Art. 1.
1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare lo scambio di lettere costituente un accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Confederazione svizzera sul reciproco riconoscimento dei titoli di studio rilasciati dalle scuole svizzere in Italia e dalle scuole italiane in Svizzera, per l'ammissione alle istituzioni universitarie dei due Paesi, effettuato a Roma il 22 agosto ed il 6 settembre 1996.
Art. 3.
1.
All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 15 milioni per l'anno 1998, in lire 3 milioni per l'anno 1999 ed in lire 15 milioni annue a decorrere dal 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2.
Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.