cui alle lettere b)  , c)  , d)  , e)  , g)  , h)  del precedente comma 1 , è subordinata alle modalità concordate con il Ministero dell'interno - Direzione Centrale per i Servizi Demografici ed individuate da un'apposita convenzione, nella quale sono specificati i presupposti di legge o di regolamento.
 
  3.  L'accesso ai dati contenuti nell'INA è gratuito ai sensi di quanto previsto all' articolo 58 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82  , salvo il riconoscimento dei costi derivanti da elaborazioni aggiuntive.
 
  4.  L'accesso ai servizi resi disponibili dall'INA è assicurato, in collegamento telematico con il CNSD, tutti i giorni dell'anno e nell'arco dell'intera giornata.
 
 
  Art. 6 

Servizi di interscambio e di cooperazione

 
  1.  I servizi di interscambio e di cooperazione dell'INA hanno l'obiettivo di garantire una efficace realizzazione delle finalità di cui all' articolo 2  . La sicurezza, e l'integrità delle informazioni scambiate tra i soggetti fornitori e/o fruitori di cui all' articolo 5 comma 1  sono assicurate attraverso il Backbone di sicurezza del CNSD, che certifica lo scambio e la certezza dei punti di origine e di destinazione delle comunicazioni, secondo le modalità indicate nell'allegato tecnico di cui al successivo articolo 8  .
 
  2.  I servizi di interscambio e cooperazione dell'INA riguardano:
   a)  i dati anagrafici trasmessi dall'INA in risposta alle richieste inoltrate, tramite l'INA, da parte dei soggetti di cui all' articolo 5, comma 1  ;
   b)  le variazioni anagrafiche trasmesse dai comuni all'INA e da quest'ultimo inviate ai soggetti di cui all' articolo 5, comma 1  ;
   c) i dati contenuti nell'INA e quelli concernenti le variazioni anagrafiche per le rilevazioni statistiche sulla popolazione residente, notificati dai comuni all'ISTAT, secondo le modalità stabilite d'intesa con l'ISTAT.
 
  3.  Le informazioni anagrafiche inviate dai comuni all'INA, tramite l'infrastruttura Backbone di sicurezza del CNSD, hanno valore ufficiale e sostituiscono gli altri collegamenti telematici e le altre forme di comunicazione, anche di tipo tradizionale, con i soggetti di cui al precedente articolo 5, comma 1  , fatte salve le esigenze di completezza e qualità delle informazioni statistiche derivanti dalle normative internazionali, europee e nazionali.
 
  4.  Il collegamento e lo scambio dei dati avviene, nel rispetto delle competenze e delle responsabilitàdelle singole Amministrazioni, come regolate dalla normativa vigente e dalle Convenzioni di cui all' articolo 5, comma 2  del presente decreto.
 
 
  Art. 7 

Vigilanza sulla tenuta delle anagrafi

 
  1.  Ai fini della vigilanza sulla regolare ed efficiente tenuta delle anagrafi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223  , vengono effettuati, attraverso indicatori derivati dall'INA e mediante l'utilizzo dell'informazione statistica ufficiale prodotta dall'Istat, il monitoraggio e la valutazione della qualità dell'informazione amministrativa. I criteri e le modalità di esercizio del monitoraggio sono definiti, d'intesa tra il Ministero dell'interno e l'ISTAT, nell'ambito di un Comitato paritetico costituito con provvedimento del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'interno e composto da tre rappresentanti del Ministero dell'interno - Direzione Centrale per i Servizi Demografici e da tre rappresentanti dell'ISTAT. Il Comitato si riunisce con cadenza semestrale.
 
 
  Art. 8 

Titolare del trattamento e misure di sicurezza

 
  1.  Titolare del trattamento dei dati contenuti nell'INA è il Ministero dell'interno, che designa, quale responsabile del trattamento dei dati, il Direttore Centrale dei Servizi Demografici.
 
  2.  Titolare del trattamento dei dati anagrafici contenuti nell'anagrafe comunale, ivi comprese le comunicazioni all'INA è il comune. Il Sindaco, o suo delegato, è responsabile dell'attuazione delle misure di sicurezza.
 
  3.  La vigilanza sul tempestivo invio dei dati di cui all' articolo 4  e sull'adozione delle misure di sicurezza da parte dei Comuni nella gestione dell'anagrafe e nelle comunicazioni all'INA, rientra nella funzione generale di vigilanza sulla tenuta delle anagrafi, di competenza del Prefetto della provincia.
 
  4.  I soggetti di cui all' articolo 5, comma 1  , individuano i responsabili e gli incaricati del trattamento dei dati anagrafici scambiati con l'INA, in relazione a quanto previsto dalla normativa vigente e dalle convenzioni di cui all' articolo 5 comma 2  .
 
  5.  L'INA è costituito e gestito in conformità alle disposizioni di sicurezza dettate dall' articolo 31 e seguenti del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196  e relativo allegato B. è altresì assicurata la conformità alle misure di sicurezza previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82  e delle relative regole tecniche nonchè dalle direttive emanate dal Ministro per l'innovazione e le tecnologie, in particolare è assicurata l'adozione della base minima di sicurezza prevista dalla direttiva del 16 gennaio 2002 del Presidente del Consiglio dei Ministri - DIT «Sicurezza Informatica e delle Telecomunicazioni nelle Pubbliche Amministrazioni Statali». E' inoltre realizzato un Sistema di gestione della sicurezza informativa secondo lo standard ISO 27001/27002 e BS7799, nell'ambito del quale sono progettate, mantenute ed adeguate in modo organico le misure di sicurezza, di natura tecnica, organizzative e sul personale. In tale ambito è gestito il piano della sicurezza, con aggiornamento almeno annuale.
 
  6.  Le misure di sicurezza dell'INA sono definite nell'allegato tecnico che forma parte integrante del presente decreto.
 
  7.  L'allegato tecnico di cui al comma precedente è aggiornato periodicamente con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sentito il Garante per la Protezione dei dati personali, in relazione all'evoluzione tecnica e all'esperienza maturata nel settore.
 
  8.  Le misure di sicurezza sopraccitate riguardano anche i sistemi del CNSD, le connessioni con i soggetti collegati al CNSD, di cui all' articolo 5 comma 1  , ed i «sistemi di frontiera» (porta applicativa Backbone del CNSD o Porta di Dominio con modulo Backbone del CNSD presso i soggetti collegati); l'adozione di misure di sicurezza relative ai sistemi interni di ciascuno dei soggetti di cui all' articolo 5 comma 1  , sono di responsabilità dello stesso, in coerenza con le prescrizioni di natura tecnica specificate nell'allegato tecnico di cui al comma 6  . Prescrizioni, impegni e moduli organizzativi e gestionali sono espressamente richiamati nelle convenzioni di adesione.
 
 
  Art. 9 

Disposizioni finali

 
  1.  Il presente regolamento si applica nel rispetto della disciplina rilevante in materia di protezione dei dati personali, e, in particolare, delle disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali, approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196  .
 
  2.   
A far data dall'entrata in vigore del presente decreto è abrogato il decreto ministeriale 13 ottobre 2005, n. 240  , recante «Regolamento di gestione dell'INA ».
 

Il presente decreto, munito di sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

Roma, 19 gennaio 2012

Il Ministro dell'interno Cancellieri

Il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione Patroni Griffi

Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca Profumo

Visto, il Guardasigilli: Severino



ALLEGATI:  
- Allegato   -