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DECRETO LEGISLATIVO 6 febbraio 2007, n. 30
  Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri.  
  Pubblicato in GU, n. 72 del 27/03/2007


Indice


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76  e 87  della Costituzione ;

Vista la direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004 , relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri;

Vista la legge 18 aprile 2005, n. 62  , recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2004, che ha delegato il Governo a recepire la citata direttiva 2004/38/CE  , compresa nell'elenco di cui all'allegato B della legge stessa;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di circolazione e soggiorno dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54  ;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400  , recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 novembre 2006;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 gennaio 2007;

Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'economia e delle finanze, della giustizia, del lavoro e della previdenza sociale e per gli affari regionali e le autonomie locali;

Emana

il seguente decreto legislativo:


   
  Art. 1. 

Finalità

 
  1.  Il presente decreto legislativo disciplina:
   a)  le modalità d'esercizio del diritto di libera circolazione, ingresso e soggiorno nel territorio dello Stato da parte dei cittadini dell'Unione europea e dei familiari di cui all' articolo 2  che accompagnano o raggiungono i medesimi cittadini;
   b)  il diritto di soggiorno permanente nel territorio dello Stato dei cittadini dell'Unione europea e dei familiari di cui all' articolo 2  che accompagnano o raggiungono i medesimi cittadini;
   c)   le limitazioni ai diritti di cui alle lettere a)   e  b)  per motivi di ordine pubblico e di pubblica sicurezza.
 
 
  Art. 2. 

Definizioni

 
  1.  Ai fini del presente decreto legislativo, si intende per:
   a) «cittadino dell'Unione»: qualsiasi persona avente la cittadinanza di uno Stato membro;
   b) «familiare»:
   1) il coniuge;
   2) il partner che abbia contratto con il cittadino dell'Unione un'unione registrata sulla base della legislazione di uno Stato membro, qualora la legislazione dello Stato membro ospitante equipari l'unione registrata al matrimonio e nel rispetto delle condizioni previste dalla pertinente legislazione dello Stato membro ospitante;
   3)  i discendenti diretti di età inferiore a 21 anni o a carico e quelli del coniuge o partner di cui alla lettera b)  ;
   4)  gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge o partner di cui alla lettera b)  ;
   c) «Stato membro ospitante»: lo Stato membro nel quale il cittadino dell'Unione si reca al fine di esercitare il diritto di libera circolazione o di soggiorno.
 
 
  Art. 3. 

Aventi diritto

 
  1.   Il presente decreto legislativo si applica a qualsiasi cittadino dell'Unione che si rechi o soggiorni in uno Stato membro diverso da quello di cui ha la cittadinanza, nonchè ai suoi familiari ai sensi dell' articolo 2, comma 1, lettera b)  , che accompagnino o raggiungano il cittadino medesimo.
 
  2.  Senza pregiudizio del diritto personale di libera circolazione e di soggiorno dell'interessato, lo Stato membro ospitante, conformemente alla sua legislazione nazionale, agevola l'ingresso e il soggiorno delle seguenti persone:
   a)  ogni altro familiare, qualunque sia la sua cittadinanza, non definito all' articolo 2, comma 1, lettera b)   , se è a carico o convive, nel paese di provenienza, con il cittadino dell'Unione titolare del diritto di soggiorno a titolo principale o se gravi motivi di salute impongono che il cittadino dell'Unione lo assista personalmente;
   b)  il partner con cui il cittadino dell'Unione abbia una relazione stabile  
 
[debitamente attestata dallo Stato del cittadino dell'Unione] [1]  
   
 
 
 
[ufficialmente attestata] [3]  
   
 
debitamente attestata  
 
[dallo Stato del cittadino dell'Unione] [5]  
   
 
con documentazione ufficiale[6]  
  [4]  
  [2]  
  .
 
  3.  Lo Stato membro ospitante effettua un esame approfondito della situazione personale e giustifica l'eventuale rifiuto del loro ingresso o soggiorno.
 
 
  Art. 4. 

Diritto di circolazione nell'ambito dell'Unione europea

 
  1.  Ferme le disposizioni relative ai controlli dei documenti di viaggio alla frontiera, il cittadino dell'Unione in possesso di documento d'identità valido per l'espatrio, secondo la legislazione dello Stato membro, ed i suoi familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, ma in possesso di un passaporto valido, hanno il diritto di lasciare il territorio nazionale per recarsi in un altro Stato dell'Unione.
 
  2.  Per i soggetti di cui al comma 1   , minori degli anni diciotto, ovvero interdetti o inabilitati, il diritto di circolazione è esercitato secondo le modalità stabilite dalla legislazione dello Stato di cui hanno la cittadinanza.
 
 
  Art. 5. 

Diritto di ingresso

 
  1.  Ferme le disposizioni relative ai controlli dei documenti di viaggio alla frontiera, il cittadino dell'Unione in possesso di documento d'identità valido per l'espatrio, secondo la legislazione dello Stato membro, ed i suoi familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, ma in possesso di un passaporto valido, sono ammessi nel territorio nazionale.
 
  2.   I familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro sono assoggettati all'obbligo del visto d'ingresso, nei casi in cui è richiesto. Il possesso della carta di soggiorno di cui all' articolo 10  in corso di validità esonera dall'obbligo di munirsi del visto.
 
  3.  I visti di cui al comma 2  sono rilasciati gratuitamente e con priorità rispetto alle altre richieste.
 
  4.   Nei casi in cui è esibita la carta di soggiorno di cui all' articolo 10  non sono apposti timbri di ingresso o di uscita nel passaporto del familiare non avente la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea.
 
  5.   Il respingimento nei confronti di un cittadino dell'Unione o di un suo familiare non avente la cittadinanza di uno Stato membro, sprovvisto dei documenti di viaggio o del visto di ingresso, non è disposto se l'interessato, entro ventiquattro ore dalla richiesta, fa pervenire i documenti necessari ovvero dimostra con altra idonea documentazione  
 
[, secondo la legge nazionale,] [7]  
  la qualifica di titolare del diritto di libera circolazione.
 
 
5-bis.  In ragione della prevista durata del suo soggiorno, il cittadino dell'Unione o il suo familiare puo' presentarsi ad un ufficio di polizia per dichiarare la propria presenza nel territorio nazionale, secondo le modalita' stabilite con decreto del Ministro dell'interno da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Qualora non sia stata effettuata tale dichiarazione di presenza, si presume, salvo prova contraria, che il soggiorno si sia protratto da oltre tre mesi.[8]  
 
 
  Art. 6. 

Diritto di soggiorno fino a tre mesi

 
  1.  I cittadini dell'Unione hanno il diritto di soggiornare nel territorio nazionale per un periodo non superiore a tre mesi senza alcuna condizione o formalità, salvo il possesso di un documento d'identità valido per l'espatrio secondo la legislazione dello Stato di cui hanno la cittadinanza.
 
  2.  Le disposizioni del comma 1  si applicano anche ai familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che accompagnano o raggiungono il cittadino dell'Unione, in possesso di un passaporto in corso di validità,  
 
[ che hanno fatto ingresso nel territorio nazionale ai sensi dell' articolo 5, comma 2  ] [9]  
  .
 
  3.   Fatte salve le disposizioni di leggi speciali conformi ai Trattati dell'Unione europea ed alla normativa comunitaria in vigore, i cittadini di cui ai commi 1   e 2  , nello svolgimento delle attività consentite, sono tenuti ai medesimi adempimenti richiesti ai cittadini italiani.
 
 
  Art. 7. 

Diritto di soggiorno per un periodo superiore a tre mesi

 
  1.  Il cittadino dell'Unione ha diritto di soggiornare nel territorio nazionale per un periodo superiore a tre mesi quando:
   a)  è lavoratore subordinato o autonomo nello Stato;
   b)  dispone per sè stesso e per i propri familiari di risorse economiche sufficienti, per non diventare un onere a carico dell'assistenza sociale dello Stato durante il periodo di soggiorno, e di un'assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo comunque denominato che copra tutti i rischi nel territorio nazionale;
   c)  è iscritto presso un istituto pubblico o privato riconosciuto per seguirvi come attività principale un corso di studi o di formazione professionale e dispone, per sè stesso e per i propri familiari, di risorse economiche sufficienti, per non diventare un onere a carico dell'assistenza sociale dello Stato durante il suo periodo di soggiorno, da attestare attraverso una dichiarazione o con altra idonea documentazione, e di un'assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo che copra tutti i rischi nel territorio nazionale;
   d)   è familiare, come definito dall' articolo 2   , che accompagna o raggiunge un cittadino dell'Unione che ha diritto di soggiornare ai sensi delle lettere a)  ,  b)   o  c)  .
 
  2.  Il diritto di soggiorno di cui al comma 1   è esteso ai familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro quando accompagnano o raggiungono nel territorio nazionale il cittadino dell'Unione, purchè questi risponda alle condizioni di cui al comma 1   , comma 1, lettere a)      b)   o  c)  .
 
