Regione Toscana
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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 luglio 2015, n. 126
  Regolamento recante adeguamento del regolamento anagrafico della popolazione residente, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223  , alla disciplina istitutiva dell'anagrafe nazionale della popolazione residente.  
  Pubblicato in GU, n. 188 del 14/08/2015


  Vigente dal: 15/08/2015
  urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2015-07-17;126

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l' articolo 87, quinto comma, della Costituzione  ;

Vista la legge 24 dicembre 1954, n. 1228  ;

Vista la legge 27 ottobre 1988, n. 470  ;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223  ;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 settembre 1989, n. 323  ;

Visto l' articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400  ;

Visto l' articolo 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82  , e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 6 luglio 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 165 del 17 luglio 2010;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71  ;

Visto l' articolo 2, comma 5, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179  , convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221  , che prevede che siano apportate al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223  , le modifiche necessarie per adeguarne la disciplina alle disposizioni istitutive dell'anagrafe nazionale della popolazione residente;

Visto l' articolo 13, comma 2-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69  , convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98  ;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 ottobre 2014;

Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, espresso in data 22 gennaio 2015;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 19 marzo 2015;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 luglio 2015;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno e per la semplificazione e la pubblica amministrazione;

Emana

il seguente regolamento:


   
  Art. 1 

Modifiche al regolamento anagrafico della popolazione residente approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223  .

 
  1.  Al regolamento anagrafico della popolazione residente approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223  , e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a)  
al Capo I, nella rubrica, la parola: «  
Anagrafe
» e' sostituita dalla seguente: «  
Registrazione anagrafica
»;
   b)  
prima dell' articolo 1  , e' inserito il seguente: «  
 
  Art. 01 

(Adempimenti anagrafici). -

 
  1.  Gli adempimenti anagrafici di cui al presente regolamento sono effettuati nell'anagrafe nazionale della popolazione residente di cui all' articolo 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82  , e successive modificazioni.
 
»;
   c)  
l' articolo 7  e' sostituito dal seguente: «  
 
  Art. 7 

(Iscrizioni anagrafiche). -

 
  1.  L'iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente viene effettuata:
   a) per nascita, presso il comune di residenza dei genitori o presso il comune di residenza della madre qualora i genitori risultino residenti in comuni diversi, ovvero, quando siano ignoti i genitori, nel comune ove e' residente la persona o la convivenza cui il nato e' stato affidato;
   b) per esistenza giudizialmente dichiarata;
   c)  per trasferimento di residenza dall'estero dichiarato dall'interessato non iscritto, oppure accertato secondo quanto e' disposto dall'articolo 15, comma 1, del presente regolamento, anche tenuto conto delle particolari disposizioni relative alle persone senza fissa dimora di cui all' articolo 2, comma terzo, della legge 24 dicembre 1954, n. 1228  , nonché per mancanza di precedente iscrizione.
 
  2.  Per le persone già cancellate per irreperibilità e successivamente ricomparse devesi procedere a nuova iscrizione anagrafica.
 
  3.  Gli stranieri iscritti in anagrafe hanno l'obbligo di rinnovare all'ufficiale di anagrafe la dichiarazione di dimora abituale nel comune di residenza, entro sessanta giorni dal rinnovo del permesso di soggiorno, corredata dal permesso medesimo e, comunque, non decadono dall'iscrizione nella fase di rinnovo del permesso di soggiorno. Per gli stranieri muniti di carta di soggiorno, il rinnovo della dichiarazione di dimora abituale e' effettuato entro sessanta giorni dal rinnovo della carta di soggiorno. L'ufficiale di anagrafe aggiornerà la scheda anagrafica dello straniero, dandone comunicazione al questore.
 
  4.  Il registro di cui all' articolo 2, comma quinto, della legge 24 dicembre 1954, n. 1228  , e' tenuto dal Ministero dell'interno presso la prefettura di Roma. Il funzionario incaricato della tenuta di tale registro ha i poteri e i doveri dell'ufficiale di anagrafe.
 
