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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 dicembre 2020
  Reddito di liberta' per le donne vittime di violenza.  
 


 
  urn:nir:presidente.consiglio.ministri:decreto:2020-12-17;nir-1

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400  , recante la «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300  , «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell' art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59  » e, in particolare, l'art. 45 recante le attribuzioni del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303  , «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell' art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59  »;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 novembre 2010  , concernente la disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1 ottobre 2012  , recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'art. 16, concernente il Dipartimento per le pari opportunita';

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 aprile 2019  , di riorganizzazione del Dipartimento per le pari opportunita', registrato alla Corte dei conti il 3 maggio 2019, n. 880;

Vista la direttiva del Segretario generale del 18 settembre 2019, per la formulazione delle previsioni della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno 2020 e per il triennio 2020-2022;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 dicembre 2019  , concernente l'approvazione del Bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno finanziario 2020 e per il triennio 2020-2022;

Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160  , recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»;

Visto, in particolare, l' art. 1, comma 353, della citata legge n. 160 del 2019  che prevede che per il finanziamento del Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere, di cui all' art. 5 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93  , convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119  , per il triennio 2020-2022, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunita', di cui all' art. 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223  , convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248  , e' incrementato di 4.000.000,00 di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 4 settembre 2019  con il quale e' nominato Ministro senza portafoglio la prof.ssa Elena Bonetti;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 settembre 2019  , con il quale alla prof.ssa Elena Bonetti e' conferito l'incarico di Ministro per le pari opportunita' e la famiglia;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 settembre 2019  , con il quale al Ministro per le pari opportunita' e la famiglia, prof.ssa Elena Bonetti, sono delegate le funzioni del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di pari opportunita', famiglia e adozioni, infanzia e adolescenza;

Visto l' art. 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223  , convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248  , il quale istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un fondo denominato «Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunita'» al fine di promuovere le politiche relative ai diritti e alle pari opportunita';

Visto l' art. 2, comma 463, della legge 24 dicembre 2007, n. 244  che istituisce un Fondo da destinare al Piano contro la violenza alle donne;

Vista la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica, cosiddetta «Convenzione di Istanbul», ratificata dall'Italia con legge 27 giugno 2013, n. 77  ;

Visto il decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93  , convertito con modificazioni nella legge 15 ottobre 2013, n. 119  , recante «Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere nonche' in tema di protezione civile e di commissariamento delle province» ed in particolare l'art. 5-bis, comma 1;

Visto il Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne, approvato dal Consiglio dei ministri il 23 novembre 2017;

Vista l'Intesa del 27 novembre 2014, ai sensi dell' art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131  , tra il Governo e le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e le autonomie locali, relativa ai requisiti minimi dei centri antiviolenza e delle case-rifugio, prevista dall' art. 3, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 luglio 2014  ;

Visto l' art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191  , che, a decorrere dal 1 gennaio 2010, abroga l' art. 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386  , relativo alla partecipazione delle Province Autonome di Trento e Bolzano alla ripartizione di fondi speciali istituiti per garantire livelli minimi di prestazioni in modo uniforme su tutto il territorio nazionale;

Vista la nota n. 128699 del 5 febbraio 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze che, in attuazione del predetto comma 109 della legge n. 191/2009  , richiede che ciascuna Amministrazione si astenga dall'erogare finanziamenti alle Autonomie speciali e comunichi al Ministero dell'economia e delle finanze le somme che sarebbero state alle Province stesse attribuite in assenza del predetto comma 109 per l'anno 2010, al fine di consentire le conseguenti variazioni di bilancio in riduzione degli stanziamenti a partire dal 2010;

Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. 110783 del 17 gennaio 2011, che conferma l'esigenza di mantenere accantonati i fondi spettanti alle Province autonome di Trento e Bolzano;