  3.  Il cittadino dell'Unione, già lavoratore subordinato o autonomo sul territorio nazionale, conserva il diritto al soggiorno di cui al comma 1, lettera a)  quando:
   a)  è temporaneamente inabile al lavoro a seguito di una malattia o di un infortunio;
   b)   è in stato di disoccupazione involontaria debitamente comprovata dopo aver esercitato un'attività lavorativa per oltre un anno nel territorio nazionale ed è iscritto presso il Centro per l'impiego, ovvero ha reso la dichiarazione, di cui all' articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181  , così come sostituito dall' articolo 3 del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297  , che attesti l'immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa;
   c)   è in stato di disoccupazione involontaria debitamente comprovata al termine di un contratto di lavoro di durata determinata inferiore ad un anno, ovvero si è trovato in tale stato durante i primi dodici mesi di soggiorno nel territorio nazionale, è iscritto presso il Centro per l'impiego ovvero ha reso la dichiarazione, di cui all' articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181  , così come sostituito dall' articolo 3 del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297  , che attesti l'immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa. In tale caso, l'interessato conserva la qualità di lavoratore subordinato per un periodo di un anno;
   d) segue un corso di formazione professionale. Salvo il caso di disoccupazione involontaria, la conservazione della qualità di lavoratore subordinato presuppone che esista un collegamento tra l'attività professionale precedentemente svolta e il corso di formazione seguito.
 
 
 
[Art. 8. 

Ricorsi avverso il mancato riconoscimento del diritto di soggiorno

 
  1.    Avverso il provvedimento di rifiuto e revoca del diritto di cui agli articoli 6  e 7  , è ammesso ricorso al tribunale in composizione monocratica del luogo ove dimora il richiedente, il quale provvede, sentito l'interessato, nei modi di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile  .
] [10]  
 
 
 
Art. 8 

Ricorsi avverso il mancato riconoscimento del diritto di soggiorno

 
  1.  Avverso il provvedimento di rifiuto e revoca del diritto di cui agli articoli 6  e 7  , è ammesso ricorso all'autorità giudiziaria ordinaria. Le controversie previste dal presente articolo sono disciplinate dall' articolo 16 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150  .
[11]  
 
 
  Art. 9. 

Formalità amministrative per i cittadini dell'Unione ed i loro familiari

 
  1.  Al cittadino dell'Unione che intende soggiornare in Italia, ai sensi dell' articolo 7  per un periodo superiore a tre mesi, si applica la legge 24 dicembre 1954 n. 1228  , ed il nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223  .
 
  2.  Fermo quanto previsto dal comma 1   , l'iscrizione è comunque richiesta trascorsi tre mesi dall'ingresso ed è rilasciata immediatamente una attestazione contenente l'indicazione del nome e della dimora del richiedente, nonchè la data della richiesta.
 
  3.  Oltre a quanto previsto per i cittadini italiani dalla normativa di cui al comma 1  , per l'iscrizione anagrafica di cui al comma 2  , il cittadino dell'Unione deve produrre la documentazione attestante:
   a)   l'attività lavorativa, subordinata o autonoma, esercitata se l'iscrizione è richiesta ai sensi dell' articolo 7, comma 1, lettera a)  ;
   b)    la disponibilità di risorse economiche sufficienti per sè e per i propri familiari, secondo i criteri di cui all'  articolo 29, comma 3, lettera b),  del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286   , nonchè la titolarità di una assicurazione sanitaria ovvero di altro titolo comunque denominato idoneo a coprire tutti i rischi nel territorio nazionale, se l'iscrizione è richiesta ai sensi dell' articolo 7, comma 1, lettera b)  ;
   c)   l'iscrizione presso un istituto pubblico o privato riconosciuto dalla vigente normativa e la titolarità di un'assicurazione sanitaria ovvero di altro titolo comunque denominato idoneo a coprire tutti i rischi, nonchè la disponibilità di risorse economiche sufficienti per sè e per i propri familiari, secondo i criteri di cui all' articolo 29, comma 3, lettera b), del citato decreto legislativo n. 286 del 1998   , se l'iscrizione è richiesta ai sensi dell' articolo 7, comma 1, lettera c)  .
 
 
3-bis.  Ai fini della verifica della sussistenza del requisito della disponibilità delle risorse economiche sufficienti al soggiorno, di cui al comma 3, lettere b)  e c)  , deve, in ogni caso, essere valutata la situazione complessiva personale dell'interessato  
 
 
 
[, con particolare riguardo alle spese afferenti all'alloggio, sia esso in locazione, in comodato, di proprieta' o detenuto in base a un altro diritto soggettivo] [14]  
  . [13]  
  [12]  
 
  4.   Il cittadino dell'Unione può dimostrare di disporre, per sè e per i propri familiari, di risorse economiche sufficienti a non gravare sul sistema di assistenza pubblica, anche attraverso la dichiarazione di cui agli articoli 46  e 47  del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445  .
 
  5.  Ai fini dell'iscrizione anagrafica, oltre a quanto previsto per i cittadini italiani dalla normativa di cui al comma 1  , i familiari del cittadino dell'Unione europea che non hanno un autonomo diritto di soggiorno devono presentare, in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445  :
   a)   un documento di identità o il passaporto in corso di validità,  
 
[nonchè il visto di ingresso quando richiesto] [15]  
  ;
   
[b) un documento che attesti la qualità di familiare e, qualora richiesto, di familiare a carico;] [16]  
   
b) un documento rilasciato dall'autorità competente del Paese di origine o provenienza che attesti la qualità di familiare e, qualora richiesto, di familiare a carico ovvero di membro del nucleo familiare ovvero familiare affetto da gravi problemi di salute, che richiedono l'assistenza personale del cittadino dell'Unione, titolare di un autonomo diritto di soggiorno;[17]  
   c) l'attestato della richiesta d'iscrizione anagrafica del familiare cittadino dell'Unione.
   
c-bis)  nei casi di cui all' articolo 3, comma 2, lettera b)  , documentazione ufficiale attestante l'esistenza di una stabile relazione con il cittadino dell'Unione [18]  
 
  6.  Salvo quanto previsto dal presente decreto, per l'iscrizione anagrafica ed il rilascio della ricevuta di iscrizione e del relativo documento di identità si applicano le medesime disposizioni previste per il cittadino italiano.
 
  7.  Le richieste di iscrizioni anagrafiche dei familiari del cittadino dell'Unione che non abbiano la cittadinanza di uno Stato membro sono trasmesse, ai sensi dell' articolo 6, comma 7, del citato decreto legislativo n. 286 del 1998  , a cura delle amministrazioni comunali alla Questura competente per territorio.
 
 
  Art. 10. 

Carta di soggiorno per i familiari del cittadino comunitario non aventi la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea

 
  1.  I familiari del cittadino dell'Unione non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, di cui all' articolo 2   , trascorsi tre mesi dall'ingresso nel territorio nazionale, richiedono alla questura competente per territorio di residenza la «Carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell'Unione», redatta su modello conforme a quello stabilito con decreto del Ministro dell'interno da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. Fino alla data di entrata in vigore del predetto decreto, è rilasciato il titolo di soggiorno previsto dalla normativa vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
 
  2.   Al momento della richiesta di rilascio della carta di soggiorno, al familiare del cittadino dell'Unione è rilasciata una ricevuta secondo il modello definito con decreto del Ministro dell'interno di cui al comma 1  .
 
  3.   Per il rilascio della Carta di soggiorno, è richiesta la presentazione:
   a)   del passaporto o documento equivalente, in corso di validità,  
 
[nonchè del visto di ingresso, qualora richiesto] [19]  
  ;
   
[b) di un documento che attesti la qualità di familiare e, qualora richiesto, di familiare a carico;] [20]  
   
b) di un documento rilasciato dall'autorità competente del Paese di origine o provenienza che attesti la qualità di familiare e, qualora richiesto, di familiare a carico ovvero di membro del nucleo familiare ovvero del familiare affetto da gravi problemi di salute, che richiedono l'assistenza personale del cittadino dell'Unione, titolare di un autonomo diritto di soggiorno;[21]  
   c) dell'attestato della richiesta d'iscrizione anagrafica del familiare cittadino dell'Unione;
   d) della fotografia dell'interessato, in formato tessera, in quattro esemplari.
   
d-bis)  nei casi di cui all' articolo 3, comma 2, lettera b)  , di documentazione ufficiale attestante l'esistenza di una stabile relazione con il cittadino dell'Unione [22]  
 
  4.  La carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell'Unione ha una validità di cinque anni dalla data del rilascio.
 
  5.   La carta di soggiorno mantiene la propria validità anche in caso di assenze temporanee del titolare non superiori a sei mesi l'anno, nonchè di assenze di durata superiore per l'assolvimento di obblighi militari ovvero di assenze fino a dodici mesi consecutivi per rilevanti motivi, quali la gravidanza e la maternità, malattia grave, studi o formazione professionale o distacco per motivi di lavoro in un altro Stato; è onere dell'interessato esibire la documentazione atta a dimostrare i fatti che consentono la perduranza di validità.
 
  6.  Il rilascio della carta di soggiorno di cui al comma 1   è gratuito, salvo il rimborso del costo degli stampati e del materiale usato per il documento.
 
 
  Art. 11. 