»;
   d)  
all' articolo 10, al comma 1 , alla lettera b)  , dopo la parola: «  
comune
» sono inserite le seguenti: «  
o del territorio nazionale
»;
   e)  
dopo l' articolo 10  e' inserito il seguente: «  
 
  Art. 10-bis 

(Posizioni che non comportano mutazioni anagrafiche). -

 
  1.  Non deve essere disposta, ne' d'ufficio, ne' a richiesta dell'interessato, la mutazione anagrafica, per trasferimento di residenza, delle seguenti categorie di persone:
   a) militari di leva, di carriera, o che abbiano, comunque, contratto una ferma, pubblici dipendenti, personale dell'arma dei carabinieri, della polizia di Stato, della guardia di finanza, distaccati presso scuole per frequentare corsi di avanzamento o di perfezionamento;
   b) ricoverati in istituti di cura, di qualsiasi natura, purché la permanenza nel comune non superi i due anni, a decorrere dal giorno dell'allontanamento dal comune di iscrizione anagrafica;
   c) detenuti in attesa di giudizio.
 
  2.  Il trasferimento di residenza della famiglia, anche nell'ambito dello stesso comune comporta, di regola, anche il trasferimento di residenza dei componenti assenti perché appartenenti ad una delle categorie indicate nel comma 1.
 
»;
   f)  
all' articolo 11, al comma 1 , la lettera b)  e' sostituita dalla seguente: «  
b) per trasferimento all'estero dello straniero;
»;
   g)  all' articolo 12  , sono apportate le seguenti modificazioni:
   1)  
il comma 2 e' sostituito dal seguente: «  
 
  2.  Le comunicazioni relative alle celebrazioni di matrimonio devono essere effettuate mediante modelli conformi agli standard indicati dall'Istituto nazionale di statistica. Le comunicazioni relative alle nascite e alle morti sono effettuate dall'ufficio di stato civile ai sensi della disciplina prevista dall' articolo 2, comma 3, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179  , convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221  , nonché dall' articolo 62, comma 6, del decreto legislativo 7 marzo 2005 , n.82  .
»;
   2)  
il comma 5 e' sostituito dal seguente: «  
 
  5.  Le comunicazioni concernenti lo stato civile riflettenti persone non residenti nel comune devono essere effettuate agli uffici di stato civile e di anagrafe del comune di residenza entro il termine di dieci giorni con l'osservanza delle disposizioni sull' 'ordinamento dello stato civile'. Per le persone residenti all'estero le comunicazioni devono essere effettuate con le stesse modalità al comune competente.
»;
   h)  
l' articolo 16  e' sostituito dal seguente: «  
 
  Art. 16 

(Segnalazioni particolari). -

 
  1.  Quando risulti che una persona o una famiglia abbia trasferito la residenza senza aver reso la dichiarazione di cui all'articolo 13, l'ufficiale di anagrafe deve darne notizia al comune competente in relazione al luogo ove la persona o la famiglia risulta di fatto trasferitasi, per i conseguenti provvedimenti.
 
  2.  La persona che, ai fini della iscrizione, dichiari per sé o per i componenti della famiglia di provenire dall'estero, qualora risulti gia' iscritta, e' registrata come proveniente dal luogo di residenza gia' registrato.
 
»;
   i)  
l' articolo 18  e' sostituito dal seguente: «  
 
  Art. 18 

(Procedimento d'iscrizione e mutazione anagrafica). -

 
  1.  Entro due giorni lavorativi successivi alla presentazione delle dichiarazioni di cui all'articolo 13, comma 1, lettere a), b) e c), l'ufficiale d'anagrafe effettua le iscrizioni o le registrazioni delle mutazioni anagrafiche dichiarate, con decorrenza dalla data della presentazione delle dichiarazioni.
 
