IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 , 87 e 117, secondo comma, lettera d) , della Costituzione ;
Vistala legge 28 novembre 2005, n. 246 e, in particolare, l'articolo 14:
- comma 14, cosi' come sostituito dall' articolo 4, comma 1, lettera a), della legge 18 giugno 2009, n. 69 , con il quale e' stata conferita al Governo la delega ad adottare, con le modalita' di cui all' articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59 , decreti legislativi che individuano le disposizioni legislative statali, pubblicate anteriormente al 1 gennaio 1970, anche se modificate con provvedimenti successivi, delle quali si ritiene indispensabile la permanenza in vigore, secondo i principi e criteri direttivi fissati nello stesso comma 14, dalla lettera a) alla lettera h);
- comma 15, con cui si stabilisce che i decreti legislativi di cui al citato comma 14, provvedono, altresi', alla semplificazione o al riassetto della materia che ne e' oggetto, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all' articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59 , anche al fine di armonizzare le disposizioni mantenute in vigore con quelle pubblicate successivamente alla data del 1 gennaio 1970;
- comma 22, con cui si stabiliscono i termini per l'acquisizione del prescritto parere da parte della Commissione parlamentare per la semplificazione;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 , recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell' articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e, in particolare, gli articoli da 20 a 22;
Visto il concerto reso dal Ministro per i rapporti con il Parlamento, dal Ministro per i rapporti con le Regioni, dal Ministro per le pari opportunita', dal Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, dal Ministro per l'attuazione del programma di Governo, dal Ministro degli affari esteri, dal Ministro dell'interno, dal Ministro della giustizia, dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro dello sviluppo economico, dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, dal Ministro della salute e dal Ministro per i beni e le attivita' culturali;
Visti i pareri resi dal Sottosegretario di Stato con delega per la famiglia, la droga e il servizio civile e dal Sottosegretario di Stato e Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visti altresi', i pareri resi dal Ministro per le riforme per il federalismo, dal Ministro per le politiche europee, dal Ministro della gioventu', dal Ministro del turismo, dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
Vista la richiesta di parere inviata in data 30 giugno 2009 alle Conferenze Stato Regioni e Unificata;
Visto il parere reso dal Consiglio della magistratura militare nella seduta del 7 luglio 2009;
Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione dell'11 dicembre 2009;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Commissione speciale nell'Adunanza del 10 febbraio 2010;
Acquisita la proposta di parere della Commissione bicamerale per la semplificazione, per la seduta del 24 febbraio 2010;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 marzo 2010;
Sulla proposta del Ministro della difesa e del Ministro per la semplificazione normativa;
Emana
il seguente decreto legislativo:
BENI
DISPOSIZIONI GENERALI
Individuazione delle opere destinate alla difesa nazionale a fini determinati
Dato a Roma, addi' 15 marzo 2010
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
La Russa, Ministro della difesa
Calderoli, Ministro per la semplificazione normativa
Visto, il Guardasigilli: Alfan
[1] - Sostituzione (testo inserito) da: decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124. In vigore dal 20/09/2023
[2] - Sostituzione (testo eliminato) da: legge 13 novembre 2023, n. 162. In vigore dal 20/09/2023 al 16/11/2023
[3] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 13 novembre 2023, n. 162. In vigore dal 17/11/2023
[4] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo21, comma1, letteraa, decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124. In vigore dal 20/09/2023
[5] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo21, comma1, letteraa, decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124. In vigore dal 20/09/2023
[6] - Sostituzione (testo eliminato) da: legge 13 novembre 2023, n. 162. In vigore dal 09/10/2010 al 16/11/2023
[7] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 13 novembre 2023, n. 162. In vigore dal 17/11/2023
[8] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo2, comma1, letterab, decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 248. In vigore dal 09/02/2013
[9] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo21, comma1, letterab, decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124. In vigore dal 20/09/2023
[10] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 13 novembre 2023, n. 162. In vigore dal 17/11/2023