Regione Toscana
norma
Vedi atto su NORMATTIVA


 
DECRETO LEGISLATIVO 16 aprile 1994, n. 297
  Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado. (Estratto)  
  Pubblicato in GU, n. 115 del 19/05/1994


  Vigente dal: 03/06/1994
  urn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-04-16;297

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76  e 87   della Costituzione ;

Vista la legge 10 aprile 1991, n. 121  , cosi' come modificata dalla legge 26 aprile 1993, n. 126  , che autorizza il Governo ad emanare un testo unico concernente le disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, esclusa quella universitaria, relative alle scuole di ogni ordine e grado;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400  ;

Viste le preliminari deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 7 settembre e del 22 dicembre 1993; Acquisito il parere delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 17 marzo 1994;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 aprile 1994;

Emana

il seguente decreto legislativo:


   
  Titolo II 

L'ISTRUZIONE OBBLIGATORIA: DISPOSIZIONI COMUNI ALLA SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA


 
Capo II 

DISPOSIZIONI SULLA SCOLARITA' DEI CITTADINI STRANIERI

 
  Art. 115 

Formazione scolastica dei figli di cittadini comunitari residenti in Italia

 
  1.  In attuazione della direttiva CEE n. 77/486 del 25 luglio 1977, gli alunni figli di stranieri residenti in Italia che abbiano la cittadinanza di uno dei Paesi membri dell'Unione Europea, sono iscritti alla classe della scuola d'obbligo successiva, per numero di anni di studio, a quella frequentata con esito positivo nel Paese di provenienza.
 
  2.  La domanda di iscrizione va presentata al provveditore agli studi, che individua, possibilmente nell'ambito del distretto in cui e' domiciliato l'alunno, la scuola piu' idonea per struttura e disponibilita' a garantire il migliore inserimento.
 
  3.  L'iscrizione effettuata ai sensi del presente articolo non e' soggetta a ratifica da parte del Ministero.
 
  4.  L'assegnazione alle classi degli alunni iscritti ai sensi del presente articolo e' effettuata, ove possibile, raggruppando alunni dello stesso gruppo linguistico che, comunque, non devono superare il numero di cinque per ogni classe.
 
  5.  Nelle scuole che accolgono gli alunni di cui al comma 1  , la programmazione educativa deve comprendere apposite attivita' di sostegno o di integrazione, in favore degli alunni medesimi, al fine di:
   a) adattare l'insegnamento della lingua italiana e delle altre materie di studio alle loro specifiche esigenze;
   b) promuovere l'insegnamento della lingua e della cultura del Paese d'origine coordinandolo con l'insegnamento delle materie obbligatorie comprese nel piano di studi.
 
  6.  Per l'attuazione di quanto previsto nel precedente comma, si provvede secondo le disposizioni contenute nell'articolo 455.
 
  7.  Alle riunioni del consiglio di classe e di interclasse, puo' partecipare, qualora non faccia gia' parte del consiglio stesso, un rappresentante dei genitori degli alunni medesimi.
 
  8.  Il Ministero della pubblica istruzione adotta apposite iniziative per l'aggiornamento dei docenti che impartiscono l'insegnamento nelle attivita' di cui al comma 5  .
 
  9.  Ai fini dell'attuazione del comma 5, lettera b)  , per l'insegnamento della lingua e della cultura di origine, ove queste non siano oggetto d'insegnamento nella provincia di residenza dell'alunno, si provvede nel quadro di intese tra i Ministeri degli affari esteri e della pubblica istruzione e la rappresentanza diplomatica dello Stato di cui l'alunno medesimo abbia la cittadinanza.
 
 
  Art. 116   
  1.  IL D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286  Ha confermato l'abrogazione del presente articolo.
 
 
 

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farla osservare.

 

Dato a Roma, addì 16 aprile 1994

Scalfaro

Ciampi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: Conso