»;
   l)  
l' articolo 18-bis  e' sostituito dal seguente: «  
 
  Art. 18-bis 

(Accertamenti sulle dichiarazioni rese e ripristino delle posizioni anagrafiche precedenti). -

 
  1.  L'ufficiale d'anagrafe, entro quarantacinque giorni dalla ricezione delle dichiarazioni rese ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettere a), b) e c), accerta la effettiva sussistenza dei requisiti previsti dalla legislazione vigente per la registrazione. Se entro tale termine l'ufficiale d'anagrafe, tenuto anche conto degli esiti degli eventuali accertamenti svolti dal comune di provenienza, non invia all'interessato la comunicazione di cui all' articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241  , quanto dichiarato si considera conforme alla situazione di fatto in essere alla data della ricezione della dichiarazione, ai sensi dell'articolo 20 della legge citata.
 
  2.  Qualora a seguito degli accertamenti di cui al comma 1 sia effettuata la comunicazione di cui all' articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241  , e non vengano accolte le osservazioni presentate o sia decorso inutilmente il termine per la presentazione delle stesse, l'ufficiale d'anagrafe provvede al ripristino della posizione anagrafica precedente, mediante annullamento dell'iscrizione o della mutazione registrata, a decorrere dalla data della ricezione della dichiarazione di cui all'articolo 13, comma 1, lettere a), b) e c).
 
»;
   m)  all' articolo 19  sono apportate le seguenti modificazioni:
   1)  
al comma 2 , dopo la parola: «  
iscrizione
» sono inserite le seguenti: «  
o la mutazione
»;
   2)  
al comma 3, le parole: «  
da chi richiede l'iscrizione anagrafica
» sono soppresse;
   n)  
al Capo IV, la rubrica e' sostituita dalla seguente: «  
Formazione ed ordinamento dello schede anagrafiche della popolazioneresidente e degli italiani residenti all'estero
»;
   o)  
l'articolo 20 e' sostituito dal seguente: «  
 
  Art. 20 

(Schede individuali). -

 
  1.  A ciascuna persona residente nel comune deve essere intestata una scheda individuale, sulla quale devono essere obbligatoriamente indicati il cognome, il nome, il sesso, la data e il luogo di nascita, il codice fiscale, la cittadinanza, l'indirizzo dell'abitazione. Nella scheda sono altresì indicati i seguenti dati: la paternità e la maternità, ed estremi dell'atto di nascita, lo stato civile, ed eventi modificativi, nonché estremi dei relativi atti, il cognome e il nome del coniuge, la professione o la condizione non professionale, il titolo di studio, gli estremi della carta d'identità, il domicilio digitale, la condizione di senza fissa dimora.
 
  2.  Nella scheda riguardante i cittadini stranieri sono comunque indicate la cittadinanza e gli estremi del documento di soggiorno.
 
  3.  Per le donne coniugate o vedove le schede devono essere intestate al cognome da nubile.
 
  4.  Le schede individuali debbono essere tenute costantemente aggiornate e devono essere archiviate quando le persone alle quali sono intestate cessino di far parte della popolazione residente.
 
»;
   p)  all' articolo 21  , sono apportate le seguenti modificazioni:
   1)  
il comma 1 e' sostituito dal seguente: «  
 
  1.  Per ciascuna famiglia residente deve essere compilata una scheda di famiglia, nella quale devono essere indicate le posizioni anagrafiche relative alla famiglia ed alle persone che la costituiscono.
»;
   2)  
il comma 5 e' sostituito dal seguente: «  
 
  5.  La scheda deve essere archiviata per scioglimento della famiglia ovvero per la cancellazione delle persone che ne fanno parte.
»;
   q)  
l' articolo 22  e' sostituito dal seguente: «  
 
  Art. 22 

(Schede di convivenza). -

 
  1.  Per ciascuna convivenza residente nel comune deve essere compilata una scheda di convivenza, nella quale sono indicate le posizioni anagrafiche relative alla medesima ed a quelle dei conviventi, la specie e la denominazione della convivenza nonché il nominativo della persona che la dirige. Per ciascuna convivenza residente nel comune deve essere compilata una scheda di convivenza, conforme all'apposito esemplare predisposto dall'Istituto centrale di statistica, nella quale devono essere indicate le posizioni anagrafiche relative alla medesima, nonché quelle dei conviventi residenti.
 