Conservazione del diritto di soggiorno dei familiari in caso di decesso o di partenza del cittadino dell'Unione europea

 
  1.  Il decesso del cittadino dell'Unione o la sua partenza dal territorio nazionale non incidono sul diritto di soggiorno dei suoi familiari aventi la cittadinanza di uno Stato membro, a condizione che essi abbiano acquisito il diritto di soggiorno permanente ai sensi dell' articolo 14  o siano in possesso dei requisiti previsti dall' articolo 7, comma 1  .
 
  2.  Il decesso del cittadino dell'Unione non comporta la perdita del diritto di soggiorno dei familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, sempre che essi abbiano soggiornato nel territorio nazionale per almeno un anno prima del decesso del cittadino dell'Unione ed abbiano acquisito il diritto di soggiorno permanente di cui all' articolo 14   o dimostrino di esercitare un'attività lavorativa subordinata od autonoma o di disporre per sè e per i familiari di risorse sufficienti, affinchè non divengano un onere per il sistema di assistenza sociale dello Stato durante il loro soggiorno, nonchè di una assicurazione sanitaria che copra tutti i rischi nello Stato, ovvero di fare parte del nucleo familiare, già costituito nello Stato, di una persona che soddisfa tali condizioni. Le risorse sufficienti sono quelle indicate all' articolo 9, comma 3  .
 
  3.  Nell'ipotesi di cui al comma 2  , quando non sussiste il requisito del soggiorno nel territorio nazionale per almeno un anno si applica l' articolo 30, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286  , e successive modificazioni.
 
  4.  La partenza del cittadino dell'Unione dal territorio nazionale o il suo decesso non comportano la perdita del diritto di soggiorno dei figli o del genitore che ne ha l'affidamento, indipendentemente dal requisito della cittadinanza, se essi risiedono nello Stato e sono iscritti in un istituto scolastico per seguirvi gli studi, e fino al termine degli studi stessi.
 
 
  Art. 12. 

Mantenimento del diritto di soggiorno dei familiari in caso di divorzio e di annullamento del matrimonio

 
  1.  Il divorzio e l'annullamento del matrimonio dei cittadini dell'Unione non incidono sul diritto di soggiorno dei loro familiari aventi la cittadinanza di uno Stato membro, a condizione che essi abbiano acquisito il diritto di soggiorno permanente di cui all' articolo 14  o soddisfino personalmente le condizioni previste all' articolo 7, comma 1  .
 
  2.  Il divorzio e l'annullamento del matrimonio con il cittadino dell'Unione non comportano la perdita del diritto di soggiorno dei familiari del cittadino dell'Unione non aventi la cittadinanza di uno Stato membro a condizione che essi abbiano acquisito il diritto al soggiorno permanente di cui all' articolo 14  o che si verifichi una delle seguenti condizioni:
   a)  il matrimonio è durato almeno tre anni, di cui almeno un anno nel territorio nazionale, prima dell'inizio del procedimento di divorzio o annullamento;
   b) il coniuge non avente la cittadinanza di uno Stato membro ha ottenuto l'affidamento dei figli del cittadino dell'Unione in base ad accordo tra i coniugi o a decisione giudiziaria;
   c) l'interessato risulti parte offesa in procedimento penale, in corso o definito con sentenza di condanna, per reati contro la persona commessi nell'ambito familiare;
   d) il coniuge non avente la cittadinanza di uno Stato membro beneficia, in base ad un accordo tra i coniugi o a decisione giudiziaria, di un diritto di visita al figlio minore, a condizione che l'organo giurisdizionale ha ritenuto che le visite devono obbligatoriamente essere effettuate nel territorio nazionale, e fino a quando sono considerate necessarie.
 
  3.  Nei casi di cui al comma 2   , quando non si verifichi alcuna delle condizioni di cui alle comma 2, lettera a)  ,  b)  ,  c)   e  d)  , si applica l' articolo 30, comma 5, del citato decreto legislativo n. 286 del 1998  , e successive modificazioni.
 
  4.  Nei casi di cui al comma 2  , salvo che gli interessati abbiano acquisito il diritto di soggiorno permanente di cui al successivo articolo 14   , il loro diritto di soggiorno è comunque subordinato al requisito che essi dimostrino di esercitare un'attività lavorativa subordinata o autonoma, o di disporre per sè e per i familiari di risorse sufficienti, affinchè non divengano un onere per il sistema di assistenza sociale dello Stato durante il soggiorno, nonchè di una assicurazione sanitaria che copra tutti i rischi nello Stato, ovvero di fare parte del nucleo familiare, già costituito nello Stato, di una persona che soddisfa tali condizioni. Le risorse sufficienti sono quelle indicate all' articolo 9, comma 3  .
 
 
  Art. 13. 

Mantenimento del diritto di soggiorno

 
  1.  I cittadini dell'Unione ed i loro familiari beneficiano del diritto di soggiorno di cui all' articolo 6   , finchè hanno le risorse economiche di cui all' articolo 9, comma 3   , che gli impediscono di diventare un onere eccessivo per il sistema di assistenza sociale dello Stato membro ospitante e finchè non costituiscano un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica.
 
  2.    I cittadini dell'Unione e i loro familiari beneficiano del diritto di soggiorno di cui agli articoli 7    , 11  e 12  , finchè soddisfano le condizioni fissate negli stessi articoli.  
 
La verifica della sussistenza di tali condizioni non può essere effettuata se non in presenza di ragionevoli dubbi in ordine alla persistenza delle condizioni medesime.[23]  
 
 
  3.    Ferme le disposizioni concernenti l'allontanamento per motivi di ordine e sicurezza pubblica, un provvedimento di allontanamento non può essere adottato nei confronti di cittadini dell'Unione o dei loro familiari, qualora:
   a)  i cittadini dell'Unione siano lavoratori subordinati o autonomi ;
   b)  i cittadini dell'Unione siano entrati nel territorio dello Stato per cercare un posto di lavoro. In tale caso i cittadini dell'Unione e i membri della loro famiglia non possono essere allontanati fino a quando i cittadini dell'Unione possono dimostrare di essere iscritti nel Centro per l'impiego da non più di sei mesi, ovvero di aver reso la dichiarazione di immediata disponibilità allo svolgimento dell'attività lavorativa, di cui all' articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181  , così come sostituito dall' articolo 3 del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297  e di non essere stati esclusi dallo stato di disoccupazione ai sensi dell' articolo 4 del medesimo decreto legislativo n. 297 del 2002  .
 
 
  Art. 14. 

Diritto di soggiorno permanente

 
  1.   Il cittadino dell'Unione che ha soggiornato legalmente ed in via continuativa per cinque anni nel territorio nazionale ha diritto al soggiorno permanente non subordinato alle condizioni previste dagli articoli 7    , 11    , 12  e 13  .
 
  2.   Salve le disposizioni degli articoli 11  e 12  , il familiare non avente la cittadinanza di uno Stato membro acquisisce il diritto di soggiorno permanente se ha soggiornato legalmente in via continuativa per cinque anni nel territorio nazionale unitamente al cittadino dell'Unione.
 
  3.   La continuità del soggiorno non è pregiudicato da assenze che non superino complessivamente sei mesi l'anno, nonchè da assenze di durata superiore per l'assolvimento di obblighi militari ovvero da assenze fino a dodici mesi consecutivi per motivi rilevanti, quali la gravidanza e la maternità, malattia grave, studi o formazione professionale o distacco per motivi di lavoro in un altro Stato membro o in un Paese terzo.
 
  4.  Il diritto di soggiorno permanente si perde in ogni caso a seguito di assenze dal territorio nazionale di durata superiore a due anni consecutivi.
 
 
  Art. 15. 

Deroghe a favore dei lavoratori che hanno cessato la loro attività nello Stato membro ospitante e dei loro familiari

 
  1.  In deroga all' articolo 14  ha diritto di soggiorno permanente nello Stato prima della maturazione di un periodo continuativo di cinque anni di soggiorno:
   a)   il lavoratore subordinato o autonomo il quale, nel momento in cui cessa l'attività, ha raggiunto l'età prevista ai finidell'acquisizione del diritto alla pensione di vecchiaia, o il lavoratore subordinato che cessa di svolgere un'attività subordinata a seguito di pensionamento anticipato, a condizione che abbia svolto nel territorio dello Stato la propria attività almeno negli ultimi dodici mesi e vi abbia soggiornato in via continuativa per oltre tre anni. Ove il lavoratore appartenga ad una categoria per la quale la legge non riconosce il diritto alla pensione di vecchiaia, la condizione relativa all'età è considerata soddisfatta quando l'interessato ha raggiunto l'età di 60 anni;
   b) il lavoratore subordinato o autonomo che ha soggiornato in modo continuativo nello Stato per oltre due anni e cessa di esercitare l'attività professionale a causa di una sopravvenuta incapacità lavorativa permanente. Ove tale incapacità sia stata causata da un infortunio sul lavoro o da una malattia professionale che dà all'interessato diritto ad una prestazione interamente o parzialmente a carico di un'istituzione dello Stato, non si applica alcuna condizione relativa alla durata del soggiorno;
   c) il lavoratore subordinato o autonomo che, dopo tre anni d'attività e di soggiorno continuativi nello Stato, eserciti un'attività subordinata o autonoma in un altro Stato membro, pur continuando a risiedere nel territorio dello Stato, permanendo le condizioni previste per l'iscrizione anagrafica.
 
