DECRETO LEGGE 1 novembre 2007, n. 181
Disposizioni urgenti in materia di allontanamento dal territorio nazionale per esigenze di pubblica sicurezza.
Pubblicato in GU, n. 255 del 02/11/2007
Vigente dal: 02/11/2007
urn:nir:stato:decreto.legge:2007-11-01;181
Art. 1.
1.
All'
articolo 20 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30
, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
la rubrica dell'articolo e' sostituita dalla seguente: "
Limitazioni al diritto di ingresso e di soggiorno per motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza
";
b)
al
comma 4
le parole: "
solo per gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica" sono sostituite dalle seguenti: "
solo per gravi motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza";
c)
al
comma 5
le parole: "
possono essere allontanati solo per motivi di pubblica sicurezza che mettano a repentaglio la sicurezza dello Stato" sono sostituite dalle seguenti:"
possono essere allontanati solo per motivi di sicurezza dello Stato e per motivi imperativi di pubblica sicurezza,";
d)
il
comma 7
e' sostituito dal seguente: "
7. I provvedimenti di allontanamento dal territorio nazionale per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, nonche' i provvedimenti di allontanamento dei cittadini dell'Unione di cui al comma 5 sono adottati dal Ministro dell'interno con atto motivato, salvo che vi ostino motivi attinenti alla sicurezza dello Stato, e tradotti in una lingua comprensibile al destinatario, ovvero in inglese. Il provvedimento di allontanamento e' notificato all'interessato e riporta le modalita' di impugnazione e la durata del divieto di reingresso sul territorio nazionale, che non puo' essere superiore a 3 anni. Salvo quanto previsto al comma 9, il provvedimento di allontanamento indica il termine stabilito per lasciare il territorio nazionale, che non puo' essere inferiore ad un mese dalla data della notifica, fatti salvi i casi di comprovata urgenza.";
e)
dopo il
comma 7
, sono inseriti i seguenti: "
7-bis. Il provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale per motivi di pubblica sicurezza e' adottato con atto motivato dal prefetto territorialmente competente secondo la residenza o dimora del destinatario, e tradotto in una lingua comprensibile al destinatario, ovvero in inglese. Il provvedimento di allontanamento e' notificato all'interessato e riporta le modalita' di impugnazione e la durata del divieto di reingresso sul territorio nazionale, che non puo' essere superiore a 3 anni. Il provvedimento di allontanamento indica il termine stabilito per lasciare il territorio nazionale, che non puo' essere inferiore ad un mese dalla data della notifica, fatti salvi i casi di comprovata urgenza. Per motivi imperativi di pubblica sicurezza il provvedimento di allontanamento e' immediatamente eseguito dal questore e si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 5-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286
. 7-ter. I motivi di pubblica sicurezza sono imperativi quando il cittadino dell'Unione o un suo familiare, qualunque sia la sua cittadinanza, abbia tenuto comportamenti che compromettono la tutela della dignita' umana o dei diritti fondamentali della persona umana ovvero l'incolumita' pubblica, rendendo la sua permanenza sul territorio nazionale incompatibile con l'ordinaria convivenza.";
f)
al
comma 8
le parole: "
e' punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda da euro 500 ad euro 5.000
" sono sostituite dalle seguenti: "
e' punito con la reclusione fino a tre anni
";
g)
al
comma 9
le parole: "
nel provvedimento di cui al comma 7,
" sono sostituite dalle seguenti: "
nei provvedimenti di cui ai commi 7 e 7-bis,
" e le parole: "
quando il provvedimento e' fondato su motivi di pubblica sicurezza che mettano a repentaglio la sicurezza dello Stato," sono sostituite dalle seguenti: "quando il provvedimento e' fondato su motivi di sicurezza dello Stato o su motivi imperativi di pubblica sicurezza,".
2.
Al
decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30
, dopo l'
articolo 20
e' inserito il seguente: "
Art. 20-bis (Allontanamento del cittadino dell'Unione o di un suo familiare sottoposto a procedimento penale.). - 1. Qualora il destinatario del provvedimento di allontanamento per motivi imperativi di pubblica sicurezza sia sottoposto a procedimento penale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13, commi 3, 3-bis, 3-ter, 3-quater e 3-quinquies, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286
. 2. Non si da' luogo alla sentenza di cui all'
articolo 13, comma 3-quater
, del citato decreto legislativo n. 286 del 1998 , nell'ipotesi dei reati di cui all'
articolo 380 del codice di procedura penale
. 3. Per i reati di cui all'
articolo 380 del codice di procedura penale
, puo' procedersi all'allontanamento solo nell'ipotesi in cui il soggetto, per qualsiasi causa, non sia sottoposto a misura cautelare detentiva.".
3.
All'
articolo 21 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30
, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
al
comma 2
, dopo le parole: "
che non puo' essere inferiore ad un mese." sono inserite le seguenti: "
Unitamente al provvedimento di allontanamento e' consegnata all'interessato una attestazione di obbligo di adempimento dell'allontanamento, secondo un modello stabilito con decreto del Ministro dell'interno e del Ministro degli affari esteri, da presentare presso il consolato italiano del Paese di cittadinanza dell'allontanato.";
b)
dopo il
comma 2
, e' aggiunto il seguente: "
2-bis. Qualora il cittadino dell'Unione o il suo familiare allontanato sia individuato sul territorio dello Stato oltre il termine fissato nel provvedimento di allontanamento, senza aver provveduto alla presentazione dell'attestazione di cui al comma 2, e' punito con l'arresto da un mese a sei mesi e con l'ammenda da 200 a 2.000 euro.".
4.
All'
articolo 22 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30
, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
al
comma 1
le parole: "
di cui all'articolo 20
" sono sostituite dalle seguenti: "
di cui all'articolo 20, comma 7,
";
b)
al
comma 3
sono soppresse le seguenti parole: "
pubblica sicurezza che mettano a repentaglio la";
c)
al
comma 4
le parole: "
di cui all'articolo 21
" sono sostituite dalle seguenti: "
di cui all'articolo 20, comma 7-bis, e all'articolo 21";
d)
i
commi 7
e
8
sono sostituiti dai seguenti: "
7. Contestualmente al ricorso di cui al comma 4 puo' essere presentata istanza di sospensione dell'esecutorieta' del provvedimento di allontanamento. Fino all'esito dell'istanza di sospensione, l'efficacia del provvedimento impugnato resta sospesa, salvo che il provvedimento di allontanamento si basi su una precedente decisione giudiziale ovvero su motivi imperativi di pubblica sicurezza. 8. Al cittadino comunitario o al suo familiare, qualunque sia la sua cittadinanza, cui e' stata negata la sospensione del provvedimento di allontanamento e' consentito, a domanda, l'ingresso ed il soggiorno nel territorio nazionale per partecipare alle fasi essenziali del procedimento di ricorso, salvo che la sua presenza possa procurare gravi turbative o grave pericolo all'ordine pubblico o alla pubblica sicurezza. L'autorizzazione e' rilasciata dal questore anche per il tramite di una rappresentanza diplomatica o consolare su documentata richiesta dell'interessato.".
Art. 2.
1.
Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 1° novembre 2007
NAPOLITANO
Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Amato, Ministro dell'interno
Mastella, Ministro della giustizia
Visto, il Guardasigilli: Mastella