  2.  Nella scheda di convivenza, successivamente alla sua istituzione, devono essere iscritte le persone che entrano a far parte della convivenza e cancellate le persone che cessano di farne parte.
 
  3.  La scheda di convivenza deve essere aggiornata alle mutazioni relative alla denominazione o specie della convivenza, al responsabile di essa, alla sede della stessa ed alle posizioni anagrafiche dei conviventi.
 
  4.  La scheda di convivenza deve essere archiviata per cessazione della convivenza o per trasferimento di essa o all'estero.
 
»;
   r)  
l' articolo 23  e' sostituito dal seguente: «  
 
  Art. 23 

(Tenuta delle schede anagrafiche in formato elettronico). -

 
  1.  Le schede individuali, di famiglia e di convivenza devono essere conservate e costantemente aggiornate, in formato elettronico, ai sensi della disciplina prevista dall' articolo 62, comma 6, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82  .
 
»;
   s)  
l' articolo 27  e' sostituito dal seguente: «  
 
  Art. 27 

(Italiani residenti all'estero). -

 
  1.  Gli adempimenti anagrafici relativi agli italiani residenti all'estero sono disciplinati dalla legge 27 ottobre 1988, n. 470  , e dal relativo regolamento di esecuzione, in quanto compatibili con la disciplina prevista dall' articolo 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82  , e dal presente regolamento.
 
»;
   t)  
l' articolo 33  e' sostituito dal seguente: «  
 
  Art. 33 

(Certificati anagrafici). -

 
  1.  Fatti salvi i divieti di comunicazione di dati, stabiliti da speciali disposizioni di legge, e quanto previsto dall'articolo 35, l'ufficiale di anagrafe rilascia a chiunque ne faccia richiesta, previa identificazione, i certificati concernenti la residenza, lo stato di famiglia degli iscritti nell'anagrafe nazionale della popolazione residente, nonché ogni altra informazione ivi contenuta.
 
  2.  Al rilascio di cui al comma 1 provvedono anche gli ufficiali d'anagrafe di comuni diversi da quello in cui risiede la persona cui i certificati si riferiscono.
 
  3.  Le certificazioni anagrafiche hanno validità di tre mesi dalla data di rilascio.
 
»;
   u)  
l' articolo 34  e' sostituito dal seguente: «  
 
  Art. 34 

(Rilascio di elenchi degli iscritti nell'anagrafe nazionale della popolazione residente e di dati anagrafici per fini statistici e di ricerca). -

 
  1.  Alle amministrazioni pubbliche che ne facciano motivata richiesta, per esclusivo uso di pubblica utilità, l'ufficiale di anagrafe rilascia, anche periodicamente, elenchi degli iscritti, residenti nel comune, in conformità alle misure di sicurezza, agli standard di comunicazione e alle regole tecniche previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 novembre 2014, n. 194  , e dall' articolo 58 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82  .
 
  2.  L'ufficiale di anagrafe rilascia dati anagrafici, relativi agli iscritti residenti nel comune, resi anonimi ed aggregati, agli interessati che ne facciano richiesta per fini statistici e di ricerca.
 
  3.  Il comune può esigere dai richiedenti un rimborso spese per il materiale fornito.
 
»;
   v)  
l' articolo 35  e' sostituito dal seguente: «  
 
  Art. 35 

(Contenuto dei certificati anagrafici). -

 
  1.  I certificati anagrafici devono contenere l'indicazione del comune e della data di rilascio; l'oggetto della certificazione; le generalità delle persone cui la certificazione si riferisce, salvo le particolari disposizioni di cui alla legge 31 ottobre 1955, n. 1064  , e la firma dell'ufficiale di anagrafe.
 