  2.   Ai fini dell'acquisizione dei diritti previsti nel comma 1, lettere a)   e  b)  , i periodi di occupazione trascorsi dall'interessato nello Stato membro in cui esercita un'attività sono considerati periodi trascorsi nel territorio nazionale.
 
  3.  I periodi di iscrizione alle liste di mobilità o di disoccupazione involontaria, così come definiti dal decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297  , o i periodi di sospensione dell'attività indipendenti dalla volontà dell'interessato e l'assenza dal lavoro o la cessazione dell'attività per motivi di malattia o infortunio sono considerati periodi di occupazione ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1  .
 
  4.   La sussistenza delle condizioni relative alla durata del soggiorno e dell'attività di cui al comma 1, lettera a)   e  lettera b)  , non sono necessarie se il coniuge è cittadino italiano, ovvero ha perso la cittadinanza italiana a seguito del matrimonio con il lavoratore dipendente o autonomo.
 
  5.  I familiari, qualunque sia la loro cittadinanza, del lavoratore subordinato o autonomo, che soggiornano con quest'ultimo nel territorio dello Stato, godono del diritto di soggiorno permanente se il lavoratore stesso ha acquisito il diritto di soggiorno permanente in forza del comma 1  .
 
  6.  Se il lavoratore subordinato o autonomo decede mentre era in attività senza aver ancora acquisito il diritto di soggiorno permanente a norma del comma 1  , i familiari che hanno soggiornato con il lavoratore nel territorio acquisiscono il diritto di soggiorno permanente, qualora si verifica una delle seguenti condizioni:
   a) il lavoratore subordinato o autonomo, alla data del suo decesso, abbia soggiornato in via continuativa nel territorio nazionale per due anni;
   b) il decesso sia avvenuto in seguito ad un infortunio sul lavoro o ad una malattia professionale;
   c) il coniuge superstite abbia perso la cittadinanza italiana a seguito del matrimonio con il lavoratore dipendente o autonomo.
 
  7.  Se non rientrano nelle condizioni previste dal presente articolo, i familiari del cittadino dell'Unione di cui all' articolo 11, comma 2  , e all' articolo 12, comma 2  , che soddisfano le condizioni ivi previste, acquisiscono il diritto di soggiorno permanente dopo aver soggiornato legalmente e in via continuativa per cinque anni nello Stato membro ospitante.
 
 
  Art. 16. 

Attestazione di soggiorno permanente per i cittadini dell'Unione europea

 
  1.   A richiesta dell'interessato, il comune di residenza rilascia al cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea un attestato che certifichi la sua condizione di titolare del diritto di soggiorno permanente. L'attestato è rilasciato entro trenta giorni dalla richiesta corredata dalla documentazione atta a provare le condizioni, rispettivamente previsti dall' articolo 14  e dall' articolo 15  .
 
  2.  L'attestato di cui al comma 1  può essere sostituito da una istruzione contenuta nel microchip della carta di identità elettronica di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82  , secondo le regole tecniche stabilite dal Ministero dell'interno.
 
 
  Art. 17. 

Carta di soggiorno permanente per i familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro

 
  1.  Ai familiari del cittadino comunitario non aventi la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea, che abbiano maturato il diritto di soggiorno permanente, la Questura rilascia una «Carta di soggiorno permanente per familiari di cittadini europei».
 
  2.   La richiesta di Carta di soggiorno permanente è presentata alla Questura competente per territorio di residenza prima dello scadere del periodo di validità della Carta di soggiorno di cui all' articolo 10   ed è rilasciata entro 90 giorni, su modello conforme a quello stabilito con decreto del Ministro dell'interno.
 
  3.   Il rilascio dell'attestazione è gratuito, salvo il rimborso del costo degli stampati o del materiale utilizzato.
 
  4.  Le interruzioni di soggiorno che non superino, ogni volta, i due anni consecutivi, non incidono sulla validità della carta di soggiorno permanente.
 
 
  Art. 18. 

Continuità del soggiorno

 
  1.    La continuità del soggiorno, ai fini del presente decreto legislativo, nonchè i requisiti prescritti dagli articoli 13    , 14    , 15  e 16  possono essere comprovati con le modalità previste dalla legislazione vigente.
 
  2.   La continuità del soggiorno è interrotta dal provvedimento di allontanamento adottato nei confronti della persona interessata  
 
, che costituisce causa di cancellazione anagrafica[24]  
  .
 
 
  Art. 19. 

Disposizioni comuni al diritto di soggiorno e al diritto di soggiorno permanente

 
  1.  I cittadini dell'Unione e i loro familiari hanno diritto di esercitare qualsiasi attività economica autonoma o subordinata, escluse le attività che la legge, conformemente ai Trattati dell'Unione europea ed alla normativa comunitaria in vigore, riserva ai cittadini italiani.
 
  2.  Fatte salve le disposizioni specifiche espressamente previste dal Trattato CE e dal diritto derivato, ogni cittadino dell'Unione che risiede, in base al presente decreto, nel territorio nazionale gode di pari trattamento rispetto ai cittadini italiani nel campo di applicazione del Trattato. Il beneficio di tale diritto si estende ai familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente.
 
  3.  In deroga al comma 2  e se non attribuito autonomamente in virtù dell'attività esercitata o da altre disposizioni di legge, il cittadino dell'Unione ed i suoi familiari non godono del diritto a prestazioni d'assistenza sociale durante i primi tre mesi di soggiorno o, comunque, nei casi previsti dall' articolo 13, comma 3, lettera b)  , salvo che tale diritto sia automaticamente riconosciuto in forza dell'attività esercitata o da altre disposizioni di legge.
 
  4.  La qualità di titolare di diritto di soggiorno e di titolare di diritto di soggiorno permanente può essere attestata con qualsiasi mezzo di prova previsto dalla normativa vigente .  
 
, fermo restando che il possesso del relativo documento non costituisce  
 
[condizione per l'esercizio di un diritto] [26]  
   
 
condizione necessaria per l'esercizio di un diritto[27]  
  . [25]  
 
 
 
 
[Art. 20. 

Limitazioni al diritto di ingresso e di soggiorno per motivi di ordine pubblico

 
  1.  Il diritto di ingresso e di soggiorno dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari, qualsiasi sia la loro cittadinanza, può essere limitato solo per motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza.
 
  2.  I provvedimenti di cui al comma 1  sono adottati nel rispetto del principio di proporzionalità ed in relazione a comportamenti della persona, che rappresentino una minaccia concreta e attuale tale da pregiudicare l'ordine pubblico e la sicurezza pubblica. La esistenza di condanne penali non giustifica automaticamente l'adozione di tali provvedimenti.
 
  3.  Nell'adottare un provvedimento di allontanamento dal territorio per motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza, si tiene conto della durata del soggiorno in Italia dell'interessato, della sua età, del suo stato di salute, della sua situazione familiare e economica, della sua integrazione sociale e culturale nel territorio nazionale e dell'importanza dei suoi legami con il Paese d'origine.
 
  4.  I cittadini dell'Unione europea ed i loro familiari, qualunque sia la loro cittadinanza, che abbiano acquisito il diritto di soggiorno permanente di cui all' articolo 14  possono essere allontanati dal territorio dello Stato solo per gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica.
 
  5.  I cittadini dell'Unione europea che hanno soggiornato nel territorio nazionale nei precedenti dieci anni o che siano minorenni possono essere allontanati solo per motivi di pubblica sicurezza che mettano a repentaglio la sicurezza dello Stato, salvo quando l'allontanamento sia necessario nell'interesse stesso del minore, secondo quanto contemplato dalla Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata con legge 27 maggio 1991, n. 176  .
 
  6.   Le malattie o le infermità che possono giustificare limitazioni alla libertà di circolazione sul territorio nazionale sono solo quelle con potenziale epidemico individuate dall'Organizzazione mondiale della sanità, nonchè altre malattie infettive o parassitarie contagiose, semprechè siano oggetto di disposizioni di protezione che si applicano ai cittadini italiani. Le malattie che insorgono successivamente all'ingresso nel territorio nazionale non possono giustificare l'allontanamento del cittadino dell'Unione e dei suoi familiari.
 
  7.   Il provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale di cui ai comma 1  ,   4   e   5  è adottato dal Ministro dell'interno con atto motivato, salvo che vi ostino motivi attinenti alla sicurezza dello Stato, e tradotto in una lingua comprensibile al destinatario, ovvero in inglese. Il provvedimento di allontanamento è notificato all'interessato e riporta le modalità di impugnazione e della durata del divieto di reingresso sul territorio nazionale, che non può essere superiore a 3 anni. Il provvedimento di allontanamento indica il termine stabilito per lasciare il territorio nazionale, che non può essere inferiore ad un mese dalla data della notifica, fatti salvi i casi di comprovata urgenza.
 
  8.   Il destinatario del provvedimento di allontanamento che rientra nel territorio nazionale in violazione del divieto di reingresso è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda da euro 500 ad euro 5.000 ed è nuovamente allontanato con accompagnamento immediato.
 
  9.  Qualora il cittadino dell'Unione o il suo familiare allontanato si trattiene nel territorio dello Stato oltre il termine fissato nel provvedimento di cui al comma 7   , ovvero quando il provvedimento è fondato su motivi di pubblica sicurezza che mettano a repentaglio la sicurezza dello Stato, il questore dispone l'esecuzione immediata del provvedimento di allontanamento dell'interessato dal territorio nazionale.
] [28]  
 
 
 
Art.20. 