Considerato che per il riparto delle risorse di cui al presente decreto occorre ricomprendere anche le quote riferite alle Province autonome di Trento e Bolzano, ai soli fini del calcolo delle risorse da attribuire;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanita' dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 e' stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusivita' e gravita' raggiunti a livello globale;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6  , recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, nella legge 5 marzo 2020, n. 13  , successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020  ad eccezione dell'art. 3, comma 6-bis, e dell' art. 4  ;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19  , convertito, con modificazioni, dall' art. 1, comma 1, della legge 22 maggio 2020, n. 35  , recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33  , convertito, con modificazioni, dall' art. 1, comma 1, della legge 14 luglio 2020, n. 74  , recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83  , convertito, con modificazioni, dall' art. 1, comma 1, della legge 25 settembre 2020, n. 124  , recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020»;

Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125  , recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuita' operativa del sistema di allerta COVID, nonche' per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020»;

Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali e' stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2020  , recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19  , recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33  , recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 8 agosto 2020, n. 198;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 13 ottobre 2020, 18 ottobre 2020, 24 ottobre 2020 e 3 novembre 2020 recanti: «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19  , convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35  , recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33  , convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74  , recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137  , recante: «Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34  , convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77  , recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto, in particolare, l' art. 105-bis del citato decreto-legge n. 34 del 2020  recante «Fondo per il reddito di liberta' per le donne vittime di violenza che prevede, per l'anno 2020, l'incremento di 3 milioni di euro a favore del Fondo di cui all' art. 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223  , convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248  , al fine di contenere i gravi effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, in particolare per quanto concerne le donne in condizione di maggiore vulnerabilita', nonche' di favorire, attraverso l'indipendenza economica, percorsi di autonomia e di emancipazione delle donne vittime di violenza in condizione di poverta';

Ritenuto di provvedere, ai sensi di quanto previsto dal comma 1, secondo periodo, del citato art. 105-bis, alla definizione dei criteri per la ripartizione delle risorse stanziate di cui al comma 1, primo periodo, del medesimo art. 105-bis recante «Fondo per il reddito di liberta' per le donne vittime di violenza»;

Acquisita in data 17 dicembre 2020 l'intesa della Conferenza unificata di cui all' art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281  ;

Vista la nota del Ministero del lavoro del 14 dicembre 2020, n. prot. 21917, con la quale e' stato comunicato il concerto sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in esame;

Su proposta del Ministro per le pari opportunita' e la famiglia, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

Decreta:


   
  Art. 1 

Ambito e definizioni

 
  1.  Con il presente decreto si provvede alla definizione dei criteri ai fini della ripartizione delle risorse del «Fondo per il reddito di liberta' per le donne vittime di violenza» (di seguito "Fondo") istituito mediante l'incremento, per un importo pari a 3 milioni di euro per l'anno 2020, del «Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunita'» di cui all' art. 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223  , convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248  .
 
  2.  Le risorse di cui al comma 1  sono finalizzate a contenere i gravi effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, in particolare per quanto concerne le donne in condizione di maggiore vulnerabilita', nonche' di favorire, attraverso l'indipendenza economica, percorsi di autonomia e di emancipazione delle donne vittime di violenza in condizione di poverta'.
 
 
  Art. 2 

Criteri di riparto e trasferimento alle regioni

 
  1.  Il riparto delle risorse finanziarie del Fondo di cui all' art. 1  , per un importo pari ad euro 3.000.000,00 tra Regioni e le Provinceautonome di Trento e di Bolzano si basa sui dati Istat al 1° gennaio 2020 riferiti alla popolazione femminile residente nei comuni di ciascuna regione appartenente alla fascia di eta' 18-67 anni, secondo la tabella 1 allegata al presente decreto.
 
  2.  Le risorse attribuite con il presente decreto a ciascuna regionepossono essere incrementate dalle medesime regioni con ulteriori risorse proprie traferite direttamente ad Inps.
 