  2.  Non costituiscono materia di certificazione le notizie riportate nelle schede anagrafiche concernenti la professione, arte o mestiere, la condizione non professionale, il titolo di studio, il domicilio digitale, la condizione di senza fissa dimora e il titolo di soggiorno.
 
  3.  Il certificato di stato di famiglia deve rispecchiare la composizione familiare quale risulta dall'anagrafe all'atto del rilascio del certificato.
 
  4.  Previa motivata richiesta, l'ufficiale di anagrafe rilascia certificati attestanti situazioni anagrafiche pregresse.
 
  5.  Presso gli uffici anagrafici, gli iscritti esercitano i diritti di cui alla parte I, titolo II del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196  , sui dati contenuti nell'anagrafe nazionale della popolazione residente, nei limiti e nel rispetto delle modalità previsti dal medesimo decreto legislativo.
 
»;
   z)  all' articolo 46  , sono apportate le seguenti modificazioni:
   1)  
dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti: «  
 
  4-bis.  Il comune di dimora abituale risultante dall'ultimo censimento della popolazione, se diverso dal comune di residenza, dispone la relativa mutazione anagrafica a decorrere dalla presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a).
 
  4-ter.  Se in base all'ultimo censimento della popolazione, risulta abitualmente dimorante nel territorio nazionale la persona non iscritta, il comune di dimora abituale ne dispone l'iscrizione con la stessa decorrenza di cui al comma 4-bis.
»;
   aa)  
l' articolo 48  e' sostituito dal seguente: «  
 
  Art. 48 

(Rilevazioni statistiche concernenti il movimento della popolazione residente). -

 
  1.  Fermi restando i servizi resi dall'anagrafe nazionale della popolazione residente, le rilevazioni statistiche concernenti il movimento naturale della popolazione residente ed i trasferimenti di residenza vengono effettuate dall'ufficiale di anagrafe in conformità ai metodi, ai formati e agli standard indicati dall'Istituto nazionale di statistica, tenuto anche conto della disciplina prevista dall'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179  , convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221  .
 
»;
   bb)  
all' articolo 52, il comma 1  e' sostituito dal seguente: «  
 
  1.  Il prefetto vigila affinché gli adempimenti anagrafici, topografici, ecografici e di carattere statistico dei comuni siano effettuati in conformità alle norme del presente regolamento.
».
 
  2.   
Le parole: "  
Istituto centrale di statistica
", ovunque presenti, sono sostituite dalle seguenti: "  
Istituto nazionale di statistica
".».
 
 
  Art. 2 

Abrogazioni

 
  1.   
Gli articoli 8, 9, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31 e 57 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223  , sono abrogati, fatto salvo quanto disposto dall' articolo 3, comma 2  .
 
 
  Art. 3 

Disposizioni transitorie e finali

 
  1.  Ai fini della individuazione delle disposizioni che continuano ad applicarsi agli adempimenti anagrafici fino al completamento del piano per il graduale subentro di cui all' articolo 62, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82  , si intende per «comune non transitato» il comune per il quale non si e' ancora verificato il subentro dell'anagrafe nazionale della popolazione residente e per «comune transitato» il comune per il quale si e' verificato tale subentro.
 
  2.  Fino al subentro dell'anagrafe nazionale della popolazione residente, il comune non transitato procede a tutti gli adempimenti anagrafici con l'osservanza delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223  , previgenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le medesime disposizioni continuano, altresì, ad applicarsi agli adempimenti anagrafici che interessano congiuntamente un comune transitato ed un comune non transitato.
 
  3.  Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
 
 
  Art. 4 

Entrata in vigore

 
  1.  Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

Dato a Roma, addì 17 luglio 2015