Limitazioni al diritto di ingresso e di soggiorno

 
  1.  Salvo quanto previsto dall' articolo 21  , il diritto di ingresso e soggiorno dei cittadini dell'Unione o dei loro familiari, qualsiasi sia la loro cittadinanza, puo' essere limitato con apposito provvedimento solo per: motivi di sicurezza dello Stato; motivi imperativi di pubblica sicurezza; altri motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza.
 
 
[2.  I motivi di sicurezza dello Stato sussistono anche quando la persona da allontanare appartiene ad una delle categorie di cui all' articolo 18  della legge 22 maggio 1975, n. 152, ovvero vi sono fondati motivi di ritenere che la sua permanenza nel territorio dello Stato possa in qualsiasi modo agevolare organizzazioni o attivita' terroristiche, anche internazionali. ] [30]  
 
 
2.  I motivi di sicurezza dello Stato sussistono quando la persona da allontanare appartiene ad una delle categorie di cui all' articolo 18 della legge 22 maggio 1975, n. 152  , e successive modificazioni, ovvero vi sono fondati motivi di ritenere che la sua permanenza nel territorio dello Stato possa, in qualsiasi modo, agevolare organizzazioni o attività terroristiche, anche internazionali. Ai fini dell'adozione del provvedimento di cui al comma 1  , si tiene conto anche di eventuali condanne pronunciate da un giudice italiano per uno o più delitti riconducibili a quelli indicati nel libro secondo, titolo primo del codice penale. [31]  
 
 
[3.  I motivi imperativi di pubblica sicurezza sussistono quando la persona da allontanare abbia tenuto comportamenti che costituiscono una minaccia concreta, effettiva e grave ai diritti fondamentali della persona ovvero all'incolumita' pubblica, rendendo urgente l'allontanamento perche' la sua ulteriore permanenza sul territorio e' incompatibile con la civile e sicura convivenza. Ai fini dell'adozione del provvedimento, si tiene conto anche di eventuali condanne, pronunciate da un giudice italiano o straniero, per uno o piu' delitti non colposi, consumati o tentati, contro la vita o l'incolumita' della persona, o per uno o piu' delitti corrispondenti alle fattispecie indicate nell' articolo 8  della legge 22 aprile 2005, n. 69, di eventuali ipotesi di applicazione della pena su richiesta a norma dell' articolo 444  del codice di procedura penale per i medesimi delitti, ovvero dell'appartenenza a taluna delle categorie di cui all' articolo 1  della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, o di cui all' articolo 1  della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, nonche' di misure di prevenzione o di provvedimenti di allontanamento disposti da autorita' straniere. ] [32]  
 
 
3.  I motivi imperativi di pubblica sicurezza sussistono quando la persona da allontanare abbia tenuto comportamenti che costituiscono una minaccia concreta, effettiva e sufficientemente grave ai diritti fondamentali della persona ovvero all'incolumità pubblica. Ai fini dell'adozione del provvedimento, si tiene conto, quando ricorrono i comportamenti di cui al primo periodo del presente comma, anche di eventuali condanne, pronunciate da un giudice italiano o straniero, per uno o più delitti non colposi, consumati o tentati, contro la vita o l'incolumità della persona, ovvero di eventuali condanne per uno o più delitti corrispondenti alle fattispecie indicate nell' articolo 8 della legge 22 aprile 2005, n. 69  , o di eventuali ipotesi di applicazione della pena su richiesta a norma dell' articolo 444 del codice di procedura penale  per i medesimi delitti o dell'appartenenza a taluna delle categorie di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, o di cui all' articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575  , e successive modificazioni, nonchè di misure di prevenzione o di provvedimenti di allontanamento disposti da autorità straniere. [33]  
 
 
3-bis.  Il giudice, nel pronunciare nei confronti di un cittadino di un altro Stato membro dell'Unione europea una sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per un reato non colposo, quando ritiene di dover irrogare la pena della reclusione entro il limite di tre anni e non ricorrono le condizioni per ordinare la sospensione condizionale della pena ai sensi dell'articolo 163 del codice penale, nel rispetto dei criteri indicati ai commi 4 e 5 del presente articolo, puo' sostituire la pena della reclusione con la misura dell'allontanamento immediato con divieto di reingresso nel territorio nazionale per un periodo corrispondente al doppio della pena irrogata.[34]  
 
 
3-ter.  Nel caso di cui al comma 3-bis, l'allontanamento è immediatamente eseguito dal questore, anche se la sentenza non è definitiva. Si applicano le disposizioni dell'articolo 13, comma 5-bis, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286  . [35]  
 
  4.  I provvedimenti di allontanamento sono adottati nel rispetto del principio di proporzionalita' e non possono essere motivati da ragioni di ordine economico, ne' da ragioni estranee ai comportamenti individuali dell'interessato che rappresentino  
 
[una minaccia concreta e attuale] [36]  
   
 
una minaccia concreta, effettiva e sufficientemente grave[37]  
  all'ordine pubblico o alla pubblica sicurezza. L'esistenza di condanne penali non giustifica di per se' l'adozione di tali provvedimenti.
 
  5.  Nell'adottare un provvedimento di allontanamento, si tiene conto della durata del soggiorno in Italia dell'interessato, della sua eta', della sua situazione familiare e economica, del suo stato di salute, della sua integrazione sociale e culturale nel territorio nazionale e dell'importanza dei suoi legami con il Paese di origine.
 
  6.  I titolari del diritto di soggiorno permanente di cui all' articolo 14  possono essere allontanati dal territorio nazionale solo per motivi di sicurezza dello Stato, per motivi imperativi di pubblica sicurezza o per altri gravi motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza.
 
  7.  I beneficiari del diritto di soggiorno che hanno soggiornato nel territorio nazionale nei precedenti dieci anni o che siano minorenni possono essere allontanati solo per motivi di sicurezza dello Stato o per motivi imperativi di pubblica sicurezza, salvo l'allontanamento sia necessario nell'interesse stesso del minore, secondo quanto previsto dalla Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata con legge 27 maggio 1991, n. 176  .
 
  8.  Le malattie o le infermita' che possono giustificare limitazioni alla liberta' di circolazione nel territorio nazionale sono solo quelle con potenziale epidemico individuate dall'Organizzazione mondiale della sanita', nonche' altre malattie infettive o parassitarie contagiose, sempreche' siano oggetto di disposizioni di protezione che si applicano ai cittadini italiani. Le malattie che insorgono successivamente all'ingresso nel territorio nazionale non possono giustificare l'allontanamento.
 
  9.  Il Ministro dell'interno adotta i provvedimenti di allontanamento per motivi imperativi di pubblica sicurezza dei soggetti di cui al comma 7  , nonche' i provvedimenti di allontanamento per motivi  
 
[di ordine pubblico o] [38]  
  di sicurezza dello Stato. Negli altri casi, i provvedimenti di allontanamento sono adottati dal prefetto del luogo di residenza o dimora del destinatario.
 
  10.  I provvedimenti di allontanamento sono motivati, salvo che vi ostino motivi attinenti alla sicurezza dello Stato. Se il destinatario non comprende la lingua italiana, il provvedimento e' accompagnato da una traduzione del suo contenuto, anche mediante appositi formulari, sufficientemente dettagliati, redatti in una lingua a lui comprensibile o, se cio' non e' possibile per indisponibilita' di personale idoneo alla traduzione del provvedimento in tale lingua, comunque in una delle lingue francese, inglese, spagnola o tedesca, secondo la preferenza indicata dall'interessato. Il provvedimento e' notificato all'interessato e riporta le modalita' di impugnazione e, salvo quanto previsto al comma 11, indica il termine stabilito per lasciare il territorio nazionale che non puo' essere inferiore ad un mese dalla data della notifica e, nei casi di comprovata urgenza, puo' essere ridotto a dieci giorni. Il provvedimento indica anche la durata del divieto di reingresso che non puo' essere superiore a dieci anni nei casi di allontanamento per i motivi di sicurezza dello Stato e a cinque anni negli altri casi.
 
 
[11.  Il provvedimento di allontanamento per motivi di sicurezza dello Stato e per motivi imperativi di pubblica sicurezza e' immediatamente eseguito dal questore e si applicano le disposizioni di cui all' articolo 13, comma 5-bis  , del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. ] [39]  
 
 
11.  Il provvedimento di allontanamento per i motivi di cui al comma 1  è immediatamente eseguito dal questore qualora si ravvisi, caso per caso, l'urgenza dell'allontanamento perchè l'ulteriore permanenza sul territorio è incompatibile con la civile e sicura convivenza. Si applicano le disposizioni di cui all' articolo 13, comma 5-bis, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286  . [40]  
 
  12.  Nei casi di cui al comma 10  , se il destinatario del provvedimento di allontanamento si trattiene oltre il termine fissato, il questore dispone l'esecuzione immediata del provvedimento di allontanamento dell'interessato dal territorio nazionale. Si applicano, per la convalida del provvedimento del questore, le disposizioni del comma 11  .
 