  3.  La quota di risorse ripartita sulla base dei criteri delpresente articolo alle Province autonome di Trento e Bolzano, pari rispettivamente a euro 28.317,89 ed euro 30.089,78 e' acquisita al bilancio dello Stato ai sensi dell' art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191  . A tale fine la predetta quota e' versata all'entrata del bilancio dello Stato, al capo X, capitolo 2368, art. 6. Le Province autonome di Trento e di Bolzano provvedono allefinalita' del presente decreto ai sensi dello statuto speciale e delle relative norme di attuazione.
 
  4.  Le risorse di cui al presente decreto sono trasferite ad Inpsdal Dipartimento per le pari opportunita' sulla base della programmazione della spesa massima stabilita per le singole regioni secondo la tabella 1, entro trenta giorni dall'avvenuta registrazione da parte della Corte dei conti.
 
 
  Art. 3 

Istanza per accedere al «Reddito di liberta'»

 
  1.  Per le finalita' di cui all' art. 1, comma 2  , e' riconosciuto un contributo denominato «Reddito di liberta'», stabilito nella misura massima di euro 400 pro capite su base mensile per un massimo di dodici mensilita' destinato alle donne vittime di violenza, sole o con figli minori, seguite dai centri antiviolenza riconosciuti dalle regioni e dai servizi sociali nei percorsi di fuoriuscita dalla violenza, al fine di contribuire a sostenerne l'autonomia.
 
  2.  Il Reddito di liberta' e' riconosciuto, nella misura prevista al comma 1  , su istanza di parte, alle donne che hanno subito violenza e si trovino in condizioni di particolare vulnerabilita' o in condizione di poverta', al fine di favorirne l'indipendenza economica, la cui condizione di bisogno straordinaria o urgente e' dichiarata dal servizio sociale professionale di riferimento territoriale nella stessa dichiarazione di cui al comma 4  .
 
  3.  Non puo' essere accolta piu' di un'istanza riferita alla donna vittima di violenza e presentata nella medesima regione o in altra regione.
 
  4.  La domanda e' presentata all'Inps sulla base del modello predisposto di un'autocertificazione dell'interessata, allegando la dichiarazione firmata dal rappresentante legale del Centro antiviolenza di cui al comma 1  che ha preso in carico la stessa, che ne attesti il percorso di emancipazione ed autonomia intrapreso e la dichiarazione del servizio sociale professionale di riferimento, che ne attesti lo stato di bisogno legato alla situazione straordinaria o urgente.
 
  5.  Il Reddito di liberta' e' finalizzato a sostenere prioritariamente le spese per assicurare l'autonomia abitativa e la riacquisizione dell'autonomia personale nonche' il percorso scolastico e formativo dei/delle figli/figlie minori e non e' incompatibile con altri strumenti di sostegno come il Reddito di cittadinanza.
 
  6.  Il Reddito di liberta' e' riconosciuto ed erogato da Inps previa richiesta tramite modello di domanda predisposto dal medesimo Istituto e presentato secondo le modalita' stabilite dallo stesso entro il limite delle risorse assegnate a ciascuna regione con il presente decreto.
 
  7.  Non saranno prese in carico dall'Inps le istanze di richiesta del Reddito di liberta' non conformi ai criteri indicati nel presente decreto.
 
  8.  L'Inps puo' procedere eventualmente alla revoca del contributo erogato, qualora dovessero intervenire motivi ostativi al mantenimento dello stesso.
 
 
  Art. 4 

Dati e informativa dell'Inps

 
  1.  Inps fornira' i dati statistici sulle prestazioni erogate e sui beneficiari di cui al presente decreto.
 
 
  Art. 5 

Efficacia

 
  1.  Il presente decreto e' trasmesso agli organi di controllo per la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 

 

Roma, 17 dicembre 2020

p. Il Presidente del Consiglio dei ministri Il Ministro per le pari opportunita' e la famiglia Bonetti

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Catalfo