  13.  Il destinatario del provvedimento di allontanamento puo' presentare domanda di revoca del divieto di reingresso dopo che, dall'esecuzione del provvedimento, sia decorsa almeno la meta' della durata del divieto, e in ogni caso decorsi tre anni. Nella domanda devono essere addotti gli argomenti intesi a dimostrare l'avvenuto oggettivo mutamento delle circostanze che hanno motivato la decisione di vietarne il reingresso nel territorio nazionale. Sulla domanda, entro sei mesi dalla sua presentazione, decide con atto motivato l'autorita' che ha emanato il provvedimento di allontanamento. Durante l'esame della domanda l'interessato non ha diritto di ingresso nel territorio nazionale.
 
  14.  Il destinatario del provvedimento di allontanamento che rientra nel territorio nazionale in violazione del divieto di reingresso, e' punito con la reclusione fino a due anni, nell'ipotesi di allontanamento per motivi di sicurezza dello Stato, ovvero fino ad un anno, nelle altre ipotesi. Il giudice puo' sostituire la pena della reclusione con la misura dell'allontanamento immediato con divieto di reingresso nel territorio nazionale, per un periodo da cinque a dieci anni. L'allontanamento e' immediatamente eseguito dal questore, anche se la sentenza non e' definitiva.
 
  15.  Si applica la pena detentiva della reclusione fino a tre anni in caso di reingresso nel territorio nazionale in violazione della misura dell'allontanamento disposta ai sensi del comma 14  , secondo periodo.
 
  16.  Nei casi di cui ai commi 14  e 15  si procede con rito direttissimo. In caso di condanna, salvo che il giudice provveda ai sensi del comma 14, secondo periodo, e' sempre adottato un nuovo provvedimento di allontanamento immediatamente esecutivo, al quale si applicano le norme del comma 11.
 
  17.  I provvedimenti di allontanamento di cui al presente articolo sono adottati tenendo conto anche delle segnalazioni motivate del sindaco del luogo di residenza o di dimora del destinatario del provvedimento.
[29]  
 
 
 
Art.20-bis. 

Procedimento penale pendente a carico del destinatario del provvedimento di allontanamento

 
  1.  Qualora il destinatario del provvedimento di allontanamento di cui all'articolo 20,  
 
[commi 11 e 12] [42]  
   
 
commi 3-bis, 11 e 12[43]  
  , sia sottoposto a procedimento penale, si applicano le disposizioni di cui all' articolo 13, comma 3  , 3-bis  , 3-ter  , 3-quater  e 3-quinquies  , del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
 
  2.  Il nulla osta di cui all' articolo 13, comma 3  , del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si intende concesso qualora l'autorita' giudiziaria non provveda entro quarantotto ore dalla data di ricevimento della richiesta.
 
  3.  Non si da' luogo alla sentenza di cui all' articolo 13, comma 3-quater  , del citato decreto legislativo n. 286 del 1998, qualora si proceda per i reati di cui all' articolo 380  del codice di procedura penale.
 
  4.  Quando il procedimento penale pendente sia relativo ai reati di cui all' articolo 380  del codice di procedura penale, si puo' procedere all'allontanamento solo nell'ipotesi in cui il soggetto non sia sottoposto a misura cautelare detentiva per qualsiasi causa.
 
  5.  In deroga alle disposizioni sul divieto di reingresso, il destinatario del provvedimento di allontanamento, sottoposto ad un procedimento penale ovvero parte offesa nello stesso, puo' essere autorizzato a rientrare nel territorio dello Stato, dopo l'esecuzione del provvedimento, per il tempo strettamente necessario all'esercizio del diritto di difesa, al solo fine di partecipare al giudizio o di compiere atti per i quali e' necessaria la sua presenza. Salvo che la presenza dell'interessato possa procurare gravi turbative o grave pericolo all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica, l'autorizzazione e' rilasciata dal questore, anche per il tramite di una rappresentanza diplomatica o consolare, su documentata richiesta del destinatario del provvedimento di allontanamento, o del suo difensore.
[41]  
 
 
 
Art.20-ter. 

Autorita' giudiziaria competente per la convalida dei provvedimenti del questore

 
  1.  Ai fini della convalida dei provvedimenti emessi dal questore ai sensi degli articoli 20  e 20-bis  , e' competente il tribunale ordinario  
 
[in composizione monocratica] [45]  
   
 
sede della sezione specializzata in materia di immigrazione protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea[46]  
   
 
.Quando l'interessato e' trattenuto in un centro di cui all' articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286  , la sua partecipazione all'udienza per la convalida avviene, ove possibile, a distanza, mediante un collegamento audiovisivo, tra l'aula d'udienza e il centro. Il collegamento audiovisivo si svolge in conformita' alle specifiche tecniche stabilite con decreto direttoriale d'intesa tra i Ministeri della giustizia e dell'interno entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, e, in ogni caso, con modalita' tali da assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilita' delle persone presenti in entrambi i luoghi e la possibilita' di udire quanto vi viene detto. E' sempre consentito al difensore, o a un suo sostituto, di essere presente nel luogo ove si trova il richiedente. Un operatore della polizia di Stato appartenente ai ruoli di cui all' articolo 39, secondo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121  , e' presente nel luogo ove si trova il richiedente e ne attesta l'identita' dando atto che non sono posti impedimenti o limitazioni all'esercizio dei diritti e delle facolta' a lui spettanti. Egli da' atto dell'osservanza delle disposizioni di cui al  
 
[secondo periodo del presente comma] [48]  
   
 
terzo periodo del presente comma[49]  
  nonche', se ha luogo l'audizione del richiedente, delle cautele adottate per assicurarne la regolarita' con riferimento al luogo ove si trova. A tal fine interpella, ove occorra, il richiedente e il suo difensore. Delle operazioni svolte e' redatto verbale a cura del medesimo operatore della polizia di Stato [47]  
  .
[44]  
 
 
 
[Art. 21. 

Allontanamento per cessazione delle condizioni che determinano il diritto di soggiorno

 
  1.   Il provvedimento di allontanamento dei cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea e dei loro familiari, qualunque sia la loro cittadinanza, può altresì essere adottato quando vengono a mancare le condizioni che determinano il diritto di soggiorno dell'interessato, salvo quanto previsto dagli articoli 11  e 12  .
 
  2.  Il provvedimento di cui al comma 1   è adottato dal Prefetto, territorialmente competente secondo la residenza o dimora del destinatario, con atto motivato e notificato all'interessato. Il provvedimento è adottato tenendo conto della durata del soggiorno dell'interessato, della sua età, della sua salute, della sua integrazione sociale e culturale e dei suoi legami con il Paese di origine ed è tradotto in una lingua comprensibile al destinatario, ovvero in inglese, e riporta le modalità di impugnazione, nonchè il termine per lasciare il territorio nazionale, che non può essere inferiore ad un mese. Il provvedimento di allontanamento di cui al comma 1  non può prevedere un divieto di reingresso sul territorio nazionale.
] [50]  
 
 
 
Art.21. 

Allontanamento per cessazione delle condizioni che determinano il diritto di soggiorno

 
  1.  Il provvedimento di allontanamento dei cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea o dei loro familiari, qualunque sia la loro cittadinanza, puo' altresi' essere adottato quando vengono a mancare le condizioni che determinano il diritto di soggiorno dell'interessato ai sensi degli articoli 6  , 7  e 13  e salvo quanto previsto dagli articoli 11  e 12  .  
 
L'eventuale ricorso da parte di un cittadino dell'Unione o dei suoi familiari al sistema di assistenza sociale non costituisce automaticamente causa di allontanamento, ma deve essere valutato caso per caso.[52]  
 
 
  2.  Il provvedimento di cui al comma 1  e' adottato dal prefetto, territorialmente competente secondo la residenza o dimora del destinatario, anche su segnalazione motivata del sindaco del luogo di residenza o dimora, con atto motivato e notificato all'interessato. Il provvedimento e' adottato tenendo conto della durata del soggiorno dell'interessato, della sua eta', della sua salute, della sua integrazione sociale e culturale e dei suoi legami con il Paese di origine. Il provvedimento riporta le modalita' di impugnazione, nonche' il termine per lasciare il territorio nazionale, che non puo' essere inferiore ad un mese. Se il destinatario non comprende la lingua italiana, si applicano le disposizioni di cui all' articolo 20, comma 10  .
 
  3.  Unitamente al provvedimento di allontanamento e' consegnata all'interessato una attestazione di obbligo di adempimento dell'allontanamento, secondo le modalita' stabilite con decreto del Ministro dell'interno e del Ministro degli affari esteri, da presentare presso un consolato italiano. Il provvedimento di allontanamento di cui al comma 1  non puo' prevedere un divieto di reingresso sul territorio nazionale.
 
 
[4.  Qualora il cittadino dell'Unione o il suo familiare allontanato sia individuato sul territorio dello Stato oltre il termine fissato nel provvedimento di allontanamento, senza aver provveduto alla presentazione dell'attestazione di cui al comma 3  , e' punito con l'arresto da un mese a sei mesi e con l'ammenda da 200 a 2.000 euro. ] [53]  
 
 
4.  Nei confronti dei soggetti di cui al comma 1  , che non hanno ottemperato al provvedimento di allontanamento di cui al comma 2  e sono stati individuati sul territorio dello Stato oltre il termine fissato, senza aver provveduto alla presentazione dell'attestazione di cui al comma 3  , il prefetto può adottare un provvedimento di allontanamento coattivo per motivi di ordine pubblico, ai sensi dell' articolo 20  , immediatamente eseguito dal questore. [54]  
[51]  
 
 
 
[Art. 22. 

Ricorsi contro i provvedimenti di allontanamento

 
  1.  Avverso il provvedimento di cui all' articolo 20   è ammesso ricorso al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma.
 
  2.   Il ricorso può essere presentato anche per il tramite della rappresentanza diplomatica o consolare italiana nel Paese di provenienza dall'interessato. In tale caso la procura speciale al patrocinante legale è rilasciata avanti all'autorità consolare. Presso le stesse autorità sono eseguite le comunicazioni relative al procedimento.
 
  3.  Il ricorso di cui al comma 1  può essere accompagnato da una istanza di sospensione dell'esecutorietà del provvedimento di allontanamento. Fino all'esito dell'istanza di cui al presente comma, l'efficacia del provvedimento impugnato resta sospesa, salvo che il provvedimento di allontanamento si basi su una precedente decisione giudiziale ovvero sia fondato su motivi di pubblica sicurezza che mettano a repentaglio la sicurezza dello Stato.
 
  4.  Avverso il provvedimento di allontanamento di cui all' articolo 21   può essere presentato ricorso al tribunale in composizione monocratica del luogo in cui ha sede l'autorità che lo ha disposto. Il ricorso è presentato, a pena d'inammissibilità, entro venti giorni dalla notifica del provvedimento di allontanamento e deciso entro i successivi trenta giorni.
 
  5.   Il ricorso può essere sottoscritto personalmente dall'interessato e può essere presentato anche per il tramite della rappresentanza diplomatica o consolare italiana nel Paese di provenienza dall'interessato. In tale caso la sottoscrizione è autenticata dai funzionari presso le rappresentanze diplomatiche che ne certificano l'autenticità e ne curano l'inoltro all'autorità giudiziaria italiana. Presso le stesse autorità sono eseguite le comunicazioni relative al procedimento.
 
  6.  La parte può stare in giudizio personalmente.
 
  7.  Contestualmente al ricorso può essere presentata istanza di sospensione dell'esecutorietà del provvedimento di allontanamento. Fino all'esito dell'istanza di sospensione, l'efficacia del provvedimento impugnato resta sospesa, salvo che provvedimento di allontanamento si basi su una precedente decisione giudiziale.
 
  8.   Al cittadino comunitario o al suo familiare, qualunque sia la sua cittadinanza, cui è stata negata la sospensione del provvedimento di allontanamento è consentito, a domanda, l'ingresso ed il soggiorno nel territorio nazionale per partecipare alle fasi essenziali del procedimento di ricorso, salvo che la sua presenza possa procurare gravi turbative o grave pericolo all'ordine e alla sicurezza pubblica. L'autorizzazione è rilasciata dal questore anche per il tramite di una rappresentanza diplomatica o consolare su documentata richiesta dell'interessato.
 
  9.  Il tribunale decide a norma degli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile  . Qualora i tempi del procedimento dovessero superare il termine entro il quale l'interessato deve lasciare il territorio nazionale ed è stata presentata istanza di sospensione ai sensi del comma 7  , il giudice decide con priorità sulla stessa prima della scadenza fissata per l'allontanamento.
 
  10.   Nel caso in cui il ricorso è respinto, l'interessato presente sul territorio dello Stato deve lasciare immediatamente il territorio nazionale.
] [55]  
 
 
 
Art.22. 

Ricorsi avverso i provvedimenti di allontanamento

 
  1.  Avverso il provvedimento di allontanamento per motivi di sicurezza dello Stato di cui all'articolo 20, articolo 20, commi 1  e 2  , e per motivi di ordine pubblico puo' essere presentato ricorso al Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma.
 
 
[2.  Avverso il provvedimento di allontanamento per motivi di pubblica sicurezza, per motivi imperativi di pubblica sicurezza e per i motivi di cui all'articolo 21 puo' essere presentato ricorso entro venti giorni dalla notifica, a pena di inammissibilita', al tribunale ordinario in composizione monocratica in cui ha sede l'autorita' che lo ha adottato. La parte puo' stare in giudizio personalmente.] [57]  
 
 
2.  Avverso il provvedimento di allontanamento per motivi di pubblica sicurezza, per motivi imperativi di pubblica sicurezza e per i motivi di cui all' articolo 21  può essere presentato ricorso all'autorità giudiziaria ordinaria. Le controversie di cui al presente comma sono disciplinate dall' articolo 17 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150  . [58]  
 
  3.  I ricorsi di cui  
 
[ ai commi 1  e 2  ] [59]  
   
 
al comma 1  [60]  
  , sottoscritti personalmente dall'interessato, possono essere presentati anche per il tramite di una rappresentanza diplomatica o consolare italiana; in tale caso l'autenticazione della sottoscrizione e l'inoltro all'autorita' giudiziaria italiana sono effettuati dai funzionari della rappresentanza. La procura speciale al patrocinante legale e' rilasciata avanti all'autorita' consolare, presso cui sono eseguite le comunicazioni relative al procedimento.
 
  4.  I ricorsi di cui  
 
[ ai commi 1  e 2  ] [61]  
   
 
al comma 1  [62]  
  possono essere accompagnati da una istanza di sospensione dell'esecutorieta' del provvedimento di allontanamento. Fino all'esito dell'istanza di cui al presente comma, l'efficacia del provvedimento impugnato resta sospesa, salvo che il provvedimento di allontanamento si basi su una precedente decisione giudiziale ovvero sia fondato su motivi di sicurezza dello Stato  
 
[o su motivi imperativi di pubblica sicurezza] [63]  
  .
 
 
[5.  Sul ricorso di cui al comma 2  , il tribunale decide a norma degli articoli 737  , e seguenti, del codice di procedura civile. Qualora i tempi del procedimento dovessero superare il termine entro il quale l'interessato deve lasciare il territorio nazionale ed e' stata presentata istanza di sospensione ai sensi del comma 4  , il giudice decide con priorita' sulla stessa prima della scadenza del termine fissato per l'allontanamento. ] [64]  
 
  6.  Al cittadino comunitario o al suo familiare, qualunque sia la sua cittadinanza, cui e' stata negata la sospensione del provvedimento di allontanamento sono consentiti, a domanda, l'ingresso ed il soggiorno nel territorio nazionale per partecipare al procedimento di ricorso, salvo che la sua presenza possa procurare gravi turbative o grave pericolo all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica. L'autorizzazione e' rilasciata dal questore anche per il tramite di una rappresentanza diplomatica o consolare su documentata richiesta dell'interessato.
 
  7.  Nel caso in cui il ricorso e' respinto, l'interessato presente sul territorio dello Stato deve lasciare immediatamente il territorio nazionale.
[56]  
 
 
  Art. 23. 

Applicabilità ai soggetti non aventi la cittadinanza italiana che siano familiari di cittadini italiani

 
  1.  Le disposizioni del presente decreto legislativo, se più favorevoli, si applicano ai familiari di cittadini italiani non aventi la cittadinanza italiana  
 
che hanno esercitato il diritto di libera circolazione in ambito europeo[65]  
  .
 
 
1-bis.  Ai familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, di cittadini italiani che non hanno esercitato il diritto alla libera circolazione, ai sensi della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004 , e' rilasciato il permesso di soggiorno per motivi di famiglia, con le modalita' di cui all' articolo 5, comma 8, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286  . Non si applicano le disposizioni di cui all' articolo 5, comma 2-ter, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286  . Nei casi di cui al primo periodo, il permesso di soggiorno e' rilasciato a seguito della prima richiesta avanzata o della presentazione dell'istanza di aggiornamento delle informazioni trascritte ovvero della fotografia. Il permesso di soggiorno per motivi di famiglia di cui al presente comma e' valido cinque anni, e' rinnovabile alla scadenza e può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro. [66]  
 
 
 
Art. 23-bis. 

Consultazione tra gli Stati membri

 
  1.  Quando uno Stato membro chiede informazioni ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 3, della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza, attraverso i propri canali di scambio informativo, provvede a fornire gli elementi entro il termine di due mesi dalla data di ricezione della richiesta. La consultazione può avvenire solo per casi specifici e per esigenze concrete.
[67]  
 
 
  Art. 24. 

Norma finanziaria

 
  1.   Agli oneri derivanti dagli articoli 2    , 3    , 7    , 11    , 14  e 15  , valutati in 14,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007, si provvede a carico del Fondo di rotazione di cui all' articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183  , le cui risorse sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate all'I.N.P.S. e al Fondo sanitario nazionale.
 
  2.  Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente decreto legislativo, ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all' articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468  , e successive modificazioni, ovvero delle misure correttive da assumere, ai sensi dell' articolo 11, comma 3, lettera i-quater)  , della medesima legge. Gli eventuali decreti emanati ai sensi dell' articolo 7, secondo comma, n. 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468  , prima della data di entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al precedente periodo, sono tempestivamente trasmesse alle Camere, corredati di apposite relazioni illustrative.
 
  3.   Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 
 
  Art. 25. 

Norme finali e abrogazioni

 
  1.  Le amministrazioni competenti provvederanno, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, a diffondere tramite i propri siti internet i contenuti del presente decreto.
    

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
 

Dato a Roma, addì 6 febbraio 2007

NAPOLITANO

Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Bonino, Ministro per le politiche europee

Amato, Ministro dell'interno

D'Alema, Ministro degli affari esteri

Padoa Schioppa, Ministro dell'economia e delle finanze

Mastella, Ministro della giustizia

Damiano, Ministro del lavoro e della previdenza sociale

Lanzillotta, Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali

Visto, il Guardasigilli: Mastella

 

Note sulla vigenza

[1] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 1 Comma 1 Lettera a decreto-legge 23 giugno 2011, n. 89. In vigore dal 11/04/2007 al 23/06/2011

[2] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 1 Comma 1 Lettera a decreto-legge 23 giugno 2011, n. 89.  In vigore dal 24/06/2011

[3] - Sostituzione (testo eliminato) da: legge 2 agosto 2011, n. 129. In vigore dal 24/06/2011 al 05/08/2011

[4] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 2 agosto 2011, n. 129.  In vigore dal 06/08/2011

[5] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 1 Comma 1 Lettera a legge 6 agosto 2013, n. 97. In vigore dal 06/08/2011 al 03/09/2013

[6] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 1 Comma 1 Lettera a legge 6 agosto 2013, n. 97.  In vigore dal 04/09/2013

[7] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 1 Comma 1 Lettera b legge 6 agosto 2013, n. 97. In vigore dal 11/04/2007 al 03/09/2013

[8] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 1 Comma 1 Lettera a decreto legislativo 28 febbraio 2008, n. 32.  In vigore dal 02/03/2008

[9] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 1 Comma 1 Lettera b decreto-legge 23 giugno 2011, n. 89. In vigore dal 11/04/2007 al 23/06/2011

[10] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 34 Comma 18 Lettera a decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150. In vigore dal 11/04/2007 al 05/10/2011

[11] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 34 Comma 18 Lettera a decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150.  In vigore dal 06/10/2011

[12] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 1 Comma 1 Lettera c decreto-legge 23 giugno 2011, n. 89.  In vigore dal 24/06/2011

[13] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 2 agosto 2011, n. 129.  In vigore dal 06/08/2011

[14] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 1 Comma 1 Lettera c legge 6 agosto 2013, n. 97. In vigore dal 06/08/2011 al 03/09/2013

[15] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 1 Comma 1 Lettera c decreto-legge 23 giugno 2011, n. 89. In vigore dal 11/04/2007 al 23/06/2011

[16] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 1 Comma 1 Lettera c decreto-legge 23 giugno 2011, n. 89. In vigore dal 11/04/2007 al 23/06/2011

[17] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 1 Comma 1 Lettera c decreto-legge 23 giugno 2011, n. 89.  In vigore dal 24/06/2011

[18] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 1 Comma 1 Lettera c Numero 2 legge 6 agosto 2013, n. 97.  In vigore dal 04/09/2013

[19] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 1 Comma 1 Lettera d decreto-legge 23 giugno 2011, n. 89. In vigore dal 11/04/2007 al 23/06/2011

[20] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 1 Comma 1 Lettera d decreto-legge 23 giugno 2011, n. 89. In vigore dal 11/04/2007 al 23/06/2011

[21] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 1 Comma 1 Lettera d decreto-legge 23 giugno 2011, n. 89.  In vigore dal 24/06/2011

[22] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 1 Comma 1 Lettera d legge 6 agosto 2013, n. 97.  In vigore dal 04/09/2013

[23] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 1 Comma 1 Lettera e decreto-legge 23 giugno 2011, n. 89.  In vigore dal 24/06/2011

[24] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 1 Comma 1 Lettera b decreto legislativo 28 febbraio 2008, n. 32.  In vigore dal 02/03/2008

[25] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 1 Comma 1 Lettera f decreto-legge 23 giugno 2011, n. 89.  In vigore dal 24/06/2011

[26] - Sostituzione (testo eliminato) da: legge 2 agosto 2011, n. 129. In vigore dal 24/06/2011 al 05/08/2011

[27] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 2 agosto 2011, n. 129.  In vigore dal 06/08/2011

[28] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 1 Comma 1 Lettera c decreto legislativo 28 febbraio 2008, n. 32. In vigore dal 11/04/2007 al 01/03/2008

[29] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 1 Comma 1 Lettera c decreto legislativo 28 febbraio 2008, n. 32.  In vigore dal 02/03/2008

[30] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 1 Comma 1 Lettera g decreto-legge 23 giugno 2011, n. 89. In vigore dal 11/04/2007 al 23/06/2011

[31] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 1 Comma 1 Lettera g decreto-legge 23 giugno 2011, n. 89.  In vigore dal 24/06/2011

[32] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 1 Comma 1 Lettera g decreto-legge 23 giugno 2011, n. 89. In vigore dal 11/04/2007 al 23/06/2011

[33] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 1 Comma 1 Lettera g decreto-legge 23 giugno 2011, n. 89.  In vigore dal 24/06/2011

[34] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 1 dicembre 2023, n. 176.  In vigore dal 05/12/2023

[35] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 1 dicembre 2023, n. 176.  In vigore dal 05/12/2023

[36] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 1 Comma 1 Lettera g decreto-legge 23 giugno 2011, n. 89. In vigore dal 11/04/2007 al 23/06/2011

[37] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 1 Comma 1 Lettera g decreto-legge 23 giugno 2011, n. 89.  In vigore dal 24/06/2011

[38] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 1 Comma 1 Lettera g decreto-legge 23 giugno 2011, n. 89. In vigore dal 11/04/2007 al 23/06/2011

[39] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 1 Comma 1 Lettera g decreto-legge 23 giugno 2011, n. 89. In vigore dal 11/04/2007 al 23/06/2011

[40] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 1 Comma 1 Lettera g decreto-legge 23 giugno 2011, n. 89.  In vigore dal 24/06/2011

[41] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 1 Comma 1 Lettera d decreto legislativo 28 febbraio 2008, n. 32.  In vigore dal 02/03/2008

[42] - Sostituzione (testo eliminato) da: legge 1 dicembre 2023, n. 176. In vigore dal 11/04/2007 al 04/12/2023

[43] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 1 dicembre 2023, n. 176.  In vigore dal 05/12/2023

[44] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 1 Comma 1 Lettera d decreto legislativo 28 febbraio 2008, n. 32.  In vigore dal 02/03/2008

[45] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo10, comma1, letteraa, decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13. In vigore dal 11/04/2007 al 17/02/2017

[46] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo10, comma1, letteraa, decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13.  In vigore dal 18/02/2017

[47] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo10, comma1, letterab, decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13.  In vigore dal 18/02/2017

[48] - Sostituzione (testo eliminato) da: legge 13 aprile 2017, n. 46. In vigore dal 18/02/2017 al 18/04/2017

[49] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 13 aprile 2017, n. 46.  In vigore dal 19/04/2017

[50] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 1 Comma 1 Lettera e decreto legislativo 28 febbraio 2008, n. 32. In vigore dal 11/04/2007 al 01/03/2008

[51] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 1 Comma 1 Lettera e decreto legislativo 28 febbraio 2008, n. 32.  In vigore dal 02/03/2008

[52] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 1 Comma 1 Lettera h decreto-legge 23 giugno 2011, n. 89.  In vigore dal 24/06/2011

[53] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 1 Comma 1 Lettera h decreto-legge 23 giugno 2011, n. 89. In vigore dal 11/04/2007 al 23/06/2011

[54] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 1 Comma 1 Lettera h decreto-legge 23 giugno 2011, n. 89.  In vigore dal 24/06/2011

[55] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 1 Comma 1 Lettera e decreto legislativo 28 febbraio 2008, n. 32. In vigore dal 11/04/2007 al 01/03/2008

[56] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 1 Comma 1 Lettera e decreto legislativo 28 febbraio 2008, n. 32.  In vigore dal 02/03/2008

[57] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 34 Comma 18 Lettera b decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150. In vigore dal 11/04/2007 al 05/10/2011

[58] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 34 Comma 18 Lettera b decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150.  In vigore dal 06/10/2011

[59] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 34 Comma 18 Lettera c decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150. In vigore dal 11/04/2007 al 05/10/2011

[60] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 34 Comma 18 Lettera c decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150.  In vigore dal 06/10/2011

[61] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 34 Comma 18 Lettera c decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150. In vigore dal 11/04/2007 al 05/10/2011

[62] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 34 Comma 18 Lettera c decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150.  In vigore dal 06/10/2011

[63] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 34 Comma 18 Lettera d decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150. In vigore dal 11/04/2007 al 05/10/2011

[64] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 34 Comma 18 Lettera e decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150. In vigore dal 11/04/2007 al 05/10/2011

[65] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 10 agosto 2023, n. 103.  In vigore dal 11/08/2023

[66] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 10 agosto 2023, n. 103.  In vigore dal 11/08/2023

[67] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 1 Comma 1 Lettera i decreto-legge 23 giugno 2011, n. 89.  In vigore dal 24/